Rottamazione auto: costo e documenti

Francesco Giorgi
21 Marzo 2019
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Esaminiamo tutte le procedure per effettuare correttamente la rottamazione del proprio veicolo: dalla richiesta di cancellazione al Pra alla radiazione; come comportarsi con bollo e assicurazione.

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Prima o poi, ci si passa tutti. È l’ineluttabilità di qualsiasi cosa: “Niente è per sempre”; ed anche a voler intestardirsi con tentativi di mantenere intatto il proprio bene, anche mettendo in atto costose procedure di continua cura che sfociano nell’”accanimento terapeutico”, la naturale senescenza degli oggetti ne porta inequivocabilmente alla fine. Ovviamente stiamo parlando di mezzi di trasporto: chiunque è, o è stato, particolarmente affezionato ad una vettura, tanto da non considerare minimamente l’eventualità di una “rottura improvvisa” del rapporto. Tuttavia, presto o tardi la demolizione è un passaggio obbligato. Tanto vale affrontare questa fase della propria esistenza di automobilisti (ma ciò vale anche per i motociclisti e gli autotrasportatori) ben consci della procedura da seguire. Ecco dunque come provvedere alla rottamazione del veicolo a norma di legge, vale a dire cancellarlo dal Pra e considerarlo definitivamente demolito.

Rottamazione: cos’è

L’iter di rottamazione rappresenta la procedura che permette la definitiva demolizione di un veicolo, portato “materialmente” presso un centro autorizzato (autodemolizioni), oppure consegnato alla concessionaria al momento dell’acquisto di un’auto nuova in ordine all’ottenimento di incentivi o sconti rottamazione (l’attuale legge di bilancio offre, per l’acquisto di vetture aventi emissioni di CO2 da 70 a 21 g/km, fino a 2.500 euro dando indietro un veicolo della stessa categoria Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4; e fino a 6.000 euro per l’acquisto di auto elettriche o ibride con emissioni comprese fra 20 e 0 g/km di CO2, previa medesima rottamazione).

Nel caso in cui si demandi alla concessionaria il farsi carico della demolizione del veicolo, il venditore ha 30 giorni di tempo per presentare domanda di cancellazione della vettura dal Pra-Pubblico Registro Automobilistico (“Cessazione della circolazione per demolizione”), nonché il certificato di rottamazione che viene rilasciato dall’azienda (il centro di raccolta) incaricato della materiale rottamazione del veicolo. Ovviamente, e come accennato, qualora non si “dia indietro” la vecchia auto per acquistarne una nuova, occorre seguire di persona la procedura di rottamazione, rivolgendosi ad un centro di raccolta autorizzato (autodemolitore), quindi assicurandosi di persona che gli addetti del centro stesso eseguano domanda di cancellazione del veicolo dal Pra.

È, questa, una fase essenziale, in quanto è solamente con la definitiva cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico che il proprietario del veicolo “morituro” può considerarsi libero da qualsivoglia obbligo o responsabilità inerente il veicolo in questione, a cominciare dalla tassa di proprietà che non è più dovuta. Lo attesta il Certificato di rottamazione, rilasciato appunto al proprietario, che deve contenere nome, cognome ed indirizzo del proprietario del veicolo da rottamare, il numero di registrazione ed identificazione della pratica e la firma del titolare del centro di raccolta (autodemolizione) che rilascia il documento, la data e l’ora di presa in carico del veicolo e la data e l’ora di rilascio del certificato, l’autorità che rilascia l’autorizzazione, i dati identificativi del veicolo (tipologia, marca, modello, targa, numero del telaio); dati personali e firma di un soggetto diverso dal proprietario qualora egli non presenti personalmente il veicolo al centro di raccolta.

Qualora si chieda la demolizione del veicolo senza possederne uno dei documenti da portare con se (carta di circolazione e certificato di proprietà o foglio complementare) o le targhe (anche se ne mancasse soltanto una), occorre consegnare anche la denuncia di furto o di smarrimento già presentata agli organi di polizia.

Rottamazione: costi e modalità

Ferma restando l’importanza di scegliere sempre, per la rottamazione del proprio veicolo, un centro di raccolta autorizzato dalla Regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami (ai sensi del d. lgs. 22 del 5 febbraio 1997 in materia di rifiuti pericolosi), l’importo per la rottamazione di un veicolo è variabile: i costi – in linea di massima, se si provvede di persona, sono compresi fra 70 e 150 euro, tenuto conto di alcune spese fisse (32 euro per imposta di bollo oppure 48 euro se si utilizza il modello NP3C; 13,50 euro di emolumenti ACI) – tengono conto di alcune “voci” quali l’eventuale trasporto del mezzo con il carroattrezzi, e come accennato sono suscettibili di variazione.

Attenzione ai “legati”

Prima di attuare l’iter di rottamazione, è opportuna una verifica – tramite visura al Pra, effettuabile anche online – per accertarsi che sul veicolo non vi sia alcun procedimento “pendente”, ovvero non sussistano vincoli di natura giudiziaria quale il fermo amministrativo emesso da Agenzia delle Entrate, amministrazioni regionali, amministrazioni comunali, Inps con l’obiettivo di rivalersi sul contribuente moroso e che di fatto “blocca” il veicolo, e secondo il quale la cancellazione del veicolo dal Pra non è consentita, con il risultato che l’effettiva demolizione rimane “congelata” fino alla risoluzione del fermo.

Per non dover sobbarcarsi il pagamento di una nuova tassa di proprietà, è pacifico che la radiazione del veicolo vada effettuata prima della scadenza del “bollo”: in caso contrario, la tassa andrà pagata anche per l’anno successivo. Si tenga conto che qualora la radiazione avvenga nel primo mese del periodo di imposta, il proprietario del veicolo rottamato non è tenuto a pagare il bollo per l’anno in questione (per fare un esempio: se il bollo con validità dodici mesi sia scaduto a dicembre ed il veicolo sia stato rottamato a gennaio 2019, il proprietario non deve pagare il bollo per l’anno di imposta 2019). È peraltro consigliabile controllare se la propria regione di residenza dia facoltà di richiesta di rimborso per l’importo di bollo auto corrispondente ai mesi non goduti, come normalmente avviene per le assicurazioni RC Auto.

Radiazione per esportazione all’estero

Qualora si decida di esportare definitivamente un veicolo all’estero (ricordiamo che la richiesta di radiazione per esportazione può essere presentata solo dopo che il veicolo è stato trasferito all’estero e immatricolato con nuove targhe straniere), il proprietario (o un soggetto avente titolo, ad esempio un erede, o il proprietario non ancora intestatario al Pra: in questo caso si deve allegare anche l’originale del titolo di acquisto, ovvero atto di vendita, provvedimento della pubblica amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità) deve richiedere al Pubblico Registro Automobilistico la “Cessazione della circolazione per esportazione”, per ottenere il rilascio del Certificato di Radiazione in formato digitale, mediante consegna all’interessato di una ricevuta che contiene un codice di accesso per la visualizzazione della ricevuta stessa e del certificato di proprietà digitale (CDPD). Questi i costi: 13,50 euro di emolumenti ACI, 32 euro per imposta di bollo o 48 euro se si utilizza il modello NP3C, e diritti di tesoreria per 10,20 euro + 1,80 euro di bollettino c/c postale.

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