Costo voltura auto: calcolo, obblighi e documenti necessari

Redazione
11 Novembre 2020
Costo voltura auto

Il passaggio di proprietà comporta dei passaggi regolamentati dalla legge: ecco cosa serve per essere sempre in regola e non avere sorprese.

Ogni veicolo a motore (a combustione, ibrido o elettrico, escluse ovviamente le biciclette a pedalata assistita) deve essere registrato. Sembra una considerazione ovvia, in realtà ciò è quanto previsto dal legislatore, a tutela delle garanzie fiscali e nei confronti di terzi, come superamento della regola del “Possesso vale titolo” stabilita dall’art. 707 del Codice Civile del 1865. In pratica, la pubblicità – ovvero il rendere pubblico un atto – relativa all’avvenuto possesso del veicolo così come alla sua alienazione o radiazione, rappresenta un atto di buona fede nei confronti dei terzi, i quali spesso non sono in grado di sincerarsi da se in merito alle condizioni oggettive e soggettive del “negozio” (in questo caso del veicolo in questione) senza che esse siano state preventivamente rese pubbliche.

L’”anagrafe” dei veicoli

Questo, alla più semplice, è il principio alla base della natura giuridico-amministrativa dei veicoli. La quale, di fatto, si traduce nella loro iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico e nel rilascio della carta di circolazione (ex “libretto di circolazione”), dove rispettivamente sono iscritti tutti i veicoli muniti di targa e dove sono contenute tutte le informazioni relative alle caratteristiche costruttive del veicolo e le generalità del proprietario.

È anche una questione di sicurezza, in quanto l’”identità” del veicolo e del proprietario stessi devono essere immediatamente posti a conoscenza degli organi preposti, in caso di necessità (si pensi, ad esempio, all’automobilista o al motociclista fermati durante un normale controllo stradale) e per garantire la responsabilità civile verso terzi (assicurazione RC).

Tutto deve essere registrato

È dunque facile comprendere come ogni passaggio di proprietà debba essere registrato. Ciò vale sempre, durante la “vita operativa” del veicolo:

  • In caso di acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica
  • In caso di alienazione (rivendita) e acquisto di un usato
  • In caso di demolizione o radiazione per esportazione.

Io vendo, tu compri

In questa guida poniamo la nostra attenzione sul secondo caso, comunemente definito “voltura”, che consiste appunto nel mettere in atto una serie di strumenti attraverso i quali il passaggio di proprietà di un veicolo da un soggetto ad un altro soggetto viene apposta su un registro ufficiale. Il PRA, appunto.

>> Passaggio di proprietà auto: costo, calcolo, documenti

Passaggio di proprietà: differenze fra veicolo nuovo e usato

L’acquisto di un veicolo usato è differente rispetto ad un veicolo nuovo, in cui il neoproprietario deve presentare – alla concessionaria o all’autosalone, che spesso si incaricano, delegandole ad agenzie di pratiche auto, di svolgere tutte le pratiche d’ufficio necessarie per la registrazione del nuovo veicolo e dell’acquirente – un documento di identità valido, il codice fiscale, l’atto di vendita con firma autenticata e marca da bollo, il modello NP2B compilato (per l’iscrizione del veicolo al PRA) ed il modulo TT2119 di presentazione domanda di acquisto.

I documenti da presentare

Per la voltura – che come si accennava è il termine tecnico che “traduce” la compravendita di un veicolo usato -, occorre innanzitutto presentare domanda al Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione), cui spetta il compito di aggiornare la carta di circolazione del veicolo.

>> Documenti, passaggio di proprietà e…

Prima di tutto l’autentica

Essenziale, ai fini del passaggio di proprietà del veicolo, è l’autentica della firma del venditore sull’atto di cessione del mezzo all’acquirente. Per l’autentica della firma, da tempo non è più necessario ricorrere ad un notaio. È in effetti sufficiente procedere tramite:

  • Agenzie di pratiche auto
  • Uffici provinciali dell’Automobile Club e del PRA
  • Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri
  • Delegazioni dell’ACI
  • Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).

Attenzione ai tempi

È bene precisare che, nel caso in cui il passaggio di proprietà avvenga attraverso lo Sportello Telematico dell’Automobilista oppure dagli Uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, vige l’obbligo del passaggio contestuale. Negli altri casi (agenzie di pratiche auto, uffici provinciali ACI o loro delegazioni) dal momento dell’autentica della firma al passaggio di proprietà ci sono 60 giorni di tempo.

Cosa serve per il passaggio di proprietà

Per la voltura di un veicolo occorre avere con se i seguenti documenti:

  • Certificato di proprietà del veicolo (oppure il foglio sostitutivo)
  • Atto di vendita
  • Modello di iscrizione al PRA con codice fiscale dell’acquirente
  • Modulo TT2119 con cui si richiede l’aggiornamento della carta di circolazione
  • Fotocopia dei documenti di identità del venditore e dell’acquirente (nel caso in cui il documento di chi acquista il veicolo non riporti la residenza, occorre presentare certificato apposito oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione).

