Caricare i bagagli in auto: limiti, sanzioni, consigli

Francesco Giorgi
14 Settembre 2019
Auto sovraccarica

Attenzione al peso ed alla sistemazione dei carichi a bordo: ne va della sicurezza di tutti gli utenti. Ecco cosa prescrive il Codice della Strada.

Mettersi in strada presuppone la conoscenza delle possibilità materiali di trasporto consentite dal tipo di veicolo che si guida. Non a caso, qualsiasi mezzo in circolazione viene, preventivamente alla sua messa in vendita, sottoposto a prove di omologazione che traggono origine dalle caratteristiche di progetto, e che vengono del resto riportate nella carta di circolazione (“libretto”), come precisa indicazione rivolta al proprietario di non alterarne i valori.

Fra le “voci” che occorre tenere in considerazione, anche per non pregiudicare le peculiarità tecniche del veicolo (bilanciamento, frenata, tenuta di strada, regolare usura delle sue componenti e degli pneumatici) c’è il carico utile ammesso.

Ogni veicolo, infatti, non deve e non può presentarsi in circolazione in condizioni di eccessivo carico: molte, ed ognuna della massima importanza, sono le varianti negative che trovano ad incidersi sul comportamento del mezzo qualora esso sia stato caricato oltremisura.

Bagagli a bordo: Codice della Strada

Per questo, è opportuno tenere bene a mente che chi viaggia con troppi bagagli a bordo rappresenta un potenziale pericolo alla propria e, soprattutto, alla altrui incolumità; tanto che la questione relativa ai carichi ed ai sovraccarichi viene affrontata dal Codice della Strada, a proposito della sagoma limite ammessa per i veicoli (art. 61), della sistemazione del carico sui veicoli (art. 164) e sul trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi (art. 167).

  • Sagoma limite. Nello specifico, l’art. 61 CdS prescrive che (…) “Ogni veicolo compreso il suo carico deve avere larghezza massima non eccedente 2,55 m (non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili); altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m; lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati”. I veicoli che “Per specifiche esigenze funzionali” superino tali limiti “Possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento”.
  • Sistemazione del carico. Va da se che, come in qualsiasi argomento trattato dal legislatore che riguardi la collettività, ciascun soggetto è tenuto ad agire “con la diligenza del buon padre di famiglia”. In poche parole: occorre buon senso. Riguardo al “come” il carico vada sistemato a bordo dei veicoli, l’art. 164 CdS indica che esso “Deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”. Ovviamente, i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 devono essere rispettati, e non superati. Il carico, a tal proposito, non può sporgere dalla parte anteriore del veicolo, e soltanto – qualora costituito da oggetti indivisibili – posteriormente fino ai 3/10 della lunghezza massima del veicolo stesso e, in tal caso, la sporgenza va segnalata con uno o due pannelli quadrangolari retroriflettenti, che vanno collocati alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo. Lateralmente, è ammessa una sporgenza fino a 30 cm dalle luci di posizione anteriori e posteriori, tuttavia in questo caso si vieta la pur minima sporgenza laterale per “Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente”.
  • Trasporto di cose su veicoli a motore e rimorchi. L’art. 167 CdS dispone che i veicoli a motore, ed i relativi eventuali rimorchi, “Non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione”. Tale indicazione viene riportata nel riquadro “F2” della carta stessa (portata massima: è il peso omologato che il veicolo può trasportare).

Le sanzioni per il veicolo sovraccarico

In sintesi: la corretta attenzione concernente il carico a bordo dell’autovettura deve essere rivolta al peso del carico (che non deve superare quanto riportato nella carta di circolazione del veicolo), alla sua distribuzione (ad evitare scompensi di tenuta di strada, pericoli di sbandate od eccessivo spazio di frenata) ed alla sua sistemazione esterna (sul tetto della vettura, occhio ai carichi sporgenti ed all’altezza).

Sulla base di quanto sopra esposto, le sanzioni amministrative in materia di sovraccarico di veicoli possono determinare in concerto sanzioni accessorie, che nella fattispecie (sempre su quanto dispone l’art. 167 CdS) si traducono in decurtazioni di punti patente, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 4 punti, in funzione all’entità del sovraccarico rapportata a quanto espresso nella carta di circolazione. Ecco, nel dettaglio, una tabella di rapida consultazione.

  • Se l’eccedenza non supera 1 t: sanzione da euro 41 ad euro 80
  • Se l’eccedenza non supera 2 t: sanzione da euro 84 a euro 335
  • Se l’eccedenza non supera le 3 t: sanzione da euro 168 ad euro 674
  • Se l’eccedenza supera le 3 t: sanzione da euro 419 ad euro 1.682.

Quante persone è consentito trasportare?

Il legislatore pone dei limiti anche relativamente al numero di passeggeri che, per omologazione del veicolo, è consentito trasportare (tali limiti, se superati, possono imporre il possesso di una patente di categoria superiore). Fatto salvo il principio che il conducente deve poter disporre della massima libertà di movimento per poter effettuare in sicurezza le manovre di guida, l’art. 169 CdS prescrive che “Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli (…) anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione”. Anche qui, dunque, fa fede quanto riportato nel “libretto”. Il trasgressore è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da un minimo di 84 euro fino a 335 euro, ed alla sanzione accessoria consistente nella decurtazione di 1 punto dalla propria patente di guida.

Seguici anche sui canali social

img_pixel strip_agos

Annunci Usato

  • fiat-500x-1-4-t-jet-120-cv-gpl-lounge-2
    17.890 €
    FIAT 500X 1.4 T-Jet 120 CV GPL Lounge
    Benzina/GPL
    85.605 km
    08/2017
  • mini-countryman-2-0-cooper-d-business-countryman-9
    24.900 €
    MINI Countryman 2.0 Cooper D Business Countryman
    Diesel
    77.000 km
    12/2018
  • lancia-ypsilon-1-4-platino-ecochic-gpl-2
    4.800 €
    LANCIA Ypsilon 1.4 Platino Ecochic GPL
    Benzina/GPL
    262.000 km
    07/2009
  • citroen-c3-puretech-83-ss-shine-81
    14.500 €
    CITROEN C3 PureTech 83 S&S Shine
    Benzina
    58.300 km
    02/2020
  • volvo-s40-2-0-d-cat-momentum-2
    3.500 €
    VOLVO S40 2.0 D cat Momentum
    Diesel
    139.900 km
    09/2004
  • volkswagen-polo-1-4-tdi-5p-trendline-2
    9.800 €
    VOLKSWAGEN Polo 1.4 TDI 5p. Trendline
    Diesel
    118.000 km
    08/2016
  • volkswagen-polo-1-4-tdi-5p-confortline-2
    3.000 €
    VOLKSWAGEN Polo 1.4 TDI 5p. CONFORTLINE
    Diesel
    299.000 km
    04/2005
  • volkswagen-passat-2-0-16v-tdi-4mot-4x4-2
    6.500 €
    VOLKSWAGEN Passat 2.0 16V TDI 4mot. (4X4)
    Diesel
    157.000 km
    09/2007
  • volkswagen-new-beetle-1-9-tdi-2
    3.500 €
    VOLKSWAGEN New Beetle 1.9 TDI.
    Diesel
    200.000 km
    06/1999
page-background