Iva auto: il rimborso forfettario è un diritto
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Una sentenza della CPT di Milano stabilisce che il professionista ha diritto al rimborso forfettario dell’Iva pagata sull’acquisto dell’auto
La sentenza numero 310/31/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito che il professionista ha diritto al rimborso forfettario dell’Iva pagata sull’acquisto dell’auto senza la riduzione del 10% pretesa dal Fisco.
Ci sono voluti 7 anni da quando, nel 2003, il contribuente non poteva detrarre circa 1.000 Euro dell’Iva del proprio veicolo, come stabilito da un articolo di legge in contrasto con un direttiva Ue, la quale prevedeva invece per il cittadino la possibilità di detrazione dall’imposta a debito se pagata per i beni o per i servizi attinenti alla propria attività. La legge comunitaria dice anche che eventuali limiti alla detrazione possono essere stabiliti esclusivamente dalla normativa europea, anziché da quella nazionale.[!BANNER]
Per questo motivo, il 14 settembre 2006 la Corte di giustizia Ue dichiarava incompatibile la normativa italiana con quella comunitaria: professionisti e imprese potevano, così, richiedere il rimborso dell’Iva già versata fino alla data del 13 settembre 2006, sempre relativamente agli acquisti effettuati nell’esercizio delle loro attività.
Bruxelles autorizzava però l’Italia a limitare al 40% la detrazione Iva per le spese sostenute per gli autoveicoli non interamente utilizzati per l’esercizio della professione.
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