Patente protetta dalla polizza? Non per i privati

Redazione
30 Marzo 2009
Patente protetta dalla polizza? Non per i privati

L’ha deciso l’Isvap, l’Istituto che vigila sulle Assicurazioni. Soltanto le aziende potranno stipulare contratti che coprono la perdita della licenza

L’ha deciso l’Isvap, l’Istituto che vigila sulle Assicurazioni. Soltanto le aziende potranno stipulare contratti che coprono la perdita della licenza

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Fino al 24 Marzo scorso, le Compagnie assicurative concedevano ai privati polizze per proteggere la patente: in caso di sospensione della licenza di guida, il contratto prevedeva una diaria giornaliera. Per esempio, un automobilista poteva pagare una polizza di 30 euro l’anno e vedersi garantito un rimborso di 50 euro ogni 24 ore, da moltiplicare per i giorni in cui la patente veniva sospesa.

Un caso molto diffuso era quello del superamento dei limiti di velocità di oltre quaranta chilometri orari oppure di guida in stato d’ebbrezza: via la patente, ecco la diaria, magari per potersi pagare i mezzi pubblici sostitutivi del veicolo privato (dal tram al treno fino al taxi). Ma dal 25 Marzo, l’Isvap, cioè l’autorità che vigila sulle Assicurazioni, ha fatto chiarezza (prima c’era qualche dubbio sulla validità di quelle polizze): le Compagnie non possono più concedere ai privati contratti che prevedano la copertura della sospensione della patente o il pagamento delle multe stesse.

Una logica chiara

Infatti, rischi del genere sono fra quelli non assicurabili. La logica che sta sotto questa decisione dell’Isvap è chiara e immediata. Il Codice della strada è fatto apposta per aumentare la sicurezza stadale e far calare gli incidenti. Se una polizza toglie forza a un articolo del Codice, automaticamente anche la sicurezza cala. È un discorso di deterrenza: più questa è potente, meno sono i sinistri stradali (almeno in teoria). E proprio in questa direzione, il Governo si sta ancora muovendo con un ulteriore giro di vite in arrivo, specie contro la guida in stato d’ebbrezza: gli obiettivi si chiamano prevenzione, rieducazione, cultura stradale. Che non possono essere vanificati da polizze “salva-indisciplinati”.

Punti ancora assicurabili

Ma attenzione, se la sospensione e la sanzione sono esclusi dalla polizza per i privati, restano invece assicurabili le conseguenze mediate e indirette della applicazione della sanzione, quali quelli derivanti dalla necessità di sostenere costi per corsi di recupero dei punti della patente, per il pagamento della revisione della licenza di guida e per riottenere la patente stessa.

Insomma, se un guidatore perde i punti a seguito di un’infrazione stradale (un eccesso di velocità, un passaggio con il semaforo rosso o altro) e deve sostenere le spese un corso di recupero del credito in un’autoscuola (per esempio, 200 euro), la polizza copre quell’esborso

Allo stesso modo, se i punti terminano perché il guidatore ha commesso tante e tali infrazioni da azzerare il punteggio, i costi di revisione della patente possono essere coperti da una polizza specifica: in sostanza, si tratta quasi di rifare la licenza di guida, sottoponendosi a test.

Flotte aziendali, il discorso cambia

Il Regolamento dell’Isvap consente, invece, l’assicurazione del danno economico sopportato dall’azienda o dal datore di lavoro a seguito dell’adozione delle misure di sospensione della patente di guida nei confronti di dipendenti. Interessate alla questione sono sia le imprese di medie e grandi dimensioni che hanno flotte aziendali importanti (prese in affitto da società di noleggio a lungo termine) sia le aziende con pochi dipendenti.

Si pensi agli impiegati che hanno in uso un’auto, appartenente a una flotta (composta anche da un paio di vetture). Per questi lavoratori, la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui sono adibiti. Quindi, è necessaria una tutela che vada a favore anzitutto del datore di lavoro, il quale paga un canone mensile per prendere a noleggio le vetture e non può vedere il proprio investimento cadere nel nulla a causa della perdita della patente del dipendente.

In questo caso, il rischio viene classificato dall’Isvap nel più ampio ambito delle garanzie “perdite pecuniarie di variogenere“. L’interesse tutelato risulta in capo a un soggetto, il datore di lavoro o l’azienda che beneficerà dell’assicurazione, diverso da quello che ha posto in essere l’infrazione: il guidatore, materiale trasgressore.

Infine, l’azienda può coprire le spese dovute alle infrazioni dei dipendenti (le multe), ma soltanto se ha attivato la rivalsa nei loro confronti: questa almeno l’interpretazione prevalente. Per intenderci, se chi guida viene pizzicato da un autovelox a 200 km/h e il verbale arriva alla sede della società (contestazione differita), la multa è a carico dell’impresa, che deve pagare. Questa può tutelarsi con una polizza che copra la sanzione, però ha poi l’obbligo di rivalersi sul dipendente trasgressore: se l’azienda tira fuori 500 euro di multa, ha diritto a farseli ridare dal dipedente

Pure in questa situazione, la finalità deterrente insita nella sanzione comminata viene salvata, stando almeno alle intenzioni dell’Isvap. Non c’è indebita traslazione degli oneri.

E’ tutto ufficiale

Per chi fosse interessato agli estremi di legge, il Regolamento Isvap si trova sul sito www.isvap.it: è quello del 16 marzo 2009. Ed è già stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” numero 69 del 24 marzo 2009, in vigore dal 25 marzo.

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