Emergenza coronavirus: le misure per le auto prorogate al 13 aprile

Redazione
02 Aprile 2020
Coronavirus e auto

Ulteriori 12 giorni di restrizioni a quanto già indicato dal decreto “Chiudi Italia”. Restano in vigore tutti i provvedimenti per chi intende spostarsi.

Trends: Coronavirus

Come era logico attendersi, il Governo ha prorogato fino a lunedì 13 aprile le misure di contenimento generali, e per tutta Italia, volte a contrastare l’emergenza da coronavirus. L’annuncio, dato nella serata di mercoledì 1 aprile dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, mantiene nella sostanza invariate le prescrizioni già decise in precedenza per gli spostamenti ed i criteri di apertura delle attività industriali e commerciali.

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>> Coronavirus, decreto Cura Italia: i provvedimenti per le auto

Riflettori puntati sul 14 aprile

Altri dodici giorni di restrizioni, dunque: e bocce ferme sino a martedì 14 aprile. Ciò, ha tenuto a precisare il primo ministro, non indica la certezza che per quella data l’emergenza potrà definirsi superata: “Non possiamo affermare che il 14 aprile potremo alleggerire le misure – ha affermato Conte – Quando dagli esperti ci sarà il ‘via libera’, potremo entrare in una prima ‘fase due’ di graduale allentamento delle restrizioni, e soltanto dopo dare via alla ‘fase tre’, cioè quella del rilancio”.

Occhio agli spostamenti

In sostanza, quanto prescritto dal decreto “Chiudi Italia” del 22 marzo 2020 resta confermato: si vieta qualsiasi spostamento al di fuori della propria abitazione o domicilio, se non sia dovuto a “comprovati motivi”, contenuti nel modulo di autodichiarazione emesso il 26 marzo 2020.

  • Comprovate esigenze lavorative
  • Assoluta urgenza (“per trasferimenti in Comune diverso” come prevede l’art. 1, comma 1, lettera b9 del Dpcm del 22 marzo 2020)
  • Situazione di necessità (“Per spostamenti all’interno dello stesso Comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”)
  • Motivi di salute.

>> Scarica qui il nuovo modulo di autocertificazione del 26 marzo 2020

>> Autocertificazione: sanzioni amministrative fino a 3.000 euro per chi viola le regole

I provvedimenti per le auto: cosa cambia

  • Distanza minima a bordo. Confermata la distanza minima di un metro, a bordo delle autovetture, fra conducente e passeggero non convivente (il quale deve, quindi, sistemarsi sul desile posteriore), mentre si consente che il passeggero convivente possa viaggiare sul sedile anteriore
  • Moto e biciclette. Per via della distanza minima di un metro da mantenere, sui veicoli a due ruote non è consentito il trasporto di un passeggero non convivente. Le biciclette sono, nelle finalità di utilizzo, ovviamente equiparate ai veicoli a motore: possono essere utilizzate soltanto per recarsi sul posto di lavoro, per acquisto di generi di prima necessità, per motivi di salute, per situazioni inderogabili
  • Attività motoria. Chi utilizzi la propria bicicletta per svolgere attività motoria, è tenuto ad osservare le restrizioni decise dal Governo con il decreto “Chiudi Italia”: ci si può “sgranchire le gambe” e prendere una boccata d’aria, ma soltanto vicino alla propria abitazione e in ogni caso badando a mantenere la distanza minima di un metro fra le persone.

>> Coronavirus: quante persone possono viaggiare in auto?

Le sanzioni

Ricordiamo che chi venga “pizzicato” dalle forze di polizia fuori dalla propria abitazione e senza uno dei giustificati motivi ribaditi dal Dpcm del 22 marzo 2020, rischia una dura sanzione amministrativa: da 400 euro a 3.000 euro. Se il trasgressore era alla guida di un veicolo, l’importo della sanzione aumenta di un terzo (il minimo, dunque, passa a 533 euro). C’è tuttavia la possibilità del pagamento in misura ridotta del 30% se si paga il verbale entro 30 giorni. Non si prevede alcun provvedimento di sequestro del veicolo. Per chi, tuttavia, in occasione del controllo stradale e nei successivi accertamenti, venga trovato positivo al Coronavirus – dunque violi la quarantena obbligatoria – si prevede una pena detentiva che va da un anno a cinque anni di carcere.

Rc Auto: 15 giorni in più a fine contratto entro il 31 luglio

Come si ricorderà, il decreto “Cura Italia” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 conteneva, fra le misure intraprese dal Governo in materia di primi interventi d’urgenza per famiglie, lavoratori, partite IVA e imprese, rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e Protezione civile, anche una serie di agevolazioni per i cittadini costretti ad adeguarsi alle restrizioni negli spostamenti già prescritte dal precedente Dpcm del 9 marzo 2020 e ulteriormente inasprite. Di queste misure fa parte anche l’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore: l’Rc Auto e l’Rc Moto sono state “rivedute e corrette” nelle modalità di proroga della copertura dopo la scadenza della polizza. Ciò vale per i contratti che scadano tra il 21 febbraio ed il 30 giugno 2020.

