Tolleranza Autovelox: limiti di velocità e margini

Francesco Giorgi
24 Luglio 2019
autovelox

I limiti di velocità vanno sempre osservati. Per compensare eventuali disparità fra tachimetro e strumenti di rilevazione, il Codice ammette tolleranze fino al 5%. Ecco come vengono applicate. Cosa dice la Cassazione.

“Tolleranza”: nel linguaggio giuridico, spiega l’Enciclopedia Treccani, “Il fatto che il titolare di un diritto consenta, con un contegno passivo, che altri eserciti il diritto a lui spettante”. Nella fattispecie, ovvero riguardo al nostro settore di interesse (il comparto automotive o, più in generale, dei trasporti su strada), il termine “tolleranza” viene immediatamente recepito dagli utenti come una particolare “deroga” ad una precisa disposizione del Codice della Strada, ovvero i limiti di velocità.

Il Codice, in questo senso, “tollera” minimi sforamenti alle soglie massime di velocità entro le quali è consentito muoversi. E questo vale, appunto riguardo al settore di nostra competenza, per tutte le categorie di utenti “motorizzati”. La legge stabilisce, a questo proposito, una “tolleranza autovelox”, nell’ordine del 5% oltre il quale si è soggetti alle sanzioni per eccesso di velocità, e con un limite minimo di 5 km/h.

Limiti di velocità: un rapido ripasso

Ricapitolando i limiti generali di velocità in vigore in Italia (art. 142-comma 1 del Codice della Strada) sono di, rispettivamente, 130 km/h sulle autostrade, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, e 50 km/h sulle strade urbane e nei centri abitati, con  la possibilità di elevare tale limite “Fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali”.

Analogamente, sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, “Dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (tutor, n.d.r.), gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempre che lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio”. A sua volta, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, “La velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali”.

Sanzioni per avere superato i limiti di velocità

Vediamo brevemente a quanto ammontano le sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie (qui la nostra guida alla contestazione di una multa: motivazioni valide e come fare), per chi supera i limiti di velocità. Fino a 10 km/h in più rispetto al limite consentito, la sanzione va da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro (da 4,67 euro a 224 euro qualora il rilevamento dell’infrazione sia avvenuto in orario nottuno); fra 10 km/h e 40 km/h in più, il legislatore prevede una sanzione da 168 euro a 674 euro (da 224 euro a 898,67 euro se rilevata nelle ore notturne); fra 40 km/h e 60 km/h in più rispetto al limite, la sanzione prevista va da 527 euro a 2.108 euro, con sospensione della patente da uno a tre mesi (da 702,67 a 2.810,67 euro se l’eccesso di velocità sia stato rilevato in orario notturno); oltre 60 km/h in più rispetto al limite, la sanzione va da 821 euro a 3.287 euro, con sospensione della patente da sei a dodici mesi (da 1.094,67 euro a 4.382,67 euro qualora l’infrazione sia stata rilevata nelle ore notturne). Inoltre, per i casi più gravi sussiste anche la sanzione accessoria della sottrazione di punti patente (qui la nostra guida ai casi di infrazione che comportano sospensioni della patente e cosa fare; e qui la nostra guida ai punti patente: quanti sono, controllo saldo e recupero ): fino a 5 punti se il superamento del limite di velocità sia stato fra 10 km/h e 40 km/h; fino a 10 punti se la violazione al limite di velocità è compresa fra 40 km/h e 60 km/h. Oltre 10 punti se si sia oltrepassato di più di 60 km/h il limite di velocità.

Neopatentati e automezzi pesanti: i limiti di velocità

È utile ricordare che le patenti di guida delle categorie A2, A, B1 e B prevedono particolari limitazioni alla velocità massima consentita da parte di quanti le abbiano conseguite da meno di tre anni: nello specifico, i neopatentati non possono superare i 100 km/h sulle autostrade ed i 90 km/h sulle strade extraurbane principali (art. 177 CdS). Qualora un conducente in possesso di patente di guida italiana da meno di tre anni incorra in infrazioni che comportino la decurtazione di punti, la sottrazione di punti a suo carico viene raddoppiata (art. 126 CdS). Ciò, quindi, riguarda anche il superamento dei limiti di velocità, come vedremo.

In maniera analoga, il raddoppio delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie riguarda le violazioni ai limiti di velocità anche per autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1, quando viaggiano carichi; autotreni, autoarticolati ed autosnodati (art. 54, lettere h, i ed l CdS); autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t;  autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t; autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t; autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6 del codice della Strada; mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico.

Autovelox: la normativa

Il decreto ministeriale del 29/10/1997 “Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego”, emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 dicembre 1997 (qui il link alla pagina di archivio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) prescrive, all’art.1 che “(omissis)… per gli accertamenti della velocità, al valore rilevato della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale”. Il verbale di accertamento (che nella grande maggioranza dei casi avviene mediante autovelox, tutor o telelaser: non è quindi sempre notificabile immediatamente) deve essere notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni: esso deve riportare gli estremi della violazione, indicati dettagliatamente, e l’indicazione delle motivazioni che non abbiano reso possibile l’immediata contestazione. La suprema Corte ha, peraltro, decretato, con sentenza 14543/16 della seconda sezione civile della Cassazione, che se Autovelox e Tutor non sono soggetti a tarature periodiche, la multa risulta nulla: qui il nostro approfondimento.

