Metano self service: ora si può

Francesco Giorgi
25 Marzo 2019
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che dà via libera definitivo al rifornimento fai da te. Ecco gli obblighi per i gestori e per gli automobilisti.

La attesa “liberalizzazione” delle modalità di rifornimento di metano self service è ora operativa: lo attesta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che consentirà a tutti i proprietari di autoveicoli alimentati a gas naturale di rifornirsi da se.

Una novità particolarmente attesa dalle centinaia di migliaia di “metano-automobilisti” italiani (sono oltre 900.000 gli automezzi a metano circolanti nel nostro Paese), proprio perché dà a tutti la possibilità di ovviare ad uno degli ostacoli che per lungo tempo, nonostante l’Italia sia pioniera nell’alimentazione a gas, ne ha per paradosso limitato una potenzialmente ulteriore diffusione: il dover fare affidamento esclusivamente al personale addetto agli impianti di rifornimento, di conseguenza non poter fare ricorso al “pieno” di gas al di fuori degli orari di lavoro. E ciò, ora che anche in Italia è arrivato il rifornimento di metano self service (con un certo ritardo in rapporto agli altri principali Paesi europei: qui il nostro approfondimento sul recente Ecotest svolto dall’Adac – l’Automobile Club tedesco – sulla base di severe rilevazioni che tenevano conto di tutte le emissioni prodotte dai veicoli durante il normale utilizzo su strada, dal quale è emersa con onore la “nostra” piccola Fiat Panda TwinAir 0.9 Natural Power bifuel benzina-metano), può rappresentare un notevole vantaggio anche per le aziende di gestione flotte (qui un nostro approfondimento su auto a GPL o metano: quale conviene di più).

Il decreto del 12 marzo 2019 – firmato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e dal ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio – che contiene le “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 marzo scorso (consultabile a questo link), entrerà dunque definitivamente in vigore a trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Fra i punti-chiave della normativa, la facoltà (non l’obbligo, quindi) data ai gestori degli impianti di rifornimento di metano di aggiornare le proprie attrezzature per consentire agli automobilisti il rifornimento in autonomia; e una serie di condizioni tecniche, obbligatorie tanto per gli esercenti quanto per gli automobilisti.

Gli impianti di rifornimento fai-da-te dovranno avere un sistema di videosorveglianza ed una linea di chiamata di emergenza a pulsante, collegata ad un centralino per dare risposte immediate in caso di necessità; dovranno esporre appositi cartelli che indichino, in più lingue, le istruzioni ed i divieti.

Gli automobilisti, dal canto loro, non saranno “liberi” da subito di potere rifornirsi a proprio piacimento agli impianti di erogazione del gas naturale: per motivi di sicurezza, ciascun utente “metanizzato” ha l’obbligo di seguire un corso, organizzato dal gestore o attraverso un tutorial online, nel quale vengono illustrate tutte le modalità di utilizzo del distributore. Nello specifico, tale corso verterà, come indica il decreto attuativo, sulle “Modalità di effettuazione del rifornimento self-service, ai rischi ad esso connessi, nonché alle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamenti da tenere in caso di emergenza, alle conseguenze relative a comportamenti scorretti o non permessi ed essere registrati all’interno di una specifica banca dati”.

La registrazione dell’utente avverrà su un portale online istituzionale, previa autocertificazione nella quale l’automobilista dovrà dichiarare di avere ricevuto la necessaria istruzione in merito all’utilizzo dell’impianto e dei rischi ad esso collegati, le disposizioni e le limitazioni, ed il comportamento da assumere in caso di emergenza. Trattandosi di autodichiarazione, è altresì chiaro che l’automobilista che intenda avvalersi delle modalità di rifornimento fai-da-te del metano dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, che il veicolo (o i veicoli nel caso di aziende di gestione flotte) da rifornire siano in regola con i requisiti di circolazione, in special modo relativamente all’omologazione delle bombole ed ai collaudi periodici.

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