Nuovo Codice della Strada: tutte le modifiche dall’articolo 140 al 193

Andrea Tomelleri
30 Agosto 2010
Nuovo Codice della Strada: tutte le modifiche dall'articolo 140 al 193

Analizziamo nel dettaglio le modifiche apportate agli articoli del quinto titolo riguardanti le norme di comportamento sulle strade

Analizziamo nel dettaglio le modifiche apportate agli articoli del quinto titolo riguardanti le norme di comportamento sulle strade

Limiti di velocità: verso i 150 km/h

Articolo 142 – Limiti di velocità

Il limite di velocità massima sulle tratte autostradali rimane elevabile a 150 km/h a discrezione dell’ente gestore della strada, come già previsto da anni dal Codice (un aspetto sconosciuto ai più). Tuttavia tra i requisiti necessari (caratteristiche progettuali del tracciato, installazione degli appositi segnali, adeguata intensità del traffico, condizioni atmosferiche prevalenti e dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio) viene ora aggiunta la presenza del sistema di rilevamento della velocità media, il cosiddetto “Tutor”. Quindi il Codice della strada non ha cambiato la propria posizione nei confronti dei limiti di velocità in autostrada, semmai ma ad essere cambiata sembra essere quella degli enti proprietari, che con il Tutor si sentono maggiormente tutelati e sarebbero ora disposti ad un investimento per adeguare i tracciati di loro competenza.

Il Tutor comunque, non è esente da possibili problemi: una installazione del sistema in modo capillare avrebbe probabilmente come conseguenza l’aumento delle cosiddette “sanzioni multiple”, ossia multe inflitte allo stesso automobilista durante il medesimo viaggio e magari a pochi chilometri di distanza l’una dall’altra. Alcuni ricorsi presso il Giudice di Pace hanno già avuto come risultato l’annullamento delle sanzioni successive alla prima, ma sarebbe opportuno che il Codice definisse la questione in maniera univoca.

Con le modifiche al comma 9 la sanzione per chi supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità viene elevata da euro 500 a euro 2.000 e viene aggiunta la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Importante è anche l’aumento introdotto dal successivo comma 9-bis che, per chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità, prevede ora una multa da 779 a 3.119 euro, rispetto ai precedenti 500 euro.

Inoltre, con i nuovi commi 12-bis, ter e quater i proventi delle sanzioni vengono ripartiti al 50% tra l’ente proprietario della strada e l’ente accertatore. Entrambi hanno l’obbligo di reinvestirli tutti nella “realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno“.[!BANNER]

E’ poi previsto una sorta di controllo a consuntivo dell’ammontare complessivo dei proventi e della loro destinazione d’uso, infatti “ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento”.

Luci diurne, sosta e fermata dei veicoli

Articolo 152 – Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

Il presente articolo, che i viene semplificato ad un unico comma rispetto ai precedenti cinque, prescrive l’obbligo durante la marcia nei centri abitati di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro.

Vengono esclusi da tale obbligo i veicoli di interesse storico e collezionistico, mentre prima venivano esclusi solo i veicoli iscritti ai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Articolo 157 – Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Nell’articolo 157 le nuove modifiche al comma 7-bis vietano di tenere il motore acceso durante la sosta ma non più durante la fermata del veicolo se la finalità è mantenere in funzione l’impianto di climatizzazione. Viene quindi eliminato un divieto paradossale, la cui violazione era anche di difficile rilevazione.

Articolo 158 – Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

La multa per divieto di sosta è ora differente per gli autoveicoli e per i ciclomotori: per le auto resta pari a 38 euro ( fino a un massimo di 155 euro) mentre per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote la multa scende a soli 23 euro (fino a un massimo di 92 euro).[!BANNER]

Per chi sosterà “sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili”, sui marciapiedi e “in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista la multa sarà di 38 euro contro i 78 euro previsti per gli altri tipi di veicoli (fino a un massimo di 311 euro).

Uso delle cinture, guida contromano e ambulanza per animali

Articolo 172 – Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini

Viene finalmente introdotto l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza anche per i conducenti ed i passeggeri delle microcar (veicoli della categoria L6e) mentre vengono esentate dall’obbligo della cintura di sicurezza nuove categorie: “i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali”.

Articolo 176 – Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Tolleranza zero verso chi guida contromano sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli o attraversa lo spartitraffico all’altezza dei varchi: è prevista infatti la revoca della patente di guida invece della semplice sospensione prevista finora. La multa è pari a 1.842 euro ed il veicolo sarà oggetto di fermo amministrativo per 3 mesi. In caso di recidiva rimane la già prevista confisca del mezzo.

Articolo 177 – Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

Con le modifiche all’articolo 177 il Codice si dimostra attento alla tutela degli animali: in caso di emergenza sanitaria adesso potranno usare lampeggianti e sirene, nonché non rispettare il codice della strada (solo quando in emergenza) i “conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.”

Guida sotto l’influenza di alcool e stupefacenti

Articolo 186 – Guida sotto l’influenza dell’alcool

Si inasprisce la pena detentiva per chi viene trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore: adesso è previsto l’arresto da 6 mesi ad un anno (prima da 3 mesi ad un anno) mentre rimane l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Inoltre “se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni […] sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni (prima erano 90), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) […] la patente di guida è sempre revocata“.

Vengono introdotti anche in Italia i lavori socialmente utili per chi guida in stato d’ebbrezza con un tasso inferiore a 1,5 g/l che consisteranno in una “prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato,  le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze“.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Dopo lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Un eventuale ricorso in Cassazione non sospende l’esecuzione della pena a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente.[!BANNER]

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e delle sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta“.

Articolo 186-bis. Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose

Per disciplinare la guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni viene introdotto il nuovo articolo 186-bis, che obbliga al tasso alcolemico zero per i primi 3 anni di patente, oltre che per i conducenti professionali e per tutti coloro che dovessero trainare un rimorchio (come la roulotte o il carrello).

Tra le novità più rilevanti ci sono le nuove severe pene previste per i conducenti minorenni in stato d’ebbrezza alla guida di un ciclomotore o motociclo, contenute nel comma 7: “il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertatoun valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età“.

Queste modifiche raggiungono sicuramente lo scopo di essere un buon deterrente contro il crecente uso di sostanze alcoliche da parte dei minori. Infine, una circolare del Ministero dei trasporti stabilisce che per le categorie soggette al limite zero (tra cui i minorenni, appunto) è necessario procede a tre misurazioni del tasso alcolemico invece che alle normali due misurazioni.

Articolo 187 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

In caso di guida in stato di alterazione psico-fisica causata da sostanze stupefacenti la pena detentiva minima diventa di 6 mesi (prima erano 3 mesi) mentre la sospensione minima della patente va ora da uno a due anni. Se il veicolo appartiene ad una persona diversa rispetto al conducente la sospensione viene raddoppiata. Inoltre, “la patente di guida è sempre revocata […] quando il reato è commesso da uno dei conducenti […] in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato“.

Viene poi introdotto il nuovo comma 2-bis, riguardante le modalità di esecuzione del test: “quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti […] sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anzichè su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale“.

E stato inoltre riformulato il comma 3: “nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale […] accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso“.

Articolo 189 – Comportamento in caso di incidente

Anche nel presente articolo il Codice presta particolare attenzione alla salute degli animali: gli utenti della strada hanno l‘obbligo di soccorrere non solo le persone ma anche gli animali coinvolti in eventuali incidenti.

Comma 9-bis: “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00“.

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