Sicurezza stradale: ecco il testo che il Senato è chiamato ad approvare

Francesco Giorgi
27 Luglio 2009
Sicurezza stradale: ecco il testo che il Senato è chiamato ad approvare

Tempi record per le modifiche al Codice della Strada. La Camera le ha già approvate. La palla passa al Senato, chiamato a pronunciarsi a breve

Tempi record per le modifiche al Codice della Strada. La Camera le ha già approvate. La palla passa al Senato, chiamato a pronunciarsi a breve

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Via libera in tempi più brevi possibile per il nuovo Testo sulla Sicurezza Stradale, che dopo il parere positivo da parte della Camera è atteso al vaglio del Senato. Maggioranza e opposizione, in questo caso, hanno fatto fronte comune, in questi giorni, perché il Senato deliberi entro pochi giorni le ultime notevoli modifiche al Codice della Strada, in modo da convertirle in Decreto Legge in tempo con il “maxi esodo” di Agosto. L’occasione è utile per riassumere le novità principali contenute nel Testo approvato dalla Camera.

Foglio rosa ai diciassettenni

Destinato ai ragazzi che abbiano già compiuto 17 anni e siano in possesso del “patentino” per la guida dei ciclomotori: si potranno esercitare alla guida, con l’assistenza di un adulto con almeno 10 anni di anzianità di patente, e dopo aver frequentato almeno 10 ore di guida in autoscuola; di queste, almeno 4 in autostrada o su strade extraurbane e 2 nelle ore serali e notturne.

Durante il periodo di “Guida autorizzata”, nella vettura potranno prendere posto solo l’allievo e l’adulto accompagnatore; sulla vettura va messo un contrassegno con la sigla GA.

Pugno di ferro per neopatentati e la guida in stato di ebbrezza

Le violazioni alle norme del Codice della Strada che, oltre ad una contravvenzione, presentino la pena accessoria della sospensione della patente, saranno aumentate di un terzo alla prima violazione e raddoppiate nelle successive se a commetterle sarà un neo patentato (cioè in possesso della patente da almeno tre anni).

Un inasprimento delle sanzioni viene applicato anche nel caso di revoca della patente: chi ne viene punito, non può riottenerla prima di due anni dal decreto di revoca; questo limite minimo viene spostato a cinque anni se la contravvenzione riguarda una violazione alle norme di guida sotto l’influenza di alcool, oppure il conducente ha meno di 21 anni; in terza ipotesi, se chi viene pizzicato è in stato di alterazione da sostanze stupefacenti oppure esercita professionalmente attività di trasporto persone o merci.

Questo capitolo è utile per ripassare le nuove norme sulla guida in stato di ebbrezza: l’Art. 186 – comma 2 del Codice della Strada viene modificato. Per chi viene trovato con tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue la sanzione amministrativa va da 500 a 2000 euro. Se si provoca un incidente stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5, la patente viene revocata e sospesa fino a due anni se il conducente ha provocato un incidente.

Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per i “baby guidatori”: chi ha meno di 21 anni, o ha conseguito la patente da meno di 3 anni, dovrà essere sempre, perfettamente “sobrio”. La stessa norma viene applicata ai conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se vengono “beccati”, le sanzioni raddoppiano.

Per evitare che, appena compiuti 18 anni, i ragazzi si mettano al volante dopo aver bevuto, c’è una sanzione rivolta ai minorenni: se, dopo un accertamento, il ragazzo viene “pescato” con un tasso alcolemico da 0 a 0,5 grammi – litro, non potrà avere la patente prima dei 19 anni. Questo limite di età viene innalzato a 21 se il tasso di alcol supera lo 0,5.

Patente: le nuove regole

Un certo inasprimento delle normative per l’esame di idoneità tecnica al quale si deve sottoporre chi abbia perso tutti i punti della patente: secondo il nuovo Testo, infatti, si dovranno sottoporre ad un esame di verifica anche gli automobilisti che, dopo una prima sanzione da 5 punti, si vedano applicare, entro i 12 mesi successivi, due ulteriori sanzioni che comportino la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna. Dunque, con 15 punti in meno in 12 mesi, si dovrà ripetere l’esame di guida.

E a proposito di decurtazione: chi lascia la propria vettura nelle aree di circolazione e sosta per le persone invalide subisce un ulteriore “taglio” di due punti.

Arriverà la “scatola nera”?

Non c’è ancora niente di definito, in questo senso, e lo diciamo subito. Il Testo, per il momento, prevede un generico «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l’equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato “scatola nera”, per rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica».

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