Autocertificazione per cambiare regione: come va compilata

Redazione
18 Maggio 2020
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Quanto annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferendosi agli spostamenti nel secondo step di Fase 2 dell’emergenza sanitaria che prende il via oggi (lunedì 18 maggio) era da tempo atteso da milioni di italiani: gli spostamenti, all’interno della propria regione, tornano ad essere consentiti, e senza che vi sia più l’obbligo di avere con […]

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Quanto annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferendosi agli spostamenti nel secondo step di Fase 2 dell’emergenza sanitaria che prende il via oggi (lunedì 18 maggio) era da tempo atteso da milioni di italiani: gli spostamenti, all’interno della propria regione, tornano ad essere consentiti, e senza che vi sia più l’obbligo di avere con se l’autocertificazione.

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La notizia è dunque chiara: chi intenda spostarsi, con il proprio veicolo o a bordo di un mezzo pubblico, può fare a meno del modulo (più volte modificato) che era tenuto a presentare alle forze di polizia nel caso di controllo stradale. Con la nuova prima riapertura, è di conseguenza possibile muoversi:

  • all’interno del proprio Comune
  • fra diversi Comuni
  • entro i confini della regione.

L’ultima autodichiarazione (in ordine di tempo) emanata dal Ministero dell’Interno è quella del 3 maggio scorso, e che andava utilizzata a partire dal 4 maggio, data in cui la “Fase 2” è ufficialmente entrata in vigore; sebbene dal Viminale fosse contestualmente stato disposto che la precedente autocertificazione – ovvero quella del 26 marzo 2020 – potesse ugualmente essere utilizzata, barrando le “voci” non più previste dalle nuove disposizioni entrate in vigore con il Dpcm 26 aprile 2020 che fissa i provvedimenti della “Fase 2” di emergenza da Coronavirus.

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Autocertificazione: soltanto se si superano i confini della regione

Per spostarsi all’interno della propria regione, non si rende quindi più necessario il dover compilare il modulo. “La vita sociale riprende: si può andare dove si vuole, in negozio, al mare, in montagna; gli incontri con gli amici sono nuovamente possibili”, ha in effetti spiegato il premier Conte nella conferenza stampa andata in onda, in diretta nazionale, nella prima serata di sabato 16 maggio in cui erano state elencate le linee guida disposte dal Governo a partire dal 18 maggio. Lo stesso presidente del Consiglio ha tuttavia sottolineato come sia necessario continuare ad utilizzare la mascherina, fortemente raccomandata nelle strade affollate e nei luoghi chiusi.

Unico caso in cui da oggi (lunedì 18 maggio) viene mantenuto l’obbligo di presentare l’autodichiarazione, sono – come accennato – gli spostamenti fra regioni, che restano vietati in linea generale fino al prossimo 2 giugno compreso, fatti salvi i “comprovati motivi” da tutti ben conosciuti:

  • motivi di lavoro
  • salute
  • necessità
  • urgenza.

Il nuovo modulo

A questo proposito, un nuovo formato di autodichiarazione è stato predisposto per quanti abbiano l’esigenza di recarsi oltre la regione di propria residenza. Di fatto, differenze sostanziali rispetto al passato non ce ne sono; da notare che le motivazioni di necessità non contemplano le visite ai propri congiunti, dunque ne sono esclusi anche gli “affetti stabili” (e men che meno gli amici, che al contrario da oggi, 18 maggio, è possibile incontrare all’interno della propria regione). Occorre, perciò, avere ancora un po’ di pazienza: la cessazione dello stato di emergenza sanitaria dovrebbe essere disposto il proprio 31 luglio, se le condizioni evolutive della situazione epidemiologica lo consentiranno. Il 1 agosto 2020, “se tutto va bene”, liberi tutti.

>> Scarica qui l’autodichiarazione per gli spostamenti in pdf aggiornata al 18 maggio

Nuova autocertificazione: ecco come funziona

Fino al prossimo 3 giugno, chiunque abbia la necessità di recarsi oltre la propria regione di residenza o di domicilio dovrà obbligatoriamente avere con se, debitamente compilato, il nuovo modulo. Va da se che i motivi di lavoro, salute o necessità devono essere dimostrati. Per questo motivo, l’autocertificazione lascia il medesimo spazio libero utile ad indicare le ragioni dello spostamento (che, è opportuno tenere presente, va giustificato).

