DL Semplificazioni: la notifica dei punti patente arriva via mail

Redazione
19 Ottobre 2020
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Addio alla comunicazione cartacea: l’attestazione ufficiale del “taglio” punti in seguito a violazione del CdS verrà inviata con la posta elettronica.

L’entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni” prevede ulteriori novità rispetto allo stop ai collaudi per impianti Gpl e ganci traino al momento dell’installazione e della successiva revisione. Si tratta, nello specifico, di attuazioni in materia di punti patente, che hanno l’obiettivo di snellire l’apparato burocratico e limitare la spesa pubblica. Ma andiamo con ordine.

Punti patente “elettronici”

Dal 1 luglio 2003 (ovvero dall’introduzione del meccanismo della patente a punti, adottato dal Codice della Strada secondo le disposizioni del Dl n. 151 del 27 giugno 2003 e successive modifiche contenute nella legge n. 214 del 1 agosto 2003), ogni automobilista, motociclista e autotrasportatore che incorra in una delle violazioni al CdS che determinano la sottrazione di punti dalla propria patente di guida si vede arrivare a casa, per posta, la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un atto dall’obiettivo essenzialmente pratico, dal momento che il titolare di patente di guida risulta già informato dei punti in meno poiché la comunicazione relativa è contenuta nel verbale di contestazione.

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Con il Decreto Semplificazioni, l’iter viene reso più snello: l’ulteriore comunicazione dei punti sottratti non arriverà più tramite posta cartacea, ma sarà inviata via mail. Perché ciò avvenga, il titolare di patente di guida dovrà essere iscritto al Portale dell’Automobilista, da cui si potrà scaricare una certificazione (in formato Pdf) che comprova il “taglio” dei punti. Allo stesso modo, la App iPatente permette di ricevere analoga notifica sul proprio smartphone.

Occhio alle modalità di comunicazione

È importante tenere conto del fatto che un verbale di contravvenzione non costituisce comunicazione ufficiale sul “taglio” dei punti. Rappresenta una indicazione: gli agenti che hanno accertato una infrazione devono in effetti darne comunicazione entro 30 giorni all’anagrafe nazionale delle patenti. È qui che avviene effettivamente l’aggiornamento del “saldo” dei punti. Il periodo indicato decorre dalla data del pagamento della sanzione, oppure dalla scadenza che la legge prevede per i ricorsi (30 giorni al giudice di pace, 60 giorni al prefetto).

Quando un ricorso viene presentato, gli organi accertatori devono attendere l’esito del ricorso, e soltanto dopo provvedere a comunicare all’anagrafe delle patenti l’eventuale sottrazione dei punti. La comunicazione ufficiale al titolare di patente di guida avviene in questa fase: gli uffici della stessa anagrafe degli abilitati alla guida provvedono ad inviare comunicazione scritta al trasgressore. Sarà lui a poter poi decidere se procedere al recupero dei punti patente persi.

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Attenzione: non ci sono limiti di tempo certi relativi alla comunicazione ufficiale dei punti patente in meno: si fa esclusivamente riferimento all’obbligatorietà dell’atto. Un conducente che sia responsabile di due violazioni al Codice della Strada che comportino decurtazione dei punti patente potrebbe, in teoria, ritrovarsi “a zero” senza saperlo. Per questo è opportuno essere sempre informati in merito alla propria “posizione-punti”.

Patente di guida: come avviene la decurtazione dei punti

I punti patente rappresentano l’attestazione pratica del comportamento di ogni utente della strada alla guida di un veicolo: possono cioè diminuire, ma possono anche aumentare se si è “virtuosi” e non si commettono infrazioni al CdS (in ogni caso, il quantitativo massimo è 30 punti). È quindi sempre bene avere sotto mano la propria situazione: l’essenziale è evitare che la sottrazione dei punti patente non pregiudichi il permesso a circolare liberamente.

Quanti punti si perdono

Per ogni infrazione al Codice della Strada viene applicata una decurtazione che va da 1 a 10 punti patente, e fino ad un massimo di 15 punti in una volta sola (fatto salvo se si tratti di violazioni che comportino sospensione o revoca della patente di guida).

Trascorsi due anni senza avere commesso alcuna infrazione, il patentato riceve 2 punti (come detto, il massimo di punti accumulabile è 30).

Di seguito la tabella (consultabile anche a questo link) in cui si elenca, caso per caso, il “taglio” dei punti patente.

