Coronavirus, sospensione Rc auto: come ottenerla e chi ne ha diritto

Francesco Giorgi
18 Marzo 2020
Assicurazione Rc auto

L’assicurazione obbligatoria può essere sospesa. Vediamo chi può beneficiarne e per quanto tempo.

Il Dpcm “Io resto a casa” dell’8 marzo parla chiaro: qualsiasi spostamento in auto va effettuato per “comprovati motivi” di necessità, di lavoro o di salute, e dev’essere accompagnato da autodichiarazione (di freschissimo aggiornamento: adesso bisogna anche dichiarare di non essere sottoposti a regime di quarantena e, ovviamente, di non essere positivi al Covid-19, pena denuncia per concorso colposo in epidemia: si rischiano dai 3 ai 12 anni di carcere). Ferma restando questa base giuridica, ciò che non cambia, per milioni di automobilisti, è il pagamento dell’Rc Auto che, a prescindere dall’emergenza coronavirus, non va affatto “in archivio” (e ci mancherebbe!). Tuttavia, il pagamento del premio assicurativo può essere posticipato. Una (relativa) buona notizia in queste settimane di pesante incertezza; è però opportuno esaminare questa possibilità, per sapere con chiarezza in cosa consiste questa concessione, chi ne abbia diritto e per quanto tempo.

Il riferimento è al primo decreto sulla “Zona rossa”

Una delle “voci” che riguardavano le misure prese dal Governo già in prima istanza per fronteggiare l’evolversi dell’emergenza da coronavirus – dunque, il DL n.9 del 2 marzo 2020 rivolto alla “Zona rossa” – era in effetti dedicata alla possibilità di rinviare il pagamento della rata Rc Auto, in rapporto alla scadenza indicata dal contratto, per poi effettuarlo in un’unica tranche oppure, in alternativa, scegliere la soluzione del pagamento rateizzato durante l’anno. Nell’art. 5 del decreto legge del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in materia di “Sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”, si specificava che “Nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020″.

Zona rossa: sospensione di un mese del pagamento Rc Auto

La possibilità di posticipare il pagamento della RC Auto, nella fattispecie ed in riferimento all’all. 1 del Dpcm n. 6 del 1 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, riguardava i residenti di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini (Lombardia) e Vo’ (Veneto). Per loro, il pagamento dei premi di assicurazione obbligatoria viene differito di un mese. Il provvedimento sospensivo non è, dunque, “eterno”, ma soltanto limitato a trenta giorni. I proprietari di uno dei circa 33.000 veicoli che, secondo la Motorizzazione Civile, sono immatricolati in uno dei Comuni che rientrano nella “prima Zona rossa” potranno, in buona sostanza, pagare il premio Rc Auto entro il 31 maggio 2020, fatta salva l’eventuale introduzione di successive modifiche. Il pagamento potrà avvenire, come accennato, in soluzione unica, oppure rateizzato nei mesi a venire.

Bisogna muoversi di persona per chiedere che la propria Rc auto venga sospesa?

Non c’è alcuna mossa da intraprendere: i residenti della “Zona rossa” lombarda e veneta sono tenuti soltanto a controllare la data di scadenza del periodo assicurativo di copertura: se questa va dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, potranno pagarla, come detto, entro il 31 maggio prossimo. Attenzione: se, ai sensi del decreto del 2 marzo 2020, questa misura si applica alle assicurazioni obbligatorie, è opportuno controllare, rivolgendosi al proprio agente assicurativo, se ciò possa valere anche per le polizze accessorie (Incendio e furto, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza stradale, ecc.).

“Cura Italia” raddoppia la “tolleranza” in tutto il Paese

Per l’intero territorio nazionale, il decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale stabilisce che, dopo la scadenza del periodo di copertura assicurativa, fino al 31 luglio si allunga di 15 giorni la “tolleranza” in cui, di fatto, il contraente rimane coperto dal contratto nel frattempo scaduto. In poche parole: 30 giorni.

Arriveranno dei “ritocchi” al ribasso per le assicurazioni obbligatorie?

In ogni caso, è opportuno tenere presente un dato di fatto: in questo periodo di “stop” forzato alla circolazione, l’eventualità che sulle strade ed autostrade nazionali si verifichino incidenti sono inferiori. E questo, sì, riguarda l’intero territorio italiano. Per le Compagnie assicuratrici, ciò si traduce in un sostanziale accumulo di premi assicurativi (ci si riferisce soltanto all’assicurazione Rc auto obbligatoria, e soltanto alle autovetture), mentre le eventualità di indennizzo da incidenti stradali dovrebbero mantenersi basse, visto il drastico calo del traffico veicolare. Fermo restando che sarà nostra cura, una volta terminata l’emergenza coronavirus, effettuare un’indagine su quanti incidenti stradali si saranno verificati in queste settimane di circolazione “comprovata da autodichiarazione”, uno sconto sui premi Rc auto obbligatoria al prossimo rinnovo del contratto potrebbe essere una “mossa” auspicata da milioni di automobilisti, migliaia di aziende ed autotrasportatori. Giriamo questa indicazione ad Ania ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

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