Targhe estere e circolazione in Italia: nuove norme e sanzioni

Francesco Giorgi
03 Febbraio 2022
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Un’ulteriore modifica alle leggi che disciplinano l’impiego di veicoli con targa straniera da conducenti e proprietari, anche residenti all’estero, che abbiano la residenza nel nostro Paese.

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Chi risiede in Italia può circolare alla guida di un autoveicolo immatricolato all’estero? La questione, da lungo tempo affrontata dal legislatore, costituisce una di quelle “voci” che da altrettanto lunga data vanno ad interessare la sfera giuridica (leggi far fronte all’evasione fiscale ed alle frodi). Come è noto, si tratta di un argomento che interessa chi sia stabilmente domiciliato nel nostro Paese da almeno 60 giorni, come stabilito già nel 2018 attraverso una norma che fissava l’obbligo di provvedere alla reimmatricolazione del veicolo con targa italiana.

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Ebbene: la Corte di giustizia della Comunità Europea ha di recente (era la metà di dicembre 2021) indicato che la normativa italiana che vieta la circolazione su un veicolo immatricolato in un Paese straniero a chi sia residente in Italia da più di 60 giorni è contraria al diritto comunitario. Di fatto, il tribunale europeo ha “bocciato” il decreto Salvini che, fra l’altro, modificava l’art. 93 del Codice della Strada. Ma andiamo con ordine, iniziando dalla normativa attuale.

Come si è agito finora

Le modifiche all’art. 93 CdS adottate nel 2018 stabiliscono, in materia di permesso di circolazione, che un residente in Italia da più di 60 giorni non può divieto di circolare, alla guida di un veicolo immatricolato in un Paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Fanno eccezione i veicoli in leasing oppure a noleggio senza conducente da un’azienda o società costituita nella UE o nello Spazio Economico Europeo che non abbia sede in Italia; oppure, ancora, se il veicolo sia dato in comodato al conducente per motivi di lavoro con un’azienda che non ha sede in Italia.

In ogni caso, fra i documenti del veicolo deve esserci anche un foglio sottoscritto dal proprietario in cui vengano indicati il titolo, la data della disponibilità del veicolo ed i dati del locatario (persona fisica o persona giuridica) o del comodatario (persona fisica). Chi trasgredisce a questa norma rischia una sanzione amministrativa di 711 euro (che scendono a 497,70 euro se si paga entro cinque giorni), ed il sequestro del veicolo: la carta di circolazione viene in effetti ritirata, e il conducente stesso deve trasportare il mezzo in un’area privata. Nei 180 giorni successivi, il veicolo va immatricolato in Italia, oppure trasportato all’estero con un foglio di via. Per chi non ottempera, c’è la confisca del mezzo.

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Cosa cambia dal 1 febbraio

A partire da questa data, si accordano tre mesi, al proprietario di un veicolo immatricolato all’estero che trasferisce la propria residenza in Italia, per mettersi in regola. Di fatto, arriva una “tolleranza” di novanta giorni, durante la quale si può circolare liberamente nel nostro Paese. Resta inteso che nel frattempo si debba provvedere ad iscrivere il veicolo all’Archivio nazionale. In altre parole: occorre reimmatricolarlo in Italia; altrimenti, il veicolo va trasferito nuovamente all’estero. Se nei tre mesi di “permesso” il veicolo viene guidato da una persona che non sia il proprietario sia residente in Italia, si applica una nuova disciplina – che entrerà in vigore il 18 marzo 2022 – di cui dettagliamo più sotto i contenuti.

Ci sono delle eccezioni

Il nuovo obbligo non viene applicato per i lavoratori (autonomi o dipendenti) che svolgano attività professionale in un Paese confinante con l’Italia e che circolano con veicoli di proprietà immatricolati nella Nazione dove essi lavorano: per loro, tuttavia, dal prossimo 18 marzo si richiederà la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico in luogo dell’immatricolazione. Il medesimo obbligo non si applica ai cittadini che risiedono nel territorio comunale di Campione d’Italia – enclave italiana in territorio svizzero -, ai militari e civili dipendenti della Pubblica amministrazione che prestano servizio all’estero, al personale delle forze militari e di polizia che operano all’estero presso organismi internazionali o basi militari, ed ai rispettivi familiari e conviventi se il proprietario del veicolo – residente all’estero – è a bordo del mezzo.