Tolleranza autovelox: come viene calcolata

Il 5% in più rispetto al limite di velocità prescritto sulle strade e autostrade nazionali, che abbiamo indicato in apertura, tiene conto anche dei decimali: in questo caso, l’approssimazione viene calcolata per eccesso. Facciamo alcuni esempi: su un tratto autostradale con limite massimo “generico” di 130 km/h, la tolleranza consentita dalla legge è di 6,5 km/h (appunto: il 5% di 130 km/h); tenuto conto dell’approssimazione per eccesso dei decimali, tale limite massimo viene elevato a 7 km/h. Dunque, per stare “tranquilli” la soglia massima in autostrada è di 137 km/h. Dopodiché, scatta la sanzione. Analogamente, la tolleranza nelle strade con limite di 110 km/h è di 5,5 km/h, cifra che approssimata per eccesso porta a 6 km/h il limite massimo per non rischiare alcuna contravvenzione. Via via scendendo, se il limite è di 100 km/h, la tolleranza è di 5 km/h (niente multe fino a 105 km/h); se il limite è di 90 km/h, si hanno 4,5 km/h di tolleranza (ovvero il limite può essere superato fino a 5 km/h); qualora il limite sia di 70 km/h, e dato che come accennato la sanzione viene applicata con 5 km/h di tolleranza minima, la multa scatta se si viene “pizzicati” a 76 km/h (ciò in quanto il 5% di 70 km/h è 3,5 km/h, che approssimato per eccesso dà 4 km/h). Idem nel caso in cui il limite di velocità sia di 50 km/h: 2,5 km/h (cioè 3 km/h approssimato per eccesso) non vengono presi in considerazione; si applica quindi il limite di tolleranza minima, ovvero appunto 5 km/h.

Attenzione al tachimetro

Veniamo ai “casi particolari”, che tali possono essere… a soggettiva interpretazione dell’automobilista. Ma non da parte della legge, che è uguale per tutti e, di conseguenza, le cui prescrizioni riguardano chiunque. Ci si riferisce, ad esempio, ai tratti di strada in discesa. Essendo più facile, per forza fisica, che un veicolo sia portato a “correre un po’ di più” quando “si scende”, è pacifico che in questi casi il conducente debba prestare un’attenzione ancora maggiore alla velocità cui sta portando il proprio veicolo. È un po’, per similitudine, quanto avviene se si incrociano due veicoli nelle strade in pendenza particolarmente strette: “Il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola ove esista…” (art. 150-comma 2 del Codice della Strada).

Il legislatore, dunque, non pone alcuna differenza fra strade “in piano”, in salita o in discesa: i limiti vanno rispettati. Allo stesso modo, non possono esservi “tolleranze particolari”, o “tolleranze sulle tolleranze” che superino il 5% massimo consentito. In parole povere: fanno fede le norme del Codice della Strada, le eventuali ordinanze territoriali (che, in ogni caso, alla legislazione vigente devono rifarsi) e le indicazioni dei segnali stradali.

Dunque, se si supera anche soltanto di 1 km/h o 2 km/h il limite di velocità massimo “con tolleranza”, si può essere multati: ciò nel caso in cui si stia procedendo a 138 km/h in autostrada, o a 117 km/h su una strada extraurbana principale.

È sempre bene, tenuto anche conto di alcuni parametri fisici che intervengono sull’indicazione della velocità del veicolo (la leggera “tolleranza” per eccesso del contachilometri analogico, la circonferenza delle ruote, appunto la pendenza della strada) mantenere sempre un minimo di “sicurezza” alla propria velocità del momento: in altre parole, buona norma è cercare di non superare la velocità indicata nel tachimetro.

Il “caso” di Vasto

Esiste, nella nostra giurisprudenza, un caso particolare: la sentenza del Giudice di Pace di Vasto (sentenza n. 268 del 5 giugno 2015), che faceva riferimento all’allora recentissima applicazione di modifica al Codice Penale (D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015 di introduzione dell’art. 131-bis CP) relativa alla possibilità di ottenere immediata archiviazione del procedimento da parte di chi abbia commesso un reato punibile con una pena detentiva fino a 5 anni, a prescindere dal fatto se si preveda sanzione pecuniaria oppure no. Nel caso in questione, il commento alla sentenza indicava che il verbale di contravvenzione, elevata tramite autovelox per lieve superamento del limite di velocità (nella fattispecie 16 km/h) dovesse essere annullato in quanto l’entità di superamento del limite era marginale, dunque non tale da costituire pericolosità sociale per il soggetto; inoltre, il veicolo oggetto di accertamento era equipaggiato con “tradizionale” tachimetro analogico. Una sentenza di per se logica, e che faceva riferimento alla tenuità del fatto fedele ai nuovi principi del Codice Penale.

Cassazione: multa valida per chi supera i limiti, anche di poco

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha, nell’ordinanza n. 3781/2018, ribadito come, al netto dell’applicazione della tolleranza di legge, anche l’avere superato il limite di 0,1 km/h legittimi la sanzione. Un orientamento confermato dagli “ermellini” nell’ordinanza n. 3698 del 7 febbraio 2019 (indicando altresì come “L’accertamento della assenza di colpa necessita di una verifica in concreto e non di affermazioni generiche, sussistendo la presunzione di colpa”: in pratica è lo stesso trasgressore a dovere dimostrare di avere agito in maniera non colpevole, e non “semplicemente” affermando di non poter guidare tenendo gli occhi costantemente sul tachimetro), motivazione sostanzialmente ribadita nell’ordinanza n. 12629 del 13 maggio 2019.

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