Fase 2: si può accompagnare qualcuno in auto?

Redazione
11 Maggio 2020
fase 2, si può accompagnare qualcuno in auto

Per lavoro, salute, urgenza o necessità: chi non abbia un’auto o la patente può essere accompagnato da un terzo in macchina, a patto di rispettare le prescrizioni.

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Limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici per i propri spostamenti: è questa la condizione-base per cui il Governo, in una “nuova edizione” delle “FAQ” – ovvero le risposte alle domande che le persone possono porsi in materia di applicazione pratica delle disposizioni di legge – inerenti il Dpcm del 26 aprile 2020, regola le modalità di spostamento con veicoli ad uso privato.

>> Fase 2, spostamenti in auto: cosa si può fare nel fine settimana

Cosa dice il decreto

A questo proposito, un aggiornamento alle “FAQ” del decreto che istituisce tutte le prescrizioni della “Fase 2” indica che chi debba uscire dalla propria abitazione (“ovviamente” per i motivi indicati dalla nuova autocertificazione) e non disponga di un veicolo di proprietà oppure non possa guidare, può farsi accompagnare da una terza persona. L’”autista”, in questo caso, può essere tanto un familiare convivente, quanto un parente o un amico. La differenza, in questo caso, viene determinata dalla sistemazione fisica delle persone a bordo della vettura (questo non vale per i motocicli, che anche nella “Fase 2” possono ospitare soltanto il conducente).

Di seguito il testo della domanda e della risposta.

FAQ

“Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da una terza persona?”.

Risposta

“Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza)”.

Ci si deve basare sui “comprovati motivi”

L’indicazione giunta da Palazzo Chigi risponde, quindi, alle numerose richieste avanzate nelle scorse settimane da quanti abbiano necessità – perché non possiedono un’auto, oppure sono sprovvisti di patente di guida – di recarsi ugualmente al lavoro oppure debbano spostarsi per uno dei motivi indicati dall’autocertificazione “Fase 2”:

  • comprovate esigenze lavorative
  • assoluta urgenza
  • situazione di necessità
  • motivi di salute.

>> Fase 2: come cambia la circolazione delle automobili in Italia

>> Fase 2, autodichiarazione spostamenti 4 maggio: le regole regione per regione

Ricordiamo che da lunedì 4 maggio è disponibile, sul sito Web del Ministero dell’Interno, un’autocertificazione aggiornata, nella quale sono state integrate alcune delle “voci” non indicate nel precedente modulo del 26 marzo 2020. Dal Viminale è tuttavia giunta la precisazione che anche la “vecchia” autocertificazione può continuare ad essere utilizzata, barrando le “voci” non più previste dalle nuove disposizioni entrate in vigore con il Dpcm 26 aprile 2020 che fissai provvedimenti della “Fase 2” di emergenza da Coronavirus.

>> Scarica qui l’autocertificazione Fase 2 aggiornata al 4 maggio in pdf

>> Qui l’autocertificazione “barrata”

In auto: almeno un metro di distanza fra persone non conviventi

Come accennato in apertura, volontà del Governo è di limitare quanto più possibile l’utilizzo dei mezzi pubblici, a bordo dei quali bisogna osservare le prescrizioni di distanziamento fra le persone (almeno un metro) ed occorre utilizzare i dispositivi di protezione personale, a partire dalle mascherine. Mascherine che vanno impiegate anche in auto, insieme alla condizione che nell’abitacolo si mantenga la distanza minima di un metro se le persone non sono conviventi. In risposta dalla “FAQ” “Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile?”, Palazzo Chigi dispone quanto segue:

“Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro”.

Questo limite, tuttavia, non vale se il veicolo viene utilizzato soltanto da persone conviventi.

Dunque: in linea teorica non ci sono limitazioni al numero di passeggeri che possono prendere posto a bordo di un autoveicolo. “Conditio sine qua non” è la distanza minima di un metro fra le persone. Va da se che un SUV full-size a sette posti disposti su tre file di sedili, è potenzialmente in grado di trasportare più passeggeri rispetto ad una berlina compatta. Le vetture sportive e le spider a due posti sono… “matrimoniali”: possono ospitare soltanto un familiare convivente sistemato accanto al guidatore.

In moto: in due soltanto se si è conviventi

Analogamente, sul sellino dei motocicli può prendere posto il solo guidatore o, al massimo, una persona che ne condivida la residenza. Ecco l’indicazione specifica del Governo:

“Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro”. “Entrambi questi limiti (cioè anche quello relativo al numero di persone che possono essere trasportate in auto, n.d.r.) non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi”.

Cosa rischia chi viola le prescrizioni del Governo

È utile ricordare quali sanzioni possono essere comminate dagli organi di polizia in caso di controllo stradale che evidenzino una violazione alle norme contenute nel Dpcm 26 aprile 2020. Stante l’obbligo di giustificazione dei propri spostamenti attraverso il modulo di autocertificazione, il mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza e prevenzione disposte dalle Autorità comporta una sanzione amministrativa che va da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3.000 euro (importi aumentati di un terzo se il soggetto è alla guida di un veicolo, e raddoppiati nel caso di recidiva). Chi, invece, dichiari il falso, è passibile di denuncia penale ai sensi dell’art. 495 del Codice Penale, e rischia da uno a sei anni di carcere. Il mancato rispetto delle misure di quarantena da parte di chi sia risultato positivo al Covid-19, ricordiamo, comporta anch’esso conseguenze penali: l’arresto va da 3 mesi a 18 mesi, e viene disposta un’ammenda da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro, senza possibilità di oblazione.

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