Sosta sui marciapiede: no alla multa dell’ausiliario

Redazione
14 Marzo 2009
Sosta sui marciapiede: no alla multa dell’ausiliario

Sono nulle le multe degli ausiliari del traffico a chi sosta irregolarmente sui marciapiede, purché non intralcino il parcheggio in concessione

Sono nulle le multe degli ausiliari del traffico a chi sosta irregolarmente sui marciapiede, purché non intralcino il parcheggio in concessione

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Sono nulle le multe date dagli ausiliari del traffico ai veicoli che sostano irregolarmente sui marciapiede, purché questi non siano funzionali al posteggio dato in concessione: l’ha stabilito la Cassazione (sentenza 551/2009). Il motivo? I cosiddetti “vigilini” possono intervenire sulle violazioni al Codice della strada soltanto in “materia di sosta strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico“.

Tutto nasce dalla caparbietà di un motociclista bolognese. Multato da un ausiliario del traffico per aver parcheggiato il proprio veicolo su un marciapiede (oggi la contravvenzione è di 78 euro: articolo 158 comma 1 lettera h e comma 5 del Codice della strada), il sanzionato s’è opposto al Giudice di pace. Risultato: ricorso respinto. Senza perdersi d’animo, il motociclista s’è addirittura rivolto alla Cassazione, basando la propria opposizione sul seguente ragionamento. Gli ausiliari del traffico sono alle dipendenze delle società di gestione dei parcheggi (e di quelle esercenti il trasporto pubblico); quindi hanno competenza soltanto nei rispettivi àmbiti. Per esempio, possono multare le auto parcheggiate senza “gratta e sosta” oppure in doppia fila, che impediscono l’accesso alle aree a pagamento.

La Cassazione ha dato ragione al ricorrente. Non soltanto: il Comune di Bologna è stato condannato a pagare al motociclista e spese processuali. Cioè 700 euro per il primo grado (ricorso al Giudice di pace) e 500 per il procedimento in Cassazione.

Comunque, resta fermo che gli agenti di Polizia municipale possono multare chi sosta irregolarmente sui marciapiede.

Fatevi valere

Adesso, sarà interessante osservare la “reazione” dei Comuni: va verificato se si atterranno all’interpretazione della Cassazione, cioè se gli ausiliari non daranno più le multe a chi sosta sui marciapiede. Se invece un Comune dovesse continuare a impiegare gli ausiliari oltre le loro competenze, ecco come contestare la violazione.

Anzitutto, il ricorso va presentato al Giudice di pace della città dove s’è verificata l’infrazione: avete 60 giorni dalla notifica, cioè da quando v’è arrivato il verbale a casa. Nella lettera, chiedete al Giudice l’annullamento della sanzione, citando la sentenza 551/2009 della Cassazione.

State invece alla larga da qualsiasi tipo di polemica contro lo stesso “vigilino” che vi ha multato: se, dopo il parcheggio, tornate verso la vostra auto proprio mentre vi stanno mettendo l’avviso di accertamento sul parabrezza, è inutile contestare la sanzione sul posto. Sarebbe un comportamento sciocco e immorale. Gli ausiliari non fanno nient’altro che seguire le direttive imposte dal loro “datore di lavoro”, ossia da un Comune. E in caso di offese, minacce o lesioni a danno dell’ausiliare, c’è il rischio di dover rispondere del delitto penalmente. L’unica soluzione resta il ricorso (pacato e ragionato) al Giudice di pace.

Questione atavica

Di certo, la recente sentenza della Cassazione getta un’ombra ancora più pesante sull’impiego che i Comuni fanno degli ausiliari. Anche perché non è la prima volta che la Suprema corte ridisegna i confini di operatività dei “vigilini”, interpretando il Codice della strada. Insomma, la Cassazione, di tanto in tanto, è chiamata a rimettere in riga i Comuni, perché rispettino la legge in materia di ausiliari del traffico. Un esempio? Nel 2005, è stata la Cassazione a ricordare ai Comuni che non rientra nella zona di competenza dell’ausiliario del traffico l’infrazione commessa fuori delle strisce blu, a meno che non sia nello spazio immediatamente adiacente e funzionale alla manovra in quelle strisce.

E non è finita: a breve, la Cassazione, a sezioni unite, si pronuncerà sull’uso che i Comuni fanno degli ausiliari.

È anche vero che il problema nasce alla radice quando, con la legge Bassanini bis del 1997, sono stati creati i “vigilini”. Da quel momento, molti Comuni si sono sbizzarriti, impiegando gli ausiliari ben oltre i limiti imposti dal Codice della strada. Il risultato è che s’è immediatamente deteriorato il rapporto fra guidatori e “vigilini” stessi.

Il fatto è che quella dell’ausiliario è una figura non definita subito con esattezza dalla legge. Di sicuro, esistono due tipi di ausiliario: 1) dipendenti comunali, di società municipalizzate o miste pubblico-private, di società private; 2) dipendenti delle società che esercitano il trasporto pubblico. Però ci sono volute successive leggi, circolari e sentenze della Cassazione per arrivare a stabilire che si tratta di pubblici ufficiali, indipendentemente se siano legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro pubblico oppure privato: i loro atti hanno la stessa validità di quelli della Polizia.

Come se non bastasse, sovente i sindacalisti avanzano l’ipotesi che gli ausiliari guadagnano anche in base al numero di multe date: sarebbero quindi incentivati a sanzionare.

E ancora: specie al Sud Italia (ma sempre di più anche a Roma), l’automobilista è costretto a pagare la sosta due volte: una prima all’ausiliario che svolge regolarmente la propria mansione; una seconda ai parcheggiatori abusivi, anche nelle zone con le strisce blu.

