Nuovo Codice della Strada: tutte le modifiche dall’articolo 46 al 114

Andrea Tomelleri
09 Agosto 2010
Nuovo Codice della Strada: tutte le modifiche dall'articolo 46 al 114

Analizziamo nel dettaglio le modifiche apportate agli articoli del terzo titolo dedicati agli autoveicoli

Analizziamo nel dettaglio le modifiche apportate agli articoli del terzo titolo dedicati agli autoveicoli

Nozione di veicolo, veicoli a gas ed ibridi e massa limite

Articolo 46 – Nozione di veicolo

Nell’articolo 46, riguardante la definizione di veicolo, vengono escluse definitivamente le carrozzelle per disabili dotate di motore, alle quali è ora vietata la circolazione su strada. In particolare, viene aggiunta la seguente dicitura: “Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Articolo 59 – Veicoli con caratteristiche atipiche

Nella definizione di veicoli atipici vengono eliminate alcune categorie di veicoli oggi molto comuni tanto da rientrare nella normalità, come i veicoli ibridi ed elettrici leggeri. In questo caso il Codice viene aggiornato seguendo l’andamento del mercato auto che ha dimostrato di apprezzare sempre più tali categorie di veicoli.

Comma 1 “Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.”

Articolo 62 – Massa limite

Al fine del calcolo della massa limite vengono introdotti ora nuovi parametri per le auto elettriche e ibride, con alimentazione a metano e a GPL: in sostanza è possibile sottrarre il peso degli equipaggiamenti aggiuntivi (bombole o batterie) ma solo nel caso in cui sia presente il controllo elettronico della stabilità (ESP).[!BANNER]

Le disposizioni sono contenute nel nuovo comma 7-bis: “Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall’applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10% della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità.”

Tuning, efficienza dei veicoli e revisioni

Articolo 77 – Controlli di conformità al tipo omologato

Con il nuovo comma 3-bis, viene specificata la necessità dell’omologazione per la commercializzazione di nuovi componenti e viene introdotta una sanzione amministrativa da 779 a 3.119 euro per chi produce o vende prodotti non approvati. Se i componenti risultano installati è previsto il loro sequestro e la confisca. La nuova disciplina interessa in particolare il crescente mercato della personalizzazione dei veicoli (tuning), dove spesso sono presenti prodotti privi del contrassegno di omologazione oppure contraffatti.

Comma 3-bis. “Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 79 – Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

Nel comma 4 dell’articolo 79 tra le fattispecie punibili con una multa da 78 a 311 euro viene aggiunta la dicitura “ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1 del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti” .

Articolo 80 – Revisioni

Per quanto riguarda la revisione del veicolo, viene disciplinata la sospensione dalla circolazione finché non viene effettuata la revisione stessa. Il comma 14  viene integrato dal seguente periodo:[!BANNER]

L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e’ sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. E’ consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Noleggio con conducente ed estratto dei documenti di circolazione

Articolo 85 – Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

Con i cambiamenti apportati all’articolo 85 vengono ora specificate le categorie di veicoli che possono effettuare il servizio di noleggio per trasporto persone.

Comma 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con o senza sidecar; 

b) i tricicli;

c) i quadricicli;

d) le autovetture;

e) gli autobus;

f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale.

Articolo 92 – Estratto dei documenti di circolazione o di guida

L’articolo 92 è dedicato alla documentazione provvisoria che sostituisce il documento di guida se viene riconsegnato agli uffici di competenza. E’ stato riformulato il comma 2: “La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non e’ rinnovabile ne’ reiterabile ed e’ valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni“.

Articolo 94 – Formalità per il trasferimento di proprietà

Nell’articolo 94 viene aggiunto il comma 4-bis che obbliga alla segnalazione del trasferimento di proprietà al Dipartimento per i trasporti. “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

Articolo 94-bis – Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

Al presente articolo sono state apportate delle modifiche che tengono conto del crescente fenomeno di intestazione di veicoli a soggetti prestanome per eludere l’accertamento del responsabile civile della circolazione del veicolo. La sanzione pecuniaria appare adeguata, da 500 a 2.000 euro, e si applica sia al suo proprietario formale sia a chi utilizza il mezzo. Oltre alla multa è prevista anche la cancellazione d’ufficio dal PRA.[!BANNER]

Le sanzioni previste appaiono efficaci al fine di contrastare l’intestazione fittizia da parte di evasori fiscali e delinquenti ma anche semplicemente di chi intesta la propria auto ai parenti anziani.

1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione’ di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma e’ soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione e’ disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l’accertamento e’ divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.

Targhe, Carta provvisoria di circolazione

Articolo 95 – Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione

All’insegna della semplificazione amministrativa le modifiche al comma 1-bis dell’articolo 95: in relazione al rilascio del duplicato della carta di circolazione attraverso il sistema informatico viene introdotta la dicitura “anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale“.

Articolo 100 – Targhe di immatricolazione degli autoveicoli

Debutta anche in Italia la targa personale, cioè assegnata al proprietario anziché al veicolo. La targa viene ora mantenuta dal proprietario in caso di trasferimento di proprietà, di rottamazione o radiazione (non è più necessario restituirla). Una singola targa non può comunque essere abbinata a più di un veicolo. Le nuove disposizioni saranno applicabili dopo sei mesi dall’entrata in vigore della legge.[!BANNER]

Da notare la differenza con le targhe personalizzate, che presentano una combinazione alfanumerica scelta dal richiedente: queste sono già previste dal nostro codice ma sostanzialmente non realizzabili perché non è mai stato emanato il relativo regolamento di attuazione.

L’articolo 100 è stato integrato con il nuovo comma 3-bis. “Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.”

Articolo 103 – Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Le modifiche all’articolo 103 sono strettamente connesse alla nuova disciplina delle targhe: per rottamare il proprio veicolo o radiarlo per esportarlo all’estero non bisognerà più restituire le targhe ma si potranno conservare. Ciò consente sicuramente una semplificazione, evitando ulteriori oneri burocratici agli uffici competenti, a patto però di introdurre adeguati controlli finalizzati a contrastare possibili truffe.

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