Nella fattispecie, dopo la scadenza del periodo di copertura assicurativa, fino al 31 luglio si allunga di 15 giorni la “tolleranza” (obbligatoria, secondo quanto dispone il DL n. 209 del 7 settembre 2005 “Codice delle Assicurazioni private”) in cui, di fatto, il contraente rimane coperto dal contratto nel frattempo scaduto. In poche parole: 30 giorni. Se il cliente decida di pagare il premio assicurativo dopo la sua scadenza pur mantenendosi nei 30 giorni di copertura previsti dal decreto “Cura Italia”, possono verificarsi due casi, a prescindere se il contratto venga rinnovato con la stessa Compagnia assicuratrice oppure si sia scelta una nuova Compagnia.

  • Rinnovo con la stessa Compagnia: il nuovo contratto ha inizio dalla data di scadenza del precedente; i quindici giorni in più accordati dal decreto “Cura Italia” non verranno applicati al termine del nuovo contratto
  • Stipula di contratto con una nuova Compagnia: gli effetti della copertura assicurativa iniziano dal momento dell’avvenuto pagamento; si suppone che se durante il periodo di “tolleranza raddoppiata” (trenta giorni) si sia verificato un incidente, la gestione del sinistro è a cura della “vecchia” Compagnia assicuratrice.

Incidente e indennizzo: cosa cambia

Le Compagnie assicuratrici che non applicano il criterio del risarcimento diretto a seguito di incidente in cui – secondo l’art. 125 del decreto “Cura Italia” – necessiti “Intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone” (all’art. 148, commi 1 e 2, del citato Codice delle Assicurazioni private), i tempi si dilatano di ulteriori 60 giorni:

  • 120 giorni per la presentazione di un’offerta di risarcimento dalla Compagnia assicuratrice al soggetto danneggiato, se non sia stato compilato il CID
  • 90 giorni per la formulazione di un’offerta di risarcimento, se il CID sia stato compilato e presentato
  • 150 giorni se a seguito dell’incidente si abbiano lesioni a persone.

>> Coronavirus e Assicurazione RCA: cosa cambia

Bollo auto

Alcune regioni hanno – in virtù della competenza territoriale in materia di tributi – scelto di prorogare la data di scadenza della tassa di proprietà: provvedimenti che vengono in aiuto alle esigenze dei cittadini. La temporanea sospensione del pagamento del bollo auto, una spesa in più che per molte persone in difficoltà a causa dell’emergenza da coronavirus, si contribuisce ad evitare code alle tabaccherie ed agli uffici postali, laddove questi ultimi restano aperti tuttavia a personale ridotto.

Di seguito le regioni che applicano la proroga al pagamento del bollo.

  • Campania: pagamento posticipato al 30 giugno per le tasse di proprietà con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020
  • Emilia Romagna: proroga al 30 giugno per le tasse di proprietà con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020
  • Lazio: proroga al 30 giugno per le tasse di proprietà con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020
  • Lombardia: proroga al 30 giugno per le tasse di proprietà con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020
  • Marche: proroga fino al 31 luglio 2020 per le tasse di proprietà con scadenza dall’8 maggio al 30 giugno 2020
  • Piemonte: proroga al 30 giugno per le tasse di proprietà con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020
  • Toscana: proroga al 30 giugno per le tasse di proprietà con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020
  • Veneto: proroga al 30 giugno per le tasse di proprietà con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Per quanti avessero già pagato il bollo al proprio veicolo, non è previsto alcun rimborso.

Multe, revisioni e collaudi, patenti

  • Multe. Fino al 31 maggio 2020, proroga a 30 giorni, anziché 5, del periodo di pagamento delle sanzioni in misura ridotta (ovvero importi decurtati del 30%); sospensione, fino al prossimo 3 aprile 2020, dei termini di notifica dei verbali e del pagamento delle multe, ovvero i 90 giorni di notificazione, i termini di 60 giorni per il pagamento, ed i 30 giorni utili alla presentazione di eventuali ricorsi al Giudice di pace
  • Revisioni e collaudi. Per i veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020, viene data autorizzazione di circolare entro il prossimo 31 ottobre 2020
  • Patente di guida. Se la scadenza è già avvenuta o avverrà successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene prorogata nella sua validità al 31 agosto 2020
  • Scuole guida. Possibilità di rinviare gli esami di teoria oltre i sei mesi dalla data di presentazione della domanda prescritti dalla legge, e comunque entro il 30 giugno 2020
  • Foglio rosa. Proroga di due mesi, ovvero al 30 giugno 2020, dell’”autorizzazione ad esercitarsi alla guida” se questa sia scaduta nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 30 aprile 2020
  • Certificati Cqc e merci pericolose. Scadenza accordata (per decreto firmato nei giorni scorso dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli) al 30 giugno 2020 anche per le carte di qualificazione del conducente (Cqc) ed i Certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose in scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.

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