Dispositivi antiabbandono: verso l’obbligo

Francesco Giorgi
28 Ottobre 2019
Dispositivi anti-abbandono

Il decreto sui sistemi salva-vita per i bambini con meno di 4 anni a bordo di un’auto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: l’obbligo scatterà il 7 novembre.

L’iter di recepimento, da parte del Governo, del decreto che rende obbligatori i dispositivi anti-abbandono per i bambini a bordo è giunto al termine. E i neo-genitori è bene che registrino sul proprio calendario la data del prossimo 7 novembre (sarà un giovedì), quando cioè scatterà l’obbligo, per tutti gli automobilisti con “baby passeggeri” fino a 4 anni di età, di dotarsi dei sistemi salva-vita che, con una apposita funzione di avviso, azzerano di fatto l’eventualità che il conducente “si dimentichi” del bambino seduto dietro: un black-out mentale (che gli studi clinici individuano come “amnesia dissociativa”) che in particolari situazioni di stress personale può portare a tragiche conseguenze come avvenuto anche nelle scorse settimane.

Ora è obbligatorio

Il testo integrale del decreto attuativo n. 122 del 2 ottobre 2019 (che fa riferimento alla legge n. 117 del 1 ottobre 2018 in materia di “Obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi”), firmato dalla neo-ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, è stato pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 249). Per l’Italia si tratta di un primato: la nuova normativa pone infatti il nostro Paese in un ruolo di capofila a livello mondiale nell’emanazione di una legge che obbliga gli automobilisti a dotarsi di sistemi anti-abbandono per i bambini.

Dovrà essere adottato per tutti i bambini fino a 4 anni

Il provvedimento obbliga chi dovesse trovarsi a trasportare nella propria autovettura bambini fino a quattro anni, a dotarsi di un sistema di avviso, e che sia conforme alla normativa, in cui tale sistema viene definito come “Un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini (…) a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3” (dunque, rispettivamente e secondo l’art. 47 del Codice della Strada, i veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, aventi massa complessiva inferiore o superiore a 5 t, e veicoli destinati al trasporto di merci, con massa complessiva superiore a 12 t).

Come si compone

Secondo l’art. 3 del decreto attuativo 2 ottobre 2019 n. 122 in materia di caratteristiche generali del dispositivo anti-abbandono, il sistema può essere:

  • Integrato all’origine nel sistema di ritenuta: ovvero, formato dal seggiolino già provvisto di allarme
  • Una dotazione di base oppure un accessorio del veicolo: quindi, un sistema di avviso che rientri nella dotazione di omologazione del veicolo stesso
  • Indipendente: “staccato”, dunque, tanto dal sistema di ritenuta (seggiolino) quanto dalla dotazione del veicolo.

Il decreto specifica altresì che il dispositivo anti-abbandono debba essere conforme alle prescrizioni riportate all’allegato A e B del decreto: deve, cioè, attivarsi in maniera automatica e senza intervento del conducente, deve dare conferma a quest’ultimo dell’avvenuta attivazione, deve emettere un segnale immediatamente percepibile dal guidatore “Attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo”, deve essere in grado di evidenziare un basso livello di carica della batteria, e può essere provvisto – non è, dunque, obbligatorio che lo sia – di un sistema di comunicazione mobile per i messaggi o le chiamate di emergenza. Va da se che, all’atto pratico, il nuovo sistema dovrà essere dotato delle istruzioni e prescrizioni dettagliate per la sua installazione e per i relativi corretti utilizzo e manutenzione.

Perché entra in vigore il 7 novembre

La legge n. 117 del 1 ottobre 2018 parla chiaro: nello specifico, il comma 3 all’art. 1 indica che “Le disposizioni di cui al comma 1” si applicano “Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto” e, in ogni caso, “A decorrere dal 1 luglio 2019”. Si va, quindi, ai primi di novembre. Ufficialmente, in buona sostanza, a partire dal 7 novembre verranno applicate le sanzioni previste per chi si faccia trovare sprovvisto del sistema anti-abbandono ad un controllo da parte delle forze di polizia. Un termine piuttosto esiguo (fra una decina di giorni scatterà l’obbligo). Si può quindi ipotizzare un nuovo provvedimento che dia un po’ di tempo in più per adeguarsi. Staremo a vedere.

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