Auto storiche: ecco le regole che cambiano

Francesco Giorgi
09 Marzo 2010
Auto storiche: ecco le regole che cambiano

Revisione ogni due anni e procedure più chiare per ottenere i documenti di circolazione. Sarà più facile possedere una “veterana”

Revisione ogni due anni e procedure più chiare per ottenere i documenti di circolazione. Sarà più facile possedere una “veterana”

Aria nuova per le “storiche”. In questi giorni è in corso di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, il nuovo Decreto ministeriale che dispone le revisioni periodiche dei veicoli considerati di interesse storico e collezionistico e le reimmatricolazioni.

Riguardo alle nuove normative, sono da segnalare due importanti novità. La revisione, che si adegua ai regolamenti per le vetture “moderne” e diventa, perciò, biennale anziché annuale come era in precedenza. E la possibilità di ritargare il veicolo storico, anche se questo è stato radiato d’ufficio, sia stato già demolito per volontà di un precedente proprietario o non abbia più alcun documento (“veicoli sconosciuti”).

Un veicolo è storico se ha questi requisiti

Per accedere alle nuove normative, è necessario che il veicolo sia classificato come storico. Deve, cioè, avere almeno 20 anni dalla data di costruzione. Inoltre, deve essere iscritto a uno dei club federati con l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) o a uno dei Registri storici dell’ASI: Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat, Storico Lancia, il passo necessario per l’ottenimento dello status di veicolo storico e la fruizione dei vantaggi assicurativi che ne derivano.[!BANNER]

Per l’iscrizione, occorre presentare un certificato di rilevanza storica e collezionistica, suddiviso in diverse sezioni che riportano i dati del possessore, la data di costruzione e di prima immatricolazione (quest’ultima se disponibile) del veicolo, i dati generali e identificativi e le caratteristiche tecniche e l’indicazione (annotata dalle ditte di autoriparazione) delle eventuali parti sostituite non conformi a quelle d’origine.

Revisione: ogni due anni, come le comuni auto

Questa “voce” riguarda una delle novità di maggiore interesse della normativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e compare nell’articolo 9 del Decreto. In esso si legge che i veicoli considerati di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione biennale (e non più annuale), entro il mese di rilascio della carta di circolazione, oppure entro il mese che corrisponde a quello nel quale è avvenuta l’ultima revisione.

La revisione può essere effettuata, oltre che agli Uffici della Motorizzazione civile, anche nei centri autorizzati. Questa normativa riguarda tutti i veicoli storici, compresi quelli costruiti prima del 1 Gennaio 1960.

Le modalità del collaudo sono le stesse dei veicoli moderni: accertamento dei dati di identificazione e controllo della loro corrispondenza alle caratteristiche costruttive previste dalle norme in vigore alla data di costruzione del veicolo da revisionare, e controllo dei dispositivi imposti dalle norme di circolazione.

Può, tuttavia, capitare di acquistare una vettura radiata o demolita, o che abbia solo il libretto o solo le targhe, o che provenga dall’estero, o che non sia mai stata immatricolata prima. In questi casi, la procedura per poter circolare risulta semplificata rispetto a prima.

Il colpo di fortuna: un veicolo da immatricolare

Se si vuole circolare con un veicolo storico ma mai immatricolato bisogna prima di tutto iscrivere l’auto al Registro ASI. Perché questo sia possibile, bisogna sottoporre il veicolo a una “verifica” delle sue parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria e farsi rilasciare una dichiarazione di avvenuto lavoro da ciascuna ditta.

Il secondo passo è una autocertificazione relativa alla corretta conservazione del veicolo, che contiene la data e il luogo di ritrovamento e le modalità di conservazione.

Con i documenti ottenuti, si sottopone il veicolo alla revisione. La domanda va inoltrata al Centro Prova Autoveicoli (CPA) se la vettura è stata costruita prima del 1 Gennaio 1960; dopo questa data, all’Ufficio della Motorizzazione civile.

Se va tutto bene, cioè se il collaudo è stato superato, la Motorizzazione consegna al proprietario i documenti di circolazione e le targhe.

L’auto è stata radiata? Si procede così

Questa “voce” contempla tre possibilità: che la vettura sia stata radiata d’ufficio; che sia stata ritirata dalla circolazione e custodita in una area privata; che sia stata portata in demolizione.

Nel primo caso, assieme alla dichiarazione dell’avvenuto “restauro” e alla dichiarazione del nuovo proprietario sulla corretta conservazione del veicolo, vanno indicati anche gli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA.

Nel secondo e nel terzo caso, per ottenere il nuovo libretto e le nuove targhe, si presenta anche l’estratto cronologico del PRA, o il certificato di cancellazione e, per i veicoli cancellati dal 30 Giugno 2008, anche l’indicazione del “centro di raccolta” (demolitore) al quale sono stati consegnati. Se si possiedono le vecchie targhe, queste possono essere riattivate con l’annotazione sul “libretto” originario della dicitura “Riammesso alla circolazione in data…”. In caso contrario, la Motorizzazione emette un nuovo libretto e nuove targhe

E se non si sa da dove provenga la “storica”?

Tecnicamente, si chiama “veicolo di origine sconosciuta”. Per poter circolare nuovamente su strada, la vettura deve ottenere un nuovo libretto e una nuova targa. Va, quindi, sottoposta a revisione.

Le modalità non cambiano: si porta l’auto in officina per il controllo delle sue parti e l’eventuale sostituzione di alcuni componenti. L’autoriparatore fa una dichiarazione scritta di avvenuto lavoro. Il proprietario formula una dichiarazione sulla corretta conservazione del veicolo. Si passa, quindi, alla revisione, che se superata dà diritto alla circolazione.

Se la “veterana” proviene dall’estero

Se si è acquistata una vettura storica fuori dai confini nazionali, si può circolare, ma occorre essere in possesso dei documenti esteri d’origine, per procedere alla “nazionalizzazione”, anche fiscale, del veicolo. Altrimenti, l’auto è considerata “di origine sconosciuta”.

Il procedimento è lo stesso degli esempi precedenti: dichiarazione scritta delle officine che hanno controllato ed eventualmente riparato la vettura; autocertificazione che dichiara la corretta conservazione del veicolo.

Si accede, quindi, alla revisione (di competenza sempre del CPA o dell’UMC a seconda se il veicolo sia costruito prima o dopo il 1 Gennaio 1960), che viene effettuata assieme alla presentazione del certificato di rilevanza storica e collezionistica e della documentazione originaria del veicolo (i documenti esteri).

Se il collaudo viene superato, la Motorizzazione trattiene le targhe d’origine e i documenti esteri e il veicolo è pronto per circolare. Ultima formalità, a cura del nuovo proprietario: bisogna informare lo Stato dal quale proviene il veicolo dell’avvenuta nuova immatricolazione in Italia.

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