Fase 2: il cambio pneumatici invernali con quelli estivi prorogato al 15 giugno

Redazione
04 Maggio 2020
Pneumatici invernali 2020

Un mese in più, rispetto ai trenta giorni di tolleranza, per sostituire le gomme M+S, se con codice di velocità inferiore. La circolare del MIT.

C’è un mese in più per provvedere al passaggio (obbligatorio) dalle gomme invernali a quelle estive: lo prevede una circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella quale si specifica che il limite temporale massimo per il “cambio stagionale” delle gomme alla propria vettura viene prorogato al 15 giugno 2020.

Una decisione che in molti si attendevano

Il provvedimento ratifica una notizia che era nell’aria e, quindi, in molti si aspettavano: il via alla “Fase 2” che da oggi (lunedì 4 maggio e fino a lunedì 18 maggio) prevede una prima riapertura di alcune attività commerciali e di servizi dopo quasi due mesi di chiusura pressoché totale dovuta all’emergenza da Coronavirus, “cade” proprio mentre milioni di automobilisti devono fra fronte all’obbligo di sostituzione degli pneumatici invernali alla propria vettura con quelli estivi. Per direttiva del Ministero dei Trasporti, infatti, il 15 aprile di ogni anno c’è la prescrizione di dotarsi delle gomme estive, lasciando quindi da parte gli pneumatici invernali (quelli, cioè, contrassegnati dalla dicitura “M+S”, “M-S”, MS” oppure “M&S”).

>> Fase 2, autodichiarazione spostamenti 4 maggio: le regole regione per regione

Dopo il 15 giugno, chi non si adegua è a rischio sanzione

Ci sono trenta giorni di tolleranza per adeguarsi, scaduto questo termine chi venga “pizzicato” dalle forze di polizia alla guida di un veicolo equipaggiato con pneumatici invernali il cui codice di velocità (fa fede la carta di circolazione) sia inferiore a quello delle gomme estive, è soggetto ad una sanzione amministrativa, il cui importo va da un minimo di 85 euro a un massimo di 338 euro (ai sensi dell’art. 6 comma 14 CdS se l’accertamento è avvenuto al di fuori di un centro abitato; e dell’art. 7 comma 13 CdS se l’accertamento sia avvenuto all’interno di un centro abitato); ed alla sanzione accessoria della decurtazione di tre punti dalla patente di guida.

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Il testo della circolare del Ministero

Quest’anno, dunque, sarà possibile mettersi in regola con trenta giorni in più. Riportiamo di seguito quanto dispone la circolare del Ministero dei Trasporti (emanata lo scorso 30 aprile 2020): “La direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede che il periodo interessato dall’obbligo dell’uso di pneumatici invernali sia quello ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. Con circolare n 1049 del 17/012014, si è ritenuto opportuno consentire l’uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della circolare 104/95 del 31/5/1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio, anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal punto 6 della circolare 104/95”. “Con riferimento alle misure di prevenzione per la diffusione del virus Covid-19, le Associazioni di categoria hanno segnalato l’impossibilità di rispettare, per l’anno in corso, il succitato termine ultimo del 15 maggio per la sostituzione degli pneumatici invernali con i corrispondenti pneumatici estivi. Ciò premesso, al fine di tener conto dei condizionamenti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, si ritiene opportuno consentire l’uso di pneumatici invernali, come sopra specificato, sino al 15 giugno 2020”.

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>> Manutenzione auto: la tabella dei controlli periodici

Necessità logistiche alla base della proroga

È chiaro, come lo stesso Ministero dei Trasporti indica, che il rinvio di trenta giorni della timeline di sostituzione delle gomme nasce dal bisogno di venire incontro alle esigenze degli automobilisti e delle aziende della filiera post-vendita. I divieti di circolazione, se non per “comprovati motivi” che sono rimasti in vigore fino a domenica 3 maggio, hanno di fatto reso più difficoltoso il poter adeguarsi ad una normativa peraltro obbligatoria quale, appunto, il passaggio fra le gomme invernali e quelle estive. Chi, adesso, voglia “mettersi in pari”, dovrebbe rapportarsi con le aziende dell’aftermarket (nella fattispecie i gommisti) che, è facile aspettarselo, avranno nei prossimi giorni molto lavoro e, inoltre, devono operare – al pari di tutte le altre attività commerciali e di servizi, come nello specifico l’autoriparazione e l’assistenza ai veicoli – rispettando la regola-base di distanziamento fisico fra le persone.

Come comportarsi

In linea generale, la circolare del Ministero dei Trasporti, rivolta anche agli Uffici della Motorizzazione Civile ed al Ministero dell’Interno (Polizia stradale) si inserisce nel quadro complessivo delle disposizioni di “Fase 2” emanate dal Dpcm 26 aprile 2020, che consentono gli spostamenti tanto all’interno del proprio Comune di residenza o di domicilio quanto verso altri Comuni e comunque all’interno del territorio regionale per le motivazioni indicate nella nuova autocertificazione che entra in vigore oggi (lunedì 4 maggio 2020):

  • motivi di lavoro
  • urgenza
  • necessità
  • salute.

>> Scarica qui l’autocertificazione Fase 2 aggiornata al 4 maggio in pdf

Si può dunque provvedere alla sostituzione delle gomme, essendo questo intervento consentito nell’insieme di operazioni di ordinaria manutenzione per i veicoli. Riteniamo che sia comunque opportuno, una volta prenotata in anticipo la “sosta” dal gommista, richiedere una conferma scritta; una volta ottenuta, è bene stamparla e portarla con se, per essere pronti ad esibirla alle forze di polizia in caso di controllo stradale così come qualora vengano disposte eventuali verifiche di assembramenti.

>> Migliori 5 gomme invernali: test e classifica

Le Associazioni: “Rapido intervento del Ministero”

Le Associazioni cui fanno capo le aziende della filiera – Airp, Aniasa, Assogomma, Cna, Confartigianato e Federpneus – tengono a “Ringraziare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che in un momento così delicato ha dato seguito alla richiesta, in tempi brevissimi, della proroga al 15 giugno per il cambio gomme, valutando l’emergenza sanitaria in corso come una motivazione legittima per questo provvedimento eccezionale”.

“Questa sensibilità dimostrata dal Ministero, è frutto sicuramente della legittimità della richiesta ma anche del rapporto di reciproca fiducia, ascolto e collaborazione tra le Direzioni Centrali del Ministero e le Associazioni che rappresentano chi produce e chi monta i pneumatici. Da molti anni le tematiche tecniche e di sicurezza stradale relative agli pneumatici, trovano ascolto attento, ed hanno portato il nostro Paese ad avere circolari esplicative che rispetto ad altri Paesi Europei, regolamentano in modo più chiaro il tema”, commenta Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma.

Fase 2: i provvedimenti per le auto

La proroga di un mese (al 15 giugno 2020) del limite temporale massimo per provvedere alla sostituzione degli pneumatici invernali (aventi codice di velocità inferiore) con quelli estivi, rappresenta di fatto una ulteriore misura straordinaria intrapresa dal Governo in merito alle “scadenze” per i veicoli. Di seguito un rapido riassunto.

>> Fase 2: i controlli da effettuare sull’automobile dopo il lockdown

  • In auto non più di tre: sulle autovetture ad uso privato e a bordo dei taxi sono ammessi due passeggeri (“Distanziati il più possibile”) se muniti di mascherina di protezione; oppure, in assenza di quest’ultima, oltre al conducente può prendere posto soltanto un passeggero
  • Patente di guida: tutte le patenti in scadenza dopo il 31 gennaio 2020 e fino al 31 agosto 2020 resteranno valide fino al 31 agosto 2020
  • Revisioni: i controlli periodici per tutti i veicoli il cui obbligo di revisione sia compreso fra il 17 marzo ed il 31 luglio 2020 possono continuare a circolare fino al 31 ottobre 2020
  • Bollo auto: per alcune regioni, in forza del federalismo fiscale, il pagamento della tassa di proprietà è stato rimandato

>> Bollo auto 2020: in quali regioni c’è il rinvio di pagamenti e scadenze?

  • Rc Auto: un emendamento al decreto “Cura Italia”, approvato dal Senato a metà aprile, dà ai proprietari di un veicolo la possibilità di sospendere, fino al 31 luglio 2020, l’Rc Auto. C’è tuttavia l’obbligo di custodire il veicolo momentaneamente “sospeso” in un’area privata: niente da fare, quindi, per chi non disponga di un box, garage, posto auto condominiale. Alcune Compagnie assicuratrici accordano dei “rimborsi” per il periodo di emergenza da Covid-19: è bene informarsi presso la propria Compagnia.

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