Coronavirus e Assicurazione RCA: premi, sinistri e indennizzi, cosa cambia

Redazione
23 Marzo 2020
Assicurazione auto

Anche il trasporto privato fra i punti del decreto “Cura Italia: facciamo chiarezza sulle novità introdotte in tema di assicurazioni.

Il pagamento delle assicurazioni obbligatorie Rc Auto ed Rc Moto rimane immutato nell’agenda di milioni di automobilisti, motociclisti e autotrasportatori; dunque, va regolarmente effettuato, a prescindere dall’attuale situazione di emergenza coronavirus. Il decreto “Cura Italia” firmato martedì 17 marzo 2020 ed immediatamente pubblicato, in edizione straordinaria, in Gazzetta Ufficiale, non contempla misure “speciali” fra i provvedimenti per il trasporto privato. Unica modifica, una proroga di 30 giorni, dai 15 stabiliti per legge, del periodo di copertura assicurativa per il cliente, anche dopo la scadenza del contratto, e prima che la nuova polizza abbia effetto. Si tratta di una decisione che non accoglie le aspettative di molti utenti, che si sarebbero aspettati un “congelamento” al pagamento dei premi. Ma andiamo con ordine.

15 giorni di copertura in più

Il DL n. 18 “Cura Italia” del 17 marzo 2020 specifica, all’art. 125, comma 2, che “Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni”. Cosa significa?

Vale fino al prossimo 31 luglio

Di fatto, fra le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da Covid-19, il legislatore accorda un periodo di quindici giorni ulteriori di copertura dell’assicurazione obbligatoria, secondo quanto dispone il DL n. 209 del 7 settembre 2005 (“Codice delle Assicurazioni private”).

Fino al prossimo 31 luglio, dunque, le garanzie-base (Rc Auto, Rc Moto) che di norma vengono mantenute per quindici giorni dopo la scadenza del contratto e fino alla stipula di una nuova polizza, vengono raddoppiate: si va a trenta giorni.

Rinnovo del contratto dopo la scadenza

Fermo restando il fatto che se, nei 30 giorni di tolleranza, il premio non viene pagato le garanzie aggiuntive (ad esempio Incendio e furto, infortuni, assistenza legale, atti vandalici, eventi naturali, assistenza stradale, ecc.) non sono valide. Se il cliente decide di pagare il premio dopo la scadenza, tuttavia sempre all’interno del periodo di 30 giorni indicati dal decreto “Cura Italia”, ecco i due casi che possono verificarsi se il contratto venga rinnovato con la medesima Compagnia assicuratrice oppure si scelga una nuova Compagnia.

  • Rinnovo con la stessa Compagnia. Il nuovo contratto inizia dalla data di scadenza del precedente, e i quindici giorni in più previsti dal decreto “Cura Italia” non saranno applicati al termine del nuovo contratto
  • Stipula di un contratto con una nuova Compagnia. Gli effetti della copertura assicurativa hanno inizio dal momento dell’avvenuto pagamento. È possibile supporre, che se durante il periodo di tolleranza ulteriore (appunto: i 30 giorni) si sia verificato un incidente, la gestione del sinistro è a cura della “vecchia” Compagnia assicuratrice.

Cosa succede in caso di incidente e di indennizzo

Riferendosi alle Compagnie assicuratrici che non applicano il criterio del risarcimento diretto, in un incidente che (art. 125 del decreto “Cura Italia”) necessiti di “Intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone” (secondo quanto disposto dall’art. 148, commi 1 e 2, del citato Codice delle Assicurazioni private), i tempi si allungano di ulteriori 60 giorni. Dunque:

  • 120 giorni (da 60) per la presentazione di un’offerta di risarcimento dalla Compagnia assicuratrice al soggetto danneggiato, se non sia stato compilato il CID
  • 90 giorni (da 30) per la formulazione di un’offerta di risarcimento, se il CID sia stato compilato e presentato
  • 150 giorni (da 90) qualora l’incidente abbia provocato lesioni a persone.

“Cura Italia”: i provvedimenti che riguardano l’auto

Ecco un breve riepilogo delle misure per automobilisti e autotrasportatori:

  • Bollo auto. Nessuna modifica: il DL 18/2020 “Cura Italia” ne dispone il pagamento, anche se il veicolo rimanga inutilizzato fino al prossimo 3 aprile. Vedremo, nell’immediato, se il Governo – nella fattispecie il Ministero dello Sviluppo Economico – recepirà il pressing da parte delle Regioni in merito ad una eventuale moratoria
  • Multe. Fino al 31 maggio 2020, proroga a 30 giorni, anziché 5, del periodo di pagamento delle sanzioni in misura ridotta (ovvero importi decurtati del 30%); sospensione, fino al prossimo 3 aprile 2020, dei termini di notifica dei verbali e del pagamento delle multe, ovvero i 90 giorni di notificazione, i termini di 60 giorni per il pagamento, ed i 30 giorni utili alla presentazione di eventuali ricorsi al Giudice di pace
  • Revisioni e collaudi. Per i veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020, viene data autorizzazione di circolare entro il prossimo 31 ottobre 2020
  • Patente di guida. Se la scadenza è già avvenuta o avverrà successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene prorogata nella sua validità al 31 agosto 2020
  • Scuole guida. Possibilità di rinviare gli esami di teoria oltre i sei mesi dalla data di presentazione della domanda prescritti dalla legge, e comunque entro il 30 giugno 2020
  • Foglio rosa. Proroga di due mesi, ovvero al 30 giugno 2020, dell’”autorizzazione ad esercitarsi alla guida” se questa sia scaduta nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 30 aprile 2020
  • Certificati Cqc e merci pericolose. Scadenza accordata (per decreto firmato nei giorni scorso dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli) al 30 giugno 2020 anche per le carte di qualificazione del conducente (Cqc
  • ) ed i Certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose in scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.

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