Dal 15 novembre scatta l’obbligo di pneumatici invernali o catene

Francesco Giorgi
12 Novembre 2015
Dal 15 novembre scatta l'obbligo di pneumatici invernali o catene

Fino al 15 aprile, su strade e autostrade nazionali si dovrà circolare con gomme invernali o catene a bordo. Le sanzioni per i trasgressori.

Fino al 15 aprile, su strade e autostrade nazionali si dovrà circolare con gomme invernali o catene a bordo. Le sanzioni per i trasgressori.

Per milioni di automobilisti e autotrasportatori, la metà di novembre indica una scadenza che è essenziale (oltre che obbligatorio) rispettare: catene a bordo, oppure pneumatici invernali già montati, per potere circolare “in regola” sulle strade e autostrade nazionali. Da domenica 15 novembre, infatti, ritorna in vigore l’ordinanza che prescrive l’obbligo di circolazione, dove previsto, esclusivamente con gli pneumatici invernali o con le catene da neve già pronte nel bagagliaio.

Si tratta di una misura decisa a tutto beneficio della sicurezza di marcia nel caso che le condizioni del fondo stradale siano tali da non poter più garantire l’aderenza dei “normali” pneumatici estivi, oltre che per evitare che i veicoli non muniti di gomme invernali o catene procurino disagi o blocchi alla circolazione, rendendo problematico anche l’operato dei mezzi spazzaneve, spargisale e di soccorso. L’obbligo viene indicato dalla direttiva ministeriale 16 gennaio 2013 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la quale l’Ente proprietario della strada (o il gestore) “Possono prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.

Campo di applicazione della direttiva – che impiega, quale uniformità, il periodo dal 15 novembre al 15 aprile e riguarda i veicoli a motore esclusi motocicli e ciclomotori a due ruote che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulle strade oppure durante le precipitazioni nevose – sono le strade al di fuori dei centri abitati. A discrezione delle amministrazioni locali è possibile che la direttiva possa essere localmente estesa dal punto di vista del calendario, nel caso che si presentino situazioni climatiche particolari (ad esempio, sui tratti stradali di montagna a quote particolarmente elevate). In questo senso, la tendenza di ordinanze locali è in aumento: in una rilevazione effettuata nei giorni scorsi, Assogomma prevede che, se non dovessero verificarsi precipitazioni nevose di eccezionale portata che inevitabilmente porterebbero a un aumento delle ordinanze sull’intero territorio nazionale, il prossimo inverno i provvedimenti raggiungeranno quota 200, a conferma del crescente trend che si registra da un paio di anni.

L’elenco completo delle strade e autostrade, suddivise per regioni,  dove entrerà in vigore l’obbligo può essere consultato sul nostro sito o su quello della Polizia di Stato.

Va ricordato che per gli automobilisti “pizzicati” a circolare senza gli pneumatici invernali montati o senza le catene da neve a bordo, la sanzione pecuniaria (che varia a seconda del tipo di strada percorsa all’atto dell’accertamento, e viene applicata dopo 30 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo) va da 41 euro (nei centri abitati) a un minimo di 84 euro (al di fuori dei centri abitati), e sulle autostrade va  un minimo di 80 euro ad un massimo di 318 euro. In più, l’agente che eleva contravvenzione può anche intimare il fermo dell’autoveicolo fino a quando esso non venga dotato di pneumatici invernali o catene da neve: l’inosservanza comporta una multa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni dall’accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%.

Attenzione, poi, alle misure riportate sul libretto di circolazione: chi, dopo un mese dalla scadenza del periodo di obbligo pneumatici invernali o catene da neve a bordo, circoli con gomme invernali aventi un codice inferiore a quello riportato sul libretto, incorre in una sanzione ancora più “salata”: da 422 a 1.682 euro e la sanzione accessoria del ritiro del libretto di circolazione con obbligo di revisione del veicolo. Per questo, è bene controllare che, al momento dell’acquisto, gli pneumatici invernali abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione: in questo caso è possibile circolare tutto l’anno senza incorrere in sanzioni (tenendo conto, in ogni caso, che alle alte temperature le prestazioni offerte dagli pneumatici invernali possono ridursi in maniera notevole, a discapito della sicurezza).

Per essere considerate “a norma”, gli pneumatici invernali si distinguono dalla marcatura “M+S” (Mud and Snow) presente sul fianco, come autodichiarazione della Casa costruttrice della gomma, e dall’eventuale presenza di un pittogramma che riproduce una montagna a 3 picchi con un fiocco di neve al suo interno: questo simbolo attesta che lo pneumtico ha superato uno specifico test di omologazione sulla neve.

Va ricordato inoltre che le catene da neve devono essere montate solo in abbondante presenza di neve o ghiaccio e durante la marcia il veicolo non deve superare i 50 km/h.

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