Prescrizione multe: tempi, termini di notifica, ricorso

Francesco Donnici
22 Ottobre 2019
prescrizione multe

Cerchiamo di fare chiarezza tra le numerose ed intricate regole che stabiliscono l’eventuale prescrizione di una multa.

Anche le multe inflitte a chi viola il Codice della Strada hanno una specie di “data di scadenza”, ovvero vanno in prescrizione seguendo delle determinate regole imposte dalla legge italiana. Entrando nel dettaglio, scopriamo che la scadenza della possibilità di riscuotere le somme di denaro provenienti dalle multe amministrative elevate per violazioni del c.d.s. risulta regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Multe: tempi e termini di prescrizione

La prescrizione delle multe arriva dopo un periodo di cinque anni che ha inizio il giorno in cui è stata commessa la violazione imputata. Bisogna però sottolineare che gli atti che vengono notificato dopo la violazione – come ad esempio cartelle esattoriali e verbali vari – interrompono il periodo utile alla prescrizione ed in poche parole fanno ripartire di volta in volta il conto ala rovescia relativo al termine dei cinque anni. Quindi, per fare chiarezza bisogna ricordare che se risultano trascorsi più di cinque anni dal giorno della violazione e in questo lasso di tempo non sono stati ricevuti nessun tipo di solleciti di pagamento la sanzione pecuniaria risulterà prescritta e quindi non sarà necessario pagarla.

Se invece dopo aver ricevuto la multa è stato successivamente notificato un sollecito di pagamento tramite posta raccomandata, l’interessato dovrà iniziare a contare il tempo della prescrizione a partire da quest’ultimo sollecito. Oppure, se dopo aver ricevuto la multa è stata notificata anche una cartella esattoriale, sarà necessario controllare che i tempi di prescrizione relativi alla cartella esattoriale siano stati rispettati.

Cartella esattoriale: i termini di prescrizione

Quando si riceve una cartella esattoriale bisogna controllare alcuni importanti dati come ad esempio: anno di riferimento del debito, data del ruolo e interessi di mora. Il comma 153 dell’art.1 della Finanziaria del 2008, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2008: “gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. La messa a ruolo per le infrazioni stradali scatta se il mancato pagamento non avviene entro il termine di 60 giorni successivi dalla consegna della cartella di pagamento”.

Detto in maniera più semplice e comprensibile, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha il compito di notificare al trasgressore la sua relativa cartella entro un periodo di 24 mesi a partire dal giorno in cui gli è stato consegnato il ruolo da parte dell’Ente titolare del credito. Se questa tempistica non viene rispettata la cartella sarà considerata nulla. Questo periodo di due anni va quindi conteggiato a partire dal giorno in cui si verifica la trasmissione che il Comune realizza nei confronti del soggetto scelto per effettuare la riscossione e non dal giorno in cui viene registrata la violazione o da quello di notifica. La finanziaria 2008 puntava a sveltire i tempi di riscossione dei crediti tramite nuove regolamentazioni che riguardano esclusivamente i comuni e i concessionari del servizio riscossione, di conseguenza i termini di prescrizione dei crediti di chi riceve una multa non subiscono nessuna modifica.

Ricorso on-line tramite PEC

Se si vogliono evitare code sicuramente lunghe in Prefettura, per far ricorso ad una multa è possibile usufruire di un servizio online gratuito a cui è possibile accedere tramite l’utilizzo di una PEC personale (posta elettronica certificata).

Il ricorso al Prefetto va effetto entro 60 giorni dalla notifica spendendo una PEC dove allegare la scansione della multa ed eventuali documenti che possono aiutare a confermare le proprie ragioni. Infine nel testo della mail è necessario specificare che l’utilizzo della PEC è un diritto stabilito dal D.lgs 82/2005, secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell’Interno n° 17666/2014.

Multa già pagata: è possibile fare ricorso?

Se la multa è stata già pagata è possibile fare comunque ricorso? La risposta a questa domanda è affermativa, ma è possibile completare questa operazione soltanto nel caso ci siano due o più soggetti a dover pagare la sanzione e solo uno di questi due ha effettuato il pagamento sfruttando la riduzione della somma da pagare.

Ad esempio, quando il conducente del veicolo non corrisponde al proprietario, la violazione del c.d.s viene contestata ad entrambi ed entrambi i soggetti sono obbligati a pagare la sanzione pecuniaria. Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, se il proprietario del veicolo ha pagato la sanzione in misura ridotta, colui che era al volante ha comunque il diritto di impugnare la sanzione presentando un eventuale ricordo al prefetto o al giudice di pace.

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