Invasione

Un altro guaio è dato dal numero sempre più basso di parcheggi liberi. Gli automobilisti sono costretti a sostare nelle aree blu, a pagamento. Ed eventuali infrazioni vengono rilevate proprio dagli ausiliari: raramente ci pensano i Vigili stessi. Così l’ausiliario, pur non avendo responsabilità, viene spesso visto come l'”esattore” delle strisce blu.

Però quelle zone di sosta a pagamento dovrebbero nascere soltanto se ci sono anche aree per il parcheggio gratuito. Tutti conoscono la realtà: ormai è un’invasione di strisce blu. Il Codice della strada fa sì un’eccezione: le strisce blu possono comunque esserci purché sorgano in un’area di rilevanza urbanistica. Ma qui nasce un’altra e più delicata questione: chi stabilisce se l’area sia di rilevanza urbanistica? Il Comune stesso. Che così ha la possibilità, grazie a continue eccezioni, di creare strisce blu in grande quantità. All’inizio, si vedevano soltanto nei centri storici, ma ora stanno invadendo anche le periferie delle città.

Senza dimenticare che ci sono diverse strisce blu pericolose, perché disegnate agli angoli della strada oppure in modo da restringere la carreggiata: in entrambi i casi, il Codice della strada lo proibisce.

Altre due “dritte”

Ci sono altri casi in cui potete fare ricorso contro una multa data da un ausiliario.

Primo. Nel preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza, devono esserci i requisiti che evidenziano la sua qualifica e il suo potere. Come verificarlo? Semplice: nel verbale (che non è mai dell’ausiliario, ma del responsabile dell’ufficio accertatore) devono emergere il rapporto di lavoro con la società di gestione e l’abilitazione necessaria a redigerlo. Se manca anche uno di questi elementi, avete ottime probabilità che il ricorso venga accolto.

Secondo. L’ausiliario può consegnarvi una specie di preavviso d’infrazione, non il verbale stesso: questo vi verrà inviato a casa dall’ufficio accertatore. Invece, se l’ausiliario vi consegna il verbale, fate ricorso.

Di seguito un facsimile di ricorso, nel caso un ausiliario vi multasse per sosta irregolare su un marciapiede, non funzionale al posteggio dato in concessione.

Facsimile di ricorso

                                      Ufficio Del Giudice di Pace di Città

                             Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa

                                               ex art. 204 bis c.d.s.


Ill.mo sig. Giudice,

ricorre: Rossi Mario nato a XXXXX il XXXX e ivi residente in Via XXXXX n.XX, luogo dove elegge anche domicilio ai fini della presente opposizione,

 

                                 il quale premette ed espone

 

di avere ricevuto in data 24.12.08, in qualità di proprietario della moto targata XXXXXXX, notifica di accertamento di una infrazione ex art. 158/1-5 del c.d.s. relativa al verbale n.XXXXXXXXX/2008 (all. n.1) compiuta, secondo quanto sostenuto da un ausiliario del traffico (a ciò autorizzato in base all’art.17 della legge n.127/97) dipendente della ditta XXXXX, il giorno 12.9.08 alle ore 20.42 sulla Via Bonanno in corrispondenza del n. 26 in quanto il motociclo sarebbe rimasto in sosta sull’attraversamento pedonale. 

Dal tenore letterale del verbale medesimo, mediante il quale la Polizia municipale di Città richiede adesso il pagamento, in misura ridotta, della complessiva somma di EURO 85,00, si evince che detta violazione non sarebbe stata immediatamente contestata per irreperibilità del trasgressore.

Con il presente ricorso si chiede l’annullamento di detto provvedimento, palesemente infondato ed ingiusto.

Ciò per i sotto elencati motivi:

 

                                MOTIVI DI ANNULLAMENTO

Violazione e falsa applicazione di legge con contestuale eccesso di potere stante la carenza di legittimazione riservata all’ausiliario del traffico a rilevare simili infrazioni. Violazioni in particolare degli articoli 201 c.d.s. e di converso dei dettami di cui  alla legge n.127/97.

Un fatto pacifico è che il soggetto ausiliario del traffico in questione è un soggetto dipendente di una Società che esercita il trasporto pubblico e come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 551/09 non avrebbe mai potuto rilevare una simile infrazione in quanto non funzionale rispetto al posteggio dato in concessione. Un simile rilevamento risulta possibile infatti solo in “materia di sosta strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico”.

Quanto appena indicato rappresenta ovviamente un manifesto duplice vizio di legittimità per altrettanto evidente violazione e falsa applicazione di legge con contestuale eccesso di potere stante infatti la carenza di legittimazione riservata all’ausiliario del traffico a rilevare simili infrazioni.

Appare ovvio in sostanza come sempre un simile comportamento risulti lesivo degli articoli 201 c.d.s. oltre che dei dettami di cui  alla legge n.127/97 e di converso determini la nullità del provvedimento amministrativo posto in essere, sanzione compresa.

 

Per i sopra citati motivi, oltre che per ogni altro che gli esponenti si riservano di enunciare, col presente atto

                                          RICORRE

alla S.V. Ill.ma affinché, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare:

1) in tesi, il provvedimento impugnato, inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti del ricorrente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge;

2) in ipotesi, viene chiesta conferma della applicazione della sanzione nel suo minimo edittale, spese legali compensate.

Con l’ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo, della provvisoria sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 22 ultimo comma legge n.689/81, oltre che di ogni riserva in via istruttoria.

 

Con ossequio.

Città, lì 20.1.09

 

——————————–

(Mario Rossi)

                                                                                 

Si produce il seguente allegato:

verbale in originale.

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