Cosa si rischia

Se si viene “pizzicati” con un veicolo a targa straniera che circola oltre il limite di tre mesi indicati per la residenza, c’è una sanzione amministrativa di 400 euro, e la sanzione accessoria del ritiro del “libretto”, il trasporto del mezzo in area privata e – analogamente al caso di cui sopra – l’obbligo di provvedere alla reimmatricolazione in Italia oppure al trasferimento del veicolo all’estero.

Attenzione al 18 marzo

L’altra novità, ovvero quella che entrerà in vigore il 18 marzo 2022, interessa – come si accennava più sopra – quanti risiedono nel nostro Paese e guidano veicoli immatricolati all’estero e che non sono di loro proprietà. In questo caso, ci sono due possibilità:

  • Se si utilizza il veicolo fino a trenta giorni (anche non consecutivi) nell’anno solare, a bordo del mezzo dovrà esserci un documento, compilato, datato e firmato dal proprietario – persona fisica o giuridica – dove vengano specificati il titolo ed il tempo di affidamento del mezzo al conducente (farà fede la data di disponibilità del veicolo);
  • Se si utilizza il veicolo per più di trenta giorni, occorrerà la sua iscrizione al Pra. L’ACI (in qualità di organo di gestione del Pubblico Registro) ha in atto la realizzazione di un archivio elettronico ad hoc dedicato ai veicoli immatricolati all’estero dei quali, dal 18 marzo, dovranno essere registrati i mezzi in circolazione in Italia per più di trenta giorni, indicandone – come sopra – titolo e durata della disponibilità, oltre a tutte le variazioni successive. Le tariffe dell’operazione saranno rese note più avanti.

Come avverrà l’accertamento

Riguardo alle modalità di accertamento (ovvero: come, all’atto pratico, gli agenti riusciranno a stabilire se il veicolo con targa estera, non registrato al Pra e senza documentazione specifica, sia in effetti in uso da più o meno di trenta giorni da un conducente che risiede in Italia), il legislatore stabilisce che, nel caso in cui non ci sia alcun documento, si terrà conto della disponibilità del mezzo al momento del controllo. Da qui, si provvederà ad obbligarne la “regolarizzazione”. Durante il controllo, se cioè il mezzo non è iscritto al Pubblico Registro e non è corredato dei documenti che attestano il titolo e la durata della disponibilità, verrà elevata una prima sanzione di 250 euro e scatterà l’obbligo di presentare entro trenta giorni i documenti al comando di polizia; nel frattempo, il veicolo verrà messo in fermo amministrativo (della durata massima di sessanta giorni). Se poi il conducente presenterà agli organi accertatori i documenti richiesti dai quali emergerà che il veicolo avrebbe già dovuto essere iscritto al Pra durante il controllo, verrà elevata una seconda multa di 712 euro, con la sanzione accessoria del ritiro del “libretto” che sarà restituito solamente dopo l’avvenuta registrazione. Se invece il conducente non si presenterà al comando con i documenti richiesti, c’è una sanzione di 727 euro.

Casi in cui non si applica la nuova norma

Le modalità di eccezione sono le medesime di cui sopra: l’obbligo, cioè, non si applica ai lavoratori autonomi o dipendenti che svolgono attività professionale in un Paese confinante con l’Italia e che circolano con veicoli di proprietà immatricolati nella Nazione dove essi lavorano (previa, come abbiamo visto, registrazione al Pubblico Registro Automobilistico in luogo dell’immatricolazione), ai cittadini che risiedono nel territorio comunale di Campione d’Italia, ai conducenti che risiedono in Italia da più di 60 giorni e sono alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e di proprietà o disponibilità di aziende e imprese che hanno sede nel territorio sammarinese e con le quali abbiano rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ai militari e civili dipendenti della PA che prestano servizio all’estero, al personale delle forze militari e di polizia che operano all’estero presso organismi internazionali o basi militari, ed ai loro familiari e conviventi se il proprietario del veicolo, che risiede all’estero, si trova a bordo del mezzo.

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