Guida in inverno: da oggi gli pneumatici invernali sono obbligatori

Francesco Giorgi
15 Novembre 2018
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Con il 15 novembre “scatta” la prescrizione di circolare con gomme invernali già montate o catene da neve a bordo. Tutti i riferimenti normativi e i consigli su come riconoscere uno pneumatico “winter”.

La metà di novembre rappresenta un momento “spartiacque” fra la possibilità di circolare con le gomme estive e l’obbligo di montaggio degli pneumatici invernali (oppure di avere le catene da neve già pronte all’uso). E, come ogni anno, torna il “giorno X” nel quale milioni di automobilisti ed autotrasportatori devono farsi trovare preparati con le corrette “calzature” al proprio autoveicolo: una scadenza essenziale – oltre che, giova ricordarlo, obbligatoria – e che va rispettata: catene a bordo, oppure pneumatici invernali (qui una nostra guida alla conoscenza e all’utilizzo, nonché alla cura ed alla manutenzione, delle coperture per la guida in inverno) già montati, per poter circolare “in regola” sulle strade ed autostrade nazionali.

L’ordinanza che prescrive l’obbligo di circolazione, dove previsto, esclusivamente con gli pneumatici invernali o con le catene da neve (omologate) già pronte nel bagagliaio e da utilizzare in caso di nevicata, torna in vigore oggi (giovedì 15 novembre) dopo trenta giorni di “tolleranza”, nei quali cioè è consentito il montaggio dell’una o dell’altra tipologia di gomme: tale misura fa riferimento a quanto disposto dall’art. 6 del Codice della Strada emanato nel 2010; in particolare, l’obbligo di circolazione con gli pneumatici invernali o con le catene viene indicato dalla direttiva ministeriale 16 gennaio 2013 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e valida  sulle autostrade nazionali, sulle strade statali e sulle strade comunali e provinciali nelle quali è presente una specifica ordinanza da parte dell’ente proprietario o del gestore, i quali “Possono prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Graficamente, la disposizione viene segnalata con gli appositi cartelli stradali. Per tornare agli pneumatici estivi, se ne parla in primavera: la prescrizione terminerà il 15 aprile, dopodiché si avranno trenta giorni di tempo (il secondo periodo di “tolleranza”) per montare le gomme estive.

L’obbligo non viene applicato a ciclomotori e a motocicli: in effetti, in caso di neve o ghiaccio sulla strada, così come durante le nevicate in atto, viene fatto divieto di circolazione ai veicoli a due ruote.

 

Pneumatici invernali e catene da neve: dove sono obbligatori

Tracciare una mappatura completa dei tratti stradali ed autostradali italiani nei quali vige l’obbligo di circolazione esclusivamente con pneumatici “winter” già montati ovvero con catene da neve nel bagagliaio è complesso: da nord a sud, sono decine le zone dove la prescrizione viene stabilita previa ordinanza locale. A questo link del portale Web della Polizia di Stato è possibile consultare l’intero elenco in formato pdf. A beneficio di tutti, ricordiamo che Polizia stradale, Anas ed Aiscat predispongono un “Piano coordinato delle emergenze invernali su aree geografiche vaste con interessamento di più concessionarie autostradali”, nel quale vengono contenute le “Misure operative ed informative” da attuare nel caso si verifichino precipitazioni nevose, consultabile a questo link. I “piani di gestione emergenza neve” dispongono, fra l’altro, una codificazione a colori dell’intensità delle nevicate: “Codice Zero” (di colore bianco, indica “Previsione di possibili nevicate”), “Codice Verde” (precipitazione nevosa imminente), “Codice Giallo” (precipitazione nevosa in atto), “Codice Rosso” (precipitazione nevosa intensa), fino al “Codice Nero” (precipitazione nevosa in atto con blocco del traffico in una delle carreggiate per intraversamento di uno o più veicoli a causa del fondo stradale innevato).

Se si viene pizzicati in autostrada, l’importo della contravvenzione va da un minimo di 85 a un massimo di 338 euro (art. 6 comma 14 se l’accertamento è avvenuto al di fuori di un centro abitato; art. 7 comma 13 all’interno di un centro abitato), ma c’è la decurtazione di tre punti dalla patente.

 

Pneumatici invernali: come riconoscerli

Dell’argomento legato alle “gomme winter” ci siamo occupati in diverse occasioni: riprendiamo brevemente la questione per una ulteriore panoramica, iniziando dalla differenza fra pneumatici invernali veri e propri e “quattro stagioni” (qui un nostro recente approfondimento). Le gomme “All season” costituiscono un compromesso fra pneumatici invernali ed estivi, sviluppato attraverso lo studio di mescole che abbinano le peculiarità di entrambe le tipologie di gomme: combinazione tra una mescola estiva e un battistrada invernale o, viceversa, di un battistrada meno aggressivo e una mescola invernale. Non sono in grado di fornire la medesima stabilità degli pneumatici estivi né le prestazioni di quelli invernali, tuttavia in condizioni di asfalto asciutto essi fanno generalmente registrare performance equivalenti alle gomme estive, per quanto in condizioni di bassa temperatura necessitano di tempi di frenata maggiori rispetto a pneumatici dedicati. Nel complesso, le “All Season” possono essere adatte a chi percorra pochi km all’anno.

Ben diverso è il caso degli pneumatici invernali, o “M+S” (Mud and Snow) come indicato sulla spalla di ciascuna gomma insieme – facoltativo – alla marcatura che raffigura un pittogramma rappresentante la montagna a tre punte con un fiocco di neve al centro (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake), indicazione che certifica il superamento dei test di omologazione disposti dal regolamento UE n. 117. Qui c’è la sostanziale differenza: la dicitura “M+S” (ma anche “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”) è una “auto-dichiarazione” da parte dell’azienda costruttrice dello pneumatico, mentre la “3PMSF” corrisponde ad un “via libera” da parte di un organismo terzo di certificazione: ancora meglio, dunque.

Un cenno anche alle catene da neve, che non è escluso possano rappresentare un complemento alle gomme invernali: nulla vieta, in caso di nevicate in atto, di montarle (sulle ruote motrici, oppure su quelle anteriori per le vetture a trazione integrale!) insieme agli pneumatici “winter”. Anche per le catene sussiste una specifica omologazione: è opportuno quindi controllare che su ciascuna confezione venga riportata l’omologazione nazionale “UNI 11313” oppure austriaca “ÖNorm V5117”. Va da se che le catene devono corrispondere alle misure degli pneumatici adottati dal veicolo per il quale si intende predisporle.

A proposito di misure: il Codice della Strada, in materia di pneumatici invernali, concede una deroga ai “codici” (ogni libretto di circolazione contiene i riferimenti specifici): esso può essere inferiore rispetto a quello prescritto per le gomme estive, fatto salvo che debba sempre essere almeno pari a “Q” (ovvero 160 km/h), come previsto dalla Direttiva Europea 92/23/CEE. Se è così (ed in questo caso, il rivenditore specializzato dovrà applicare una targhetta che riporta la velocità massima consentita, in modo da indicare all’automobilista quale sarà il limite da rispettare), alla scadenza del “semestre invernale” gli pneumatici vanno obbligatoriamente ripristinati: per i contravventori, le sanzioni sono salate.

Pneumatici invernali Nokian, cura e manutenzione per la sicurezza di marcia: immagini ufficiali

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