La nota di presentazione al Pubblico Registro Automobilistico (disponibile presso le agenzie di pratiche auto così come presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista) occorre nel caso in cui l’atto di passaggio di proprietà venga redatto bilateralmente oppure da atto pubblico o sentenza.

Ora si va in digitale

È importante tenere conto del fatto che, dal 2015, il certificato di proprietà è evoluto dalla forma cartacea a digitale. Ciò vale tanto per i veicoli di nuova immatricolazione quanto per quelli usati. I vantaggi pratici consistono in una rapida disponibilità del documento (anche qualora esso sia andato smarrito: è sufficiente stamparlo in qualsiasi momento), nella sua natura gratuita (non è più necessario acquistarlo nuovamente se sia stato perso), è sempre leggibile (tutti ricordano, specie nel caso di veicoli di una certa anzianità, in quanti casi, ad esempio, il certificato di proprietà era con il trascorrere del tempo divenuto illeggibile) e più sicuro (in caso di furto del veicolo con i documenti dentro, chi se ne sia appropriato non può più duplicarlo).

Quanto costa il passaggio di proprietà?

Nel caso della voltura di un veicolo usato, i casi sono due: o ci si affida ad un’agenzia di pratiche auto, oppure si ricorre al “fai-da-te”.

  • Con agenzia. Le agenzie private, che spesso sono autoscuole, aiutano l’acquirente in quanto offrono un servizio “chiavi in mano” (è sufficiente presentare i documenti del veicolo e quelli personali, e lasciare i “fastidi” e l’iter burocratico agli impiegati). Il rovescio della medaglia consiste in un costo più elevato per chi acquista il veicolo usato, in quanto ci sono da mettere in conto le commissioni di agenzia.
  • Se si fa da soli. Nel caso in cui si scelga di procedere da se, è indubbio che si perderà del tempo per la presentazione delle pratiche agli uffici preposti, tuttavia si risparmia.

>> Passaggio di proprietà auto fai da te: come fare

Le spese da affrontare

  • Emolumento ACI: 27 euro
  • Imposta di bollo per la registrazione del veicolo al PRA: 32 euro
  • Diritti per il Dipartimento dei Trasporti Terrestri: 9 euro
  • Imposta di bollo per l’aggiornamento della carta di circolazione: 16 euro
  • IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione): applicata esclusivamente alle autovetture ed ai motocicli, la determinazione del suo importo è simile a quella utilizzata per il calcolo del bollo auto. Fino a 53 kW di potenza, il valore dell’imposta è 151 euro; oltre, si applicano 3,51 euro ogni kW in più, e le eventuali maggiorazioni provinciali (fino al 30% dell’importo complessivo).

>> IPT: cos’è, come si applica e calcolo del costo

IPT auto storiche

Nessuna autovettura si sottrae alla “scure” della importa provinciale di trascrizione: chi più, chi meno, tutte le auto, al momento della prima immatricolazione o del passaggio di proprietà, sono soggette al pagamento. Ciò, dunque, vale anche per le auto storiche (ovvero, secondo quanto disposto nella Legge di Stabilità 2015, le vetture ultratrentennali e quelle considerate di rilevante interesse storico o comprese nei Registri storici Fiat, Lancia, Alfa Romeo; unica eccezione, la provincia di Bolzano che ha continuato il mantenimento della “anzianità burocratica” delle vetture a venti anni, permettendo dunque una contestuale riduzione della IPT anche alle “youngtimer”) e non utilizzate per impieghi professionali (attività di impresa, professioni o arti). Nel caso delle “veterane”, si applica una imposta in misura ridotta, determinata in 51,65 euro.

Sanzioni per chi non si aggiorna

Capita (purtroppo) sovente che, terminati i 60 giorni utili, l’acquirente non abbia provveduto alla trascrizione dell’avvenuto passaggio. Occorre ricordare che questo passaggio è fondamentale per tutelare il venditore dalle azioni successive alla vendita e che potrebbero danneggiarlo: si pensi, ad esempio, al mancato pagamento del bollo auto da parte dell’acquirente o dalle multe, che in prima istanza vengono addebitate all’ex proprietario il quale, se nel caso del bollo è esonerato per legge da qualsiasi responsabilità relativa ai periodi di imposta successivi alla vendita del bene registrato, nel caso delle contravvenzioni deve, ad ogni ricevimento di verbale o sollecito, farsi carico di presentare ricorso al giudice o istanza alla pubblica amministrazione.

Se chi abbia acquistato un veicolo non ha provveduto ad ufficializzare il passaggio di proprietà, si ravvisa una violazione all’art. 94 del Codice della Strada, che comporta pesanti sanzioni:

  • Mancato rispetto delle formalità di trasferimento di proprietà e cambio di residenza: da 728 euro a 3.636 euro
  • Mancato aggiornamento o rinnovo della carta di circolazione: da 364 euro a 1.817 euro, con la sanzione accessoria del ritiro del “libretto”.

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