  • 10 punti in meno. Il quantitativo più elevato di sottrazione dei punti avviene in caso di superamento di oltre 60 km/h del limite di velocità in occasione dell’accertamento; nella circolazione contromano, in caso di sorpasso pericoloso o in situazioni gravi, nel trasporto merci pericolose senza autorizzazioni né precauzioni, nelle manovre pericolose in autostrada, nella guida in stato di ebbrezza o fuga dopo un incidente
  • 8 punti. Viene disposta in caso di mancato rispetto della distanza di sicurezza che ha causato un incidente, di inversione di marcia in condizioni pericolose, o nella mancata precedenza ai pedoni
  • 6 punti. Avviene previo superamento da 40 a 60 km/h del limite di velocità e qualora non si abbia ottemperato ad uno degli obblighi di arresto del veicolo (stop, semaforo rosso, passaggi a livello)
  • 5 punti. Fra i principali casi che determinano la sottrazione di 5 punti dalla patente del trasgressore: mancato allacciamento della cintura di sicurezza o del casco, violazione agli obblighi di dare precedenza o di divieto di sorpasso, guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico rilevato compreso fra 0 e 0,5 g/l per i neopatentati di cat. B e per i conducenti di età inferiore a 21 anni
  • 4 punti. Viene comminata in caso di circolazione contromano, se si circola non occupando correttamente la corsia più libera a destra, se non si è data precedenza di attraversamento ad un pedone in una strada sprovvista di strisce pedonali, nell’accertamento di carico eccedente per il trasporto di persone o cose rispetto a quanti indicato nella carta di circolazione
  • 3 punti. Questa decurtazione viene disposta in caso di mancato rispetto delle norme sulla distanza di sicurezza verso determinate categorie di veicoli, nell’utilizzo di fari abbaglianti ove non consentito, nel mancato rispetto degli obblighi nei confronti di funzionari, ufficiali ed agenti
  • 2 punti. Tale sottrazione avviene con mancato rispetto della segnaletica, sosta nelle aree riservate al transito di bus e veicoli su rotaia oppure nelle aree riservate ai disabili ed in quelle dedicate alla fermata di mezzi pubblici e taxi, mancata segnalazione (con apposito triangolo) di veicolo fermo sulla carreggiata al di fuori dei centri abitati, violazione delle prescrizioni in materia di circolazione su autostrade e strade extraurbane principali
  • 1 punto. La sottrazione di un solo punto dalla patente di guida avviene, principalmente, in caso di mancato utilizzo dei fari o dei dispositivi di segnalazione visiva ove prescritto, e/o nell’impiego improprio dei sistemi di illuminazione.

Chi presta l’auto (e dimostra di non essere il trasgressore) può non perdere punti

Gli accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada avvengono in due modalità: “di persona” (ovvero con immediata contestazione da parte degli agenti), oppure mediante strumenti elettronici (autovelox, tutor o T-Red ai semafori).

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In quest’ultimo caso, fa specie la sentenza n. 9555/2018 della Corte di Cassazione, secondo cui chi si veda arrivare a casa un verbale di contravvenzione e non fosse in quel preciso frangente al volante del veicolo, se dichiara di non ricordare chi fosse alla guida può non vedersi decurtai i punti patente. Si tratta di un principio di esonero di responsabilità, e che può trovare applicazione in molti ambiti (uno su tutti: se una stessa autovettura venga utilizzata da più persone che appartengono al medesimo nucleo familiare): è essenziale che, in questo caso, il proprietario del veicolo multato (e, dunque, titolare di patente di guida su cui sia stata applicata decurtazione di punti) comunichi tempestivamente all’organo accertatore di non potere con obiettività ricordare chi, al momento dell’infrazione, fosse il conducente del mezzo. Chi non ottemperi, dunque non provveda ad inviare i dati del conducente che era in effetti al volante (con una copia dei suoi documenti) rischia una sanzione amministrativa che va da 286 euro a 1.143 euro. Unico caso nel quale si può evitare l’ulteriore multa pur non avendo inviato comunicazione obbligatoria consiste nel riuscire a dimostrare di non aver potuto provvedere “Per giustificato e documentato motivo”.

Come recuperare i punti persi

Per “rimettersi in carreggiata”, ovvero tornare ai 20 punti che costituiscono il punteggio-base dato a chiunque diventi titolare di una patente di guida, ci sono due sistemi che differiscono in funzione di quanti punti siano stati decurtati: frequentare corsi ad hoc (presso scuole guida e centri autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per riottenere 6 punti con 12 ore di lezione (per i titolari di patente A e di patente B), oppure 18 ore di lezione (per le patenti C, D, CE, DE, KA, KB).

Se la sottrazione di punti patente sia inferiore a 5, non è necessario frequentare alcun corso: è sufficiente “fare i bravi” e per due anni non commettere alcuna infrazione.

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