Cambio gomme invernali 2018-2019: date e sanzioni

Francesco Giorgi
30 Novembre 2018
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Cosa prescrive il Codice della Strada, quali sono gli obblighi a cui ottemperare; come riconoscere una gomma M+S oppure “all season”. Le omologazioni. Le sanzioni per i trasgressori.

Come ogni anno, anche in questo inverno 2018-2019 gli autonomilisti sono tenuti al cambio gomme invernali per circolare in sicurezza e a norma di legge, oppure in alternativa la dotazione di bordo con catene e/o calze da neve (omologate). Infatti, la normativa in vigore obbliga gli automobilisti, in linea generale, ad avere a portata di mano i “mezzi antisdrucciolevoli” (art. 6 del Codice della Strada introdotto dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010), anche se la disciplina di imposizione di tale obbligo viene demandata agli enti o alle società proprietari di una determinata tratta stradale.

Obbligo pneumatici invernali 2018-2019: le date

La legislazione nazionale, infatti, prescrive l’obbligo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno. Tuttavia, una direttiva del Ministero dei Trasporti, emanata successivamente e ad integrazione della disposizione di Codice, prevede una deroga di trenta giorni prima e dopo l’entrata in vigore dell’obbligo. In altre parole: per adeguarsi al montaggio di pneumatici invernali – oppure dotarsi di catene o calze da neve da utilizzare in caso di nevicata – c’è un mese di “tolleranza”, che ha avuto inizio lo scorso 15 ottobre; viceversa, fino al 15 maggio ci sarà tempo per rimontare le gomme estive.

Tenuto conto che, in materia di pneumatici invernali e di “mezzi antisdrucciolevoli”, una cosa non esclude l’altra (nulla vieta, laddove lo specifico modello di veicolo permetta l’equipaggiamento con le catene, di avere a bordo del proprio autoveicolo un set di catene purché omologate, che possono sempre tornare utili qualora durante la marcia ci si trovi nel bel mezzo di una improvvisa nevicata), è bene conoscere quali siano le sanzioni previste dal Codice della Strada per chi venga pizzicato senza l’”equipaggiamento invernale” al proprio autoveicolo (la normativa, infatti, vale per tutti i veicoli a 4 ruote: tanto per le autovetture, quanto per veicoli commerciali, automezzi pesanti, truck & bus; non è valida per i motoveicoli, i quali del resto hanno il divieto di circolazione in caso di nevicata).

Pneumatici invernali obbligatori: le sanzioni

La sanzione amministrativa minima, all’interno dei centri abitati (art. 7 CdS, comma 1a, ed art. 14) è di 41 euro, e può arrivare a 168 euro; al di fuori dei centri abitati, ovvero sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali od assimilate, la sanzione minima (art. 6 comma 4e, ed art. 14 CdS) è di 84 euro, e può arrivare a 335 euro. Qualora venga accertata la violazione all’obbligo, l’art. 192 CdS comma 3 e comma 6, permette all’agente di imporre all’automobilista di fermarsi, oppure di potere riprendere la marcia soltanto dopo essersi dotato di “mezzi antisdrucciolevoli” adeguati. Attenzione: se tale ordine non venisse rispettato, la sanzione amministrativa prevista è di altri 84 euro, ed in più avviene la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Tale “severità” da parte del legislatore possiede un preciso indirizzo: non tanto di “fare cassa”, quanto di permettere agli automobilisti di poter circolare con la necessaria sicurezza (e, in virtù della necessità primaria di garanzia del benessere collettivo, di non intralciare il traffico,  magari in seguito ad improvvise sbandate o dall’impossibilità di proseguire). Del resto, tecnicamente gli pneumatici invernali nascono con il preciso scopo di offrire adeguata aderenza all’autoveicolo nella guida in inverno. Caratterizzati da una mescola sviluppata ad hoc, e dalla presenza di appositi tasselli profondi e specifiche lamelle nel battistrada, la “tenuta” sul manto stradale (tanto maggiore quanto più bassa è la temperatura esterna) è ottimale, a tutto vantaggio del grip in curva e degli spazi di frenata.

Pneumatici invernali: come si riconoscono

Riconoscere uno pneumatico invernale non è difficile; anzi, è alla portata di tutti. In senso quanto mai empirico, esso è riconoscibilissimo già “all’occhio” per il suo aspetto; più tecnicamente, la marcatura sul fianco “M+S” (oppure “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S” ) garantisce che la gomma ha superato i test interni che la classificano come “invernale”. Non obbligatoria, per quanto ulteriore garanzia di impiego, la presenza del pittogramma con le tre montagne ed il fiocco di neve (“3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake”): indica che lo pneumatico in questione è stato “promosso” nei test di omologazione disposti dal regolamento UE n. 117.

Riguardo all’utilizzo delle gomme invernali, la direttiva UE 92/23/CEE permette il montaggio – a parità di misura – di un codice di velocità inferiore a quello omologato “a libretto”, fermo restando il minimo “Q” (160 km/h): sull’esempio di una gomma da 185/55 R 15 82T, la “T” indica, propriamente, il codice di velocità “190 km/h”. Durante il periodo 15 novembre-15 aprile, sarà possibile montare uno pneumatico invernale con codice “S” (180 km/h) essendo quest’ultima subito precedente la “T”. in ogni caso, dopo il 15 maggio e fino al successivo 14 ottobre, bisognerà tornare all’equipaggiamento di gomme omologato nella carta di circolazione; anche qui c’è una sanzione amministrativa: da 469 euro a 1.682 euro, che punisce chi circoli con un veicolo dalle caratteristiche modificate rispetto a quanto indicato nel libretto.

Pneumatici all-season, possono essere utilizzati in inverno?

Una valida alternativa, per chi guidi soprattutto in città, a basse velocità o percorra pochi km all’anno, viene rappresentata dagli pneumatici “all season” (o “all weather”, o “four seasons”): la loro natura-bridge (qui un nostro recente approfondimento) li rende ideali per chi cerchi un “compromesso” fra le due tipologie di gomma, invernale ed estiva, in virtù di tipologie di mescole che abbinano le peculiarità di entrambe le tipologie di gomme: combinazione tra una mescola estiva e un battistrada invernale o, viceversa, di un battistrada meno aggressivo e una mescola invernale; per quanto essi non siano in grado di assicurare la stessa stabilità delle gomme invernali, e neppure le performance di quelle estive, ma in condizioni di asfalto asciutto – sebbene necessitino di spazi di frenata superiori – fanno in genere registrare prestazioni simili a quelle degli pneumatici estivi.

Riguardo alle catene da neve (che impongono di non superare i 50 km/h), è importante sapere che il “tradizionalissimo” accorgimento (utile se si debbano percorrere strade ghiacciate oppure tratti in salita ripida) deve, per non incappare in sanzioni amministrative, riportare l’omologazione nazionale “UNI 11313” oppure austriaca “ÖNorm V5117”. Va da se che le catene devono corrispondere alle misure degli pneumatici adottati dal veicolo per il quale si intende predisporle.

Pneumatici invernali Nokian, cura e manutenzione per la sicurezza di marcia: immagini ufficiali

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