Pneumatici estivi, da quando si montano: date, scadenze, multe 2022

Francesco Giorgi
16 Aprile 2022
pneumatici

Tutte le informazioni utili sul cambio gomme da invernali a estive.

Trends: Pneumatici

Con l’arrivo della primavera, per molti automobilisti è arrivato il momento di provvedere al cambio gomme da invernali a estive. L’obbligo, disposto dall’art. 6 del Codice della Strada, scatta il 15 aprile e resta in vigore fino al 15 novembre. Una questione della massima importanza, perché la corretta tipologia di pneumatici contribuisce alla sicurezza per se e soprattutto per gli altri utenti.

Perché c’è la tolleranza di un mese

La data che il legislatore indica per il cambio stagionale degli pneumatici (15 aprile) non rappresenta il limite massimo entro il quale adeguarsi: così come avviene nel passaggio dalle gomme estive a quelle invernali, ci sono trenta giorni di tempo. Si va, quindi, al 15 maggio: oltre quella data, bisogna essere in regola. La “tolleranza”, prevista dalla circolare 1049 del 2014 emessa dalla Motorizzazione Civile, è stata in effetti decisa proprio per dare modo a milioni di utenti di ottemperare alle prescrizioni del Codice della Strada. Nel mese che va dal 15 aprile al 15 maggio, in effetti, non si corre alcun rischio di essere multati, tuttavia è consigliabile non arrivare “all’ultimo momento”, ma sfruttare le quattro settimane concesse dalla legge per prenotare la sostituzione delle gomme in tutta comodità.

Perché il cambio gomme stagionale è importante

I motivi che rendono fondamentale la sostituzione degli pneumatici da invernali a estivi (e viceversa) sono molteplici, e tutti rivolti alla sicurezza stradale. Qualsiasi tipologia di pneumatico viene progettata specificamente per offrire le migliori prestazioni dinamiche in funzione della stagione e del tipo di fondo stradale che è più frequente incontrarvi.

Gli pneumatici invernali (“Mud and Snow”, sigle M+S, MS, M-S, M&S) vengono innanzitutto costruiti con una mescola più morbida ed una carcassa più flessibile rispetto alle gomme estive. Il battistrada è inoltre riconoscibile per le lamelle e le abbondanti e più profonde scanalature.
Le gomme estive, invece, possiedono un tipo di mescola ed una conformazione della carcassa più adatte a sopportare al meglio le temperature più elevate, e il battistrada è meno scolpito.

Quando si possono tenere le gomme invernali

In alcuni casi è consentito circolare anche in estate con gli pneumatici invernali: bisogna vedere se la carta di circolazione dell’autovettura (o del veicolo commerciale leggero) riporta il codice di velocità degli pneumatici invernali almeno uguale a quello indicato per gli pneumatici estivi (e in ogni caso, non deve mai essere inferiore a “Q”, che corrisponde a 160 km/h). Solamente in questo caso, la legge consente di tenere le gomme invernali montate anche nella bella stagione. Diversamente, si è in contravvenzione, come vedremo.

La sicurezza prima di tutto

Attenzione: sebbene sia possibile circolare anche in estate con le gomme invernali (se, appunto, il codice di velocità è almeno equivalente), è bene considerare che questo è sconsigliabile, proprio perché le temperature più elevate consumano in maniera molto più rapida il battistrada degli pneumatici invernali (più morbido, come abbiamo visto più sopra), a discapito dell’aderenza e della tenuta, in special modo nelle fasi di frenata. Molto meglio, in effetti, avere a propria disposizione due treni di pneumatici: uno estivo e uno invernale (in questo modo, fra l’altro, la durata di ciascun set di gomme raddoppia).

Circolare in estate con gomme invernali: le sanzioni

Se la vettura monta “a libretto” pneumatici M+S con il codice di velocità almeno uguale a quello delle gomme estive, non c’è l’obbligo di sostituirle, anche se – come si accennava più sopra – è vivamente consigliato. Con gli pneumatici invernali provvisti di codice di velocità inferiore a quello degli pneumatici estivi, entro il 15 aprile (o 15 maggio compreso il mese di “tolleranza”) bisogna essere già in regola.

Chi trasgredisce a questa norma rischia una sanzione amministrativa il cui importo va da un minimo di 85 euro a un massimo di 338 euro (art. 6 comma 14 se l’accertamento è avvenuto al di fuori di un centro abitato; art. 7 comma 13 all’interno di un centro abitato), con in più la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di presentare il veicolo a visita e prova (revisione straordinaria) in Motorizzazione.

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