Le modalità di compilazione del nuovo modulo

  • Proprie generalità: vanno inserite nella prima parte del modulo; questa sezione contiene nome, cognome, data e luogo di nascita della persona che lo compila, l’indirizzo di residenza ed il domicilio, gli estremi del documento di identità che accompagna l’autodichiarazione (tipo di documento, ente che lo ha rilasciato, data del rilascio e numero)
  • Estremi del viaggio: occorre indicare il luogo di inizio (con indirizzo) e quello di termine dello spostamento, avendo cura di “Essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna (ovvero quella di compilazione del modulo, n.d.r.) ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale”
  • Conoscenza delle normative regionali: in questa parte bisogna indicare di conoscere le ulteriori limitazioni alla circolazione eventualmente disposte, con provvedimento locale, dai presidenti della Regione di partenza e quella di destinazione, e “Che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti” (con spazio libero per indicare quest’ultima prescrizione)
  • Conoscenza delle sanzioni: la persona che intenda spostarsi al di fuori della propria regione deve, qui, indicare di conoscere “Le sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020”
  • Indicazione del motivo di spostamento: in questa parte occorre barrare con una “X” la motivazione secondo la quale sia necessario muoversi oltre i confini della propria regione (cioè comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità, motivi di salute). A corredo di quest’ultimo “punto”, ci sono sei righe utili a precisare i dettagli del motivo di spostamento.

Il nuovo modulo resta valido fino al 3 giugno

L’autocertificazione obbligatoria negli spostamenti fra regioni ha validità fino a mercoledì 3 giugno, data che il Governo indica per un nuovo esame completo della Fase 2. Se, previa comunicazione costante con le Regioni (le quali sono tenute ad inviare, ogni giorno, un bollettino aggiornato sull’andamento della situazione locale al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità ed al Comitato tecnico-scientifico), la curva dei contagi si sarà notevolmente abbassata, potrebbe essere possibile tornare a spostarsi fra le regioni anche senza l’autocertificazione.

Le modalità di utilizzo dell’auto restano invariate

Se il Governo, nel secondo “capitolo” della Fase 2 di emergenza sanitaria, fornisce un primo allentamento alle restrizioni, per converso diversi divieti restano in vigore. A partire dall’impossibilità di recarsi in altre regioni, per evidenti motivi di massimo contrasto al diffondersi dei contagi si fa ampio ricorso alle misure di autoprotezione. Ecco, quindi, che resta opportuno continuare ad utilizzare la mascherina se si viene a contatto con altre persone e si entra nei luoghi chiusi, avere ulteriore cautela con le persone anziane o (più in generale) deboli e potenzialmente più a rischio, mantenere le distanze di sicurezza interpersonali, evitare assembramenti (anche nell’incontrare i propri amici che costituisce una delle novità in vigore dal 18 maggio) e sistemarsi in auto secondo quanto indicato dal decreto dello scorso 3 maggio, che riassumiamo di seguito.

A bordo di un’auto privata

  • Conducente e un familiare convivente: ci si può accomodare sul sedile del passeggero anteriore; non c’è obbligo di mascherina
  • Conducente e una persona non convivente: occorre mantenere almeno un metro di distanza; obbligo di indossare la mascherina
  • Conducente e due persone conviventi: uno dei due passeggeri può sistemarsi accanto al posto di guida; non c’è l’obbligo di indossare la mascherina
  • Conducente e due persone non conviventi: bisogna mantenere almeno un metro di distanza (i due passeggeri devono quindi sistemarsi ai due lati dei sedili posteriori); obbligo di indossare la mascherina
  • Conducente e tre persone con lui conviventi: uno dei tre passeggeri può sedersi accanto al posto di guida; non c’è l’obbligo di indossare la mascherina
  • Conducente, una persona non convivente e una convivente: i due passeggeri devono sistemarsi ciascuno su un lato del divanetto posteriore, avendo cura di rispettare al massimo la distanza interpersonale; obbligo, per tutti (conducente compreso), di indossare la mascherina.

A bordo di taxi ed NCC

  • Autista e passeggero convivente: quest’ultimo deve accomodarsi sul sedile posteriore, in maniera opposta all’autista; non c’è l’obbligo di indossare la mascherina
  • Autista e passeggero non convivente: come sopra
  • Autista e due passeggeri, entrambi con lui conviventi: questi ultimi devono sistemarsi su ciascuno dei due lati del sedile posteriore; non c’è obbligo di indossare la mascherina
  • Autista, un passeggero con lui convivente ed una persona non convivente: in questo caso c’è per tutti (autista compreso) l’obbligo di indossare la mascherina.

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