Cambio pneumatici 2020: quando montare le gomme estive

Redazione
10 Aprile 2020
cambio pneumatici 2020 quando montare gomme estive

In linea di massima, le prescrizioni rimangono invariate: ecco come comportarsi nell’imminenza del 15 aprile, data limite per il cambio pneumatici.

Il 15 aprile coincide, per milioni di automobilisti, con l’obbligo del “cambio gomme” stagionale: gli pneumatici invernali vanno sostituiti con quelli estivi. Di fatto, occorrerà farsi trovare preparati: il montaggio della corretta gommatura stagionale, è obbligatorio per legge (art. 6 del Codice della Strada: la lettera e) del comma 4 stabilisce che, sulla base dell’ordinanza consultabile all’art. 5 CdS, all’ente proprietario della strada viene data facoltà di “Prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”, quindi pneumatici invernali o catene da neve a bordo e pronte ad essere montate in caso di nevicata), in quanto rappresenta una misura che il legislatore adotta espressamente a vantaggio della sicurezza di marcia propria e, soprattutto, degli altri. Il 15 novembre di ogni anno entra dunque in vigore il “semestre delle gomme invernali”, che va in archivio ogni 15 aprile.

>> Leggi il chiarimento di Assogomma sul cambio pneumatici ai tempi del Coronavirus

Siamo in emergenza sanitaria: cambia qualcosa?

La questione che in molti si pongono, nell’attuale drammatica emergenza da coronavirus, è di domandarsi se cambierà qualcosa, quest’anno. Ovvero, se possano essere consentite eventuali deroghe all’obbligo di sostituzione dagli pneumatici invernali alle gomme estive, considerato che chi venga “pizzicato” a circolare dopo il 15 aprile e fino al 15 novembre successivo con le gomme M+S è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo va da un minimo di 85 euro a un massimo di 338 euro (art. 6 comma 14 se l’accertamento è avvenuto al di fuori di un centro abitato; art. 7 comma 13 all’interno di un centro abitato), con la decurtazione di tre punti dalla patente; e da 41 euro a 169 euro nel caso in cui la violazione venga accertata sulle strade comunali. Attenzione: ciò vale soltanto per gli autoveicoli che – ai sensi di quanto indicato dalla circolare del Ministero dei Trasporti numero 1.049 del 17 gennaio 2014 – debbano, nei mesi più freddi, debbano essere equipaggiati con pneumatici invernali il cui codice di velocità sia inferiore rispetto a quello utilizzato per gli pneumatici estivi.

Quello che la legge stabilisce va rispettato

Il “lockdown” che limita in maniera drastica le possibilità di “libero spostamento” delle persone inciderà sull’obbligo di cambio stagionale degli pneumatici? In linea assoluta no: ciò che viene stabilito dalla legge, va osservato da tutti indistintamente. Ne consegue che entro il 15 aprile occorra provvedere al passaggio alle gomme estive, in special modo – come accennato – per le vetture che montano gomme invernali con codice inferiore (fa fede la carta di circolazione del veicolo).

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Ne va della sicurezza propria e soprattutto altrui

Va da se, tuttavia, che per questioni tecniche, sia opportuno sostituire le gomme anche se il “codice invernale” sia il medesimo del “codice estivo”: la conformazione del battistrada, la struttura della carcassa, la mescola dello pneumatico, presentano differenze sostanziali fra pneumatici invernali ed estivi, in quanto ciascun tipo di gommatura viene progettato per fornire le migliori prestazioni di frenata e tenuta di strada in funzione delle condizioni stagionali. Se, alla più semplice, la temperatura dell’asfalto sia superiore a 20° C, l’usura delle gomme invernali è molto più rapida: ciò, è facile comprendere, va a detrimento delle caratteristiche di sicurezza offerte dallo pneumatico.

Meglio informarsi, prima di uscire di casa

In attesa di conoscere se dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti arrivino eventuali variazioni in merito, la linea da seguire non cambia: anche in emergenza da coronavirus, le gomme vanno cambiate. D’altro canto, i gommisti fanno parte, analogamente ad autofficine meccaniche, elettrauto e vendita ricambi, delle categorie che, secondo i codici Ateco, hanno il permesso di tenere aperto anche durante l’emergenza sanitaria in quanto attività necessarie ad offrire assistenza a chi debba averne bisogno.

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Se poi si scopre che il rivenditore sotto casa o l’officina di fiducia siano chiusi, anche questo è consentito: i decreti legge ed i Dpcm che stabiliscono le misure di restrizione per fronteggiare il coronavirus non obbligano all’apertura le attività commerciali che possono tenere aperto. È, in poche parole, facoltà del titolare decidere se – per motivi di sicurezza per i suoi dipendenti, o per ragioni logistiche – chiudere preventivamente o tenere aperto ad orari ridotti. Mai come in questo caso vale il vecchio slogan “Una telefonata allunga la vita”: è sufficiente informarsi prima, ed eventualmente prenotare la sostituzione delle gomme.

Spostamenti consentiti soltanto per comprovate motivazioni

Anche qui va fatta una essenziale osservazione: il permesso di poter cambiare le gomme alla propria auto prima del 15 aprile, dunque nel pieno rispetto dell’ordinanza, viene accordato a quanti debbano spostarsi “per comprovati motivi”, secondo quanto disposto dal Dpcm “Cura Italia” e dal successivo Decreto “Io resto a casa” del 25 marzo 2020, che ha ulteriormente inasprito le misure di chiusura ed ha aggiornato l’autodichiarazione da tenere sempre con se e nella quale è obbligatorio indicare che ci si trova fuori della propria abitazione, o posto di lavoro, per:

  • comprovate esigenze lavorative
  • assoluta urgenza (“per trasferimenti in Comune diverso” come prevede l’art. 1, comma 1, lettera b9 del Dpcm del 22 marzo 2020)
  • situazione di necessità (“Per spostamenti all’interno dello stesso Comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”)
  • motivi di salute.

Si suppone che il cambio pneumatici stagionali dal proprio gommista sia, in questi giorni, appannaggio esclusivo di quanti si servano dell’auto per motivi di lavoro, o per motivi di emergenza o indifferibili. In linea generale, chi viene fermato ad un controllo da Polizia stradale, carabinieri o Polizie locali e non fornisce una motivazione che rientri nei casi indicati dall’autodichiarazione, rischia una sanzione amministrativa da 533 euro a 4.000 euro (c’è, tuttavia, la possibilità del pagamento in forma ridotta del 30% entro 30 giorni).

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Arriveremo ad una proroga?

Occhi puntati sulle decisioni del Governo: se, come sembra, il “lockdown” verrà prorogato fino ai primi di maggio, è possibile ipotizzare che ad eventuali provvedimenti che riguardano limitazioni alla libera circolazione dei veicoli vengano collegate relative prescrizioni. Nella fattispecie, una proroga della data limite per il cambio gomme.

C’è comunque il mese di tolleranza

È in ogni caso opportuno ricordare che il Ministero dei Trasporti, nella citata circolare n. 1.049 del 17 gennaio 2014, ha fissato una tolleranza di trenta giorni prima e dopo l’entrata in vigore annuale dell’obbligo di cambio gomme (da pneumatici invernali a pneumatici estivi, e viceversa): se, dunque, è consentito premunirsi montando le gomme M+S “Anche con codice di velocità Q” il 15 ottobre, è altrettanto permessa la circolazione in deroga con le gomme invernali fino al 15 maggio.

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