Patente di guida: cosa fare per rinnovo, cambio residenza e richiesta duplicato

Lorenzo Stracquadanio
22 Settembre 2010
Patente di guida: cosa fare per rinnovo, cambio residenza e richiesta duplicato

Le risposte a tutte le domande sul rinnovo della patente, sull’aggiornamento in caso di cambio della residenza e sull’eventuale richiesta di duplicato

Le risposte a tutte le domande sul rinnovo della patente, sull’aggiornamento in caso di cambio della residenza e sull’eventuale richiesta di duplicato

Rinnovo Patente: quando è obbligatorio

Anche per la patente di guida, così come per la Carta d’Identità, sono stati previsti dal legislatore specifici obblighi di rinnovo. Con il passare degli anni le nostre capacità al volante possono infatti peggiorare e a fronte di una maggiore esperienza accumulata dobbiamo contare su riflessi progressivamente più lenti e proporzionali alla nostra età anagrafica.

Non tutti sanno però che il periodo di validità del certificato di abilitazione alla guida varia in base alla categoria di appartenenza (A, B, C, D) e all’età del conducente:

  • 10 anni fino al compimento del 50° anno di età
  • 5 anni superati i 50 anni
  • 3 anni superati i 70 anni

I certificati di abilitazione alla guida delle altre categorie, comprese quelle speciali, hanno invece le seguenti scadenze:

  • 5 anni fino al compimento del 70° anno di età
  • 3 anni superati i 70 anni
  • 2 anni per le categorie C – E superati i 65 anni
  • la patente D non è rinnovabile oltre i 65 anni

 

Per maggiore semplicità abbiamo riassunto in una tabella gli anni di validità della patente in base alla categoria e all’età del possesore. A questo proposito ricordiamo che la categoria E ha la stessa validità della patente a cui è associata (BE, CE, DE ).

Categoria

Meno di 50

Oltre 50

Oltre 60

Oltre 65

Oltre 70

A

10

5

5

5

3

B

10

5

5

5

3

C

5

5

5

2

2

D

5

5

1

Per coloro che sono in possesso della patente C e hanno un’età superiore ai 65 anni è necessario sostenere una visita medica presso la Commissione Medica Locale. Stesso discorso nel caso di patente D per coloro che hanno più di 60 anni.

La visita medica è comunque obbligatoria per tutti e va effettuata presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada (medico della ASL competente per territorio, medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato etc.) con modalità e costi diversi a seconda della struttura e della categoria di patente da rinnovare. In genere si va da 12,91 a 25,85 euro ma se ci si rivolge a un’agenzia privata di pratiche auto o scuola guida il costo finale può aumentare.

Al momento della visita è necessario portare con sé l’attestazione di versamento di 9,00 euro sul Conto Corrente Postale 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri (il bollettino prestampato è in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) ed una marca da bollo da 14,62 euro.

Se la visita viene superata con successo e viene quindi riconosciuta l’idoneità psico-fisica alla guida con eventuale prescrizione di occhiali, lenti a contatto o protesi acustica, il medico rilascia il certificato con la marca da bollo e, contestualmente, provvede a inviare una comunicazione della conferma di validità al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La comunicazione viene effettuata attraverso un modulo apposito (mod. DTT953I) da compilare con i dati anagrafici del richiedente.[!BANNER]

Successivamente è lo stesso Ministero che spedisce al domicilio dell’interessato (indicato dall’utente nel modulo) un tagliando adesivo che attesta la validità della patente di guida e che deve essere applicato sul documento (sostituisce il certificato medico per tutto il periodo di validità). Se il tagliando in questione non dovesse pervenire entro 40 giorni dalla data della visita medica, occorre rivolgersi al numero verde dedicato 800-232323 (la telefonata è gratuita e gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30).

In attesa di ricezione è comunque possibile condurre, sul territorio italiano, i veicoli per i quali si è abilitati accompagnando alla patente di guida il certificato medico. Ricordiamo infine che il Codice della Strada, in caso di guida con patente scaduta anche per un solo giorno, prevede il ritiro della stessa. Se la patente di guida non viene rinnovata per almeno tre anni, l’automobilista deve sostenere l’esame di revisione della patente per poterne ottenere la convalida.

Aggiornamento per cambio residenza

L’aggiornamento della patente è necessario in caso di cambio della residenza da parte del titolare del documento. La richiesta deve essere presentata presso il Comune di nuova residenza ed è contestuale alla domanda di iscrizione anagrafica; va invece presentata presso il Comune di residenza nel caso in cui si tratti di un semplice cambio di abitazione.[!BANNER]

Per avviare la pratica occorre dotarsi del modulo DTT 954 I, disponibile anche presso gli uffici comunali. La Municipalità che accoglie la richiesta di aggiornamento comunica la variazione della residenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che provvede a spedire presso il nuovo indirizzo, un tagliando adesivo con i dati aggiornati, da applicare sulla patente di guida. 

Come per la procedura di rinnovo per ricevere informazioni sullo stato della pratica è possibile contattare il numero verde 800-232323.

Duplicato Patente per smarrimento o furto

Almeno una volta nella vita sarà capitato a tutti di perdere il portafogli e con esso probabilmente anche la patente di guida. La prima cosa da fare in caso di smarrimento, furto o distruzione del documento è presentare regolare denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione presso gli organi di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Comandi di Polizia Municipale) entro 48 ore da quando ci si accorge del fatto.

Al momento della denuncia l’Autorità competente rilascerà un permesso provvisorio indispensabile per guidare ma, è bene precisare, valido solo in territorio italiano e rigorosamente solo fino al ricevimento del duplicato (una volta rilasciato il permesso provvisorio la patente oggetto della denuncia non è più valida e se ritrovata dal possessore deve essere distrutta). A questo punto l’organo di polizia provvede a verificare per via telematica se il documento è duplicabile direttamente dal Ministero dei Trasporti (procedimento semplificato). In caso positivo l’automobilista deve consegnare all’organo di polizia che ha ricevuto la denuncia la seguente documentazione:

  • due fotografie recenti
  • un documento di identità in corso di validità

La patente duplicata viene a questo punto spedita dal Ministero dei Trasporti alla residenza dell’utente tramite posta assicurata, al costo di 13,94 euro a carico del richiedente, da pagare al postino che effettua la consegna (se dopo un periodo di circa due mesi non dovesse essere ancora arrivata è consigliabile telefonare al numero verde 800-232323). Nel caso in cui la patente non dovesse essere consegnata dalle Poste e ritornasse quindi all’Ufficio Centrale Operativo, l’interessato dovrà presentarsi presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri per richiedere personalmente il duplicato.[!BANNER]

Può tuttavia verificarsi che la vostra patente non risulti duplicabile dall’Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri in quanto non meccanizzata, ovvero non ancora censita nell’archivio nazionale: in tal caso occorre presentare la richiesta di copia su un apposito modulo (TT 2112, reperibile anche presso gli uffici della Motorizzazione) opportunamente compilato e sottoscritto presso un ufficio della Motorizzazione Civile. