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Patente e libretto, dal 2028 cambia tutto: cosa servirà in auto

Di Simone Fiderlisi •
Pubblicato il 7 nov 2026
Patente e libretto, dal 2028 cambia tutto: cosa servirà in auto
Il nuovo Codice della Strada punta a semplificare i controlli dal 1° gennaio 2028: patente, carta di circolazione e assicurazione potranno essere verificate online. Attenzione alle eccezioni per noleggio e auto estere.

Patente, libretto e assicurazione potrebbero non dover più essere mostrati durante i normali controlli stradali dal 1° gennaio 2028. È una delle novità previste dalla proposta di riforma del Codice della Strada, che punta a semplificare le verifiche effettuate dalle forze dell’ordine.

In pratica, invece di chiedere all’automobilista di esibire i documenti, gli agenti potranno controllare direttamente attraverso le banche dati pubbliche se la patente è valida, se il veicolo è regolarmente immatricolato e se dispone della copertura assicurativa obbligatoria.

Attenzione, però: la novità non è ancora legge. Il Consiglio dei ministri ha approvato una bozza lo scorso 13 ottobre, ma il testo deve completare l’iter legislativo e potrebbe subire modifiche.

E soprattutto non significa che dal 2028 potremo dimenticarci di qualsiasi documento. Sono previste alcune eccezioni, in particolare per le auto a noleggio, le esercitazioni di guida e i veicoli con targa straniera.

Patente, libretto e assicurazione: cosa cambia dal 2028

La novità principale riguarda il modo in cui verranno effettuati i controlli.

Oggi siamo abituati a mostrare patente di guida e carta di circolazione quando veniamo fermati da una pattuglia. Con la riforma, se approvata nella formulazione attuale, questi documenti potranno essere verificati direttamente attraverso gli archivi informatici delle autorità.

Non servirà quindi necessariamente avere con sé la versione cartacea o digitale per esibirla durante un controllo ordinario, purché le informazioni siano disponibili e consultabili.

Le banche dati, tra l’altro, esistono già.

La Motorizzazione civile gestisce l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che contiene le informazioni relative alle patenti, e l’Archivio nazionale dei veicoli, dove sono registrati i dati dei mezzi immatricolati.

A questi sistemi si aggiunge la banca dati delle coperture assicurative obbligatorie, attraverso la quale è possibile verificare se un’automobile dispone di una polizza RCA valida.

Il vantaggio è piuttosto evidente: meno documenti da cercare nel portafoglio o nel cassetto portaoggetti e controlli potenzialmente più rapidi.

Ma c’è un dettaglio da non sottovalutare.

Se gli archivi non sono accessibili, l’obbligo di esibire i documenti torna applicabile.

Può succedere, per esempio, in presenza di problemi tecnici o quando le informazioni non risultano disponibili durante un controllo o il rilievo di un incidente.

Per questo, anche se la nuova normativa dovesse entrare in vigore senza modifiche, continuare ad avere i documenti a disposizione potrebbe rimanere una precauzione utile.

Un altro punto fondamentale: la riforma non elimina l’obbligo di avere una patente valida, un veicolo regolarmente immatricolato e un’assicurazione in corso di validità. Cambierebbe soltanto la modalità con cui questi requisiti vengono verificati.

Noleggio, foglio rosa e guida accompagnata: le eccezioni

Non tutti gli automobilisti potranno fare a meno dei documenti nello stesso modo.

Chi utilizza un’auto a noleggio, per esempio, dovrà continuare ad avere con sé il contratto di locazione.

Il motivo è semplice: non esiste una banca dati pubblica che consenta alle forze dell’ordine di verificare direttamente tutte le condizioni contrattuali del noleggio.

Il documento dovrà quindi essere disponibile per l’esibizione quando richiesto.

Cambierà invece la gestione della carta di circolazione dei veicoli a noleggio senza conducente. In presenza delle condizioni previste dalla nuova norma, non sarà più necessario mostrarla se i dati potranno essere consultati attraverso gli archivi pubblici.

Regole particolari riguarderanno anche chi sta imparando a guidare.

Durante le esercitazioni per ottenere la patente B, l’allievo dovrà continuare a rispettare le condizioni previste per la guida con il foglio rosa e portare con sé un documento personale di riconoscimento.

L’autorizzazione a esercitarsi, invece, non dovrà necessariamente essere mostrata se risulterà verificabile attraverso l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

L’accompagnatore dovrà avere disponibile la propria patente, anche in formato digitale.

Se accanto all’allievo si trova un istruttore professionale, sarà necessario poter dimostrare anche la relativa qualifica attraverso l’apposito attestato.

Una disciplina simile è prevista per la guida accompagnata dei minorenni.

Il giovane dovrà essere titolare della patente A1 o B1 richiesta dalla normativa, mentre l’autorizzazione alla guida accompagnata potrà non essere esibita se le informazioni saranno accessibili alle autorità.

L’accompagnatore dovrà invece avere con sé una patente B o superiore. Nel caso di un istruttore di autoscuola, servirà anche il documento che certifica l’abilitazione professionale.

Insomma, la digitalizzazione semplificherà alcune verifiche, ma non cancellerà gli obblighi specifici previsti per chi sta imparando a guidare.

Auto con targa estera: quali documenti resteranno obbligatori

La situazione diventa più articolata per chi risiede in Italia e utilizza un’automobile immatricolata all’estero, soprattutto quando il veicolo è intestato a un’altra persona.

In questi casi bisognerà continuare a dimostrare a quale titolo si dispone dell’auto e per quanto tempo.

Potrà essere necessario esibire, per esempio, un contratto di comodato, noleggio o leasing con data certa.

Il motivo è che questi accordi non risultano necessariamente consultabili attraverso gli archivi pubblici italiani.

Rimane inoltre la regola relativa al REVE, il Registro dei veicoli esteri.

Quando un residente in Italia utilizza un veicolo con targa straniera intestato a un’altra persona per oltre 30 giorni complessivi nell’anno solare, anche non consecutivi, è prevista la registrazione al REVE.

Una volta effettuata l’iscrizione, la ricevuta permette di documentare la regolarità della disponibilità del veicolo, ma non sarà obbligatorio conservarla fisicamente a bordo.

Attenzione anche alla carta di circolazione estera: dovrà poter essere mostrata quando le informazioni non saranno verificabili attraverso le banche dati accessibili alle autorità.

La proposta introduce inoltre una modifica per l’assicurazione dei veicoli iscritti al REVE.

Dal 2028, secondo il testo attuale, non si applicherebbe più la presunzione di copertura assicurativa nello Stato di immatricolazione prevista dalla convenzione di Madrid.

Sarà quindi necessario rispettare le regole italiane, stipulando una polizza con una compagnia autorizzata a operare nel nostro Paese.

Anche in questo caso, il certificato assicurativo potrà non essere mostrato se la copertura risulterà verificabile attraverso gli archivi consultabili dalle forze dell’ordine.

Cosa dobbiamo aspettarci, quindi, dal 2028?

Se la riforma verrà approvata senza cambiamenti, per la maggior parte degli automobilisti i controlli ordinari diventeranno più semplici. Patente, libretto e assicurazione potranno essere verificati direttamente dagli agenti, senza richiederne necessariamente l’esibizione.

Non sarà però un addio definitivo ai documenti. Le eccezioni resteranno e, soprattutto, la possibilità di non mostrarli dipenderà dall’effettivo accesso alle banche dati.

Per il momento, quindi, non cambia nulla negli obblighi attuali. Bisognerà attendere l’approvazione definitiva del nuovo Codice della Strada per sapere quali regole entreranno realmente in vigore dal 1° gennaio 2028.

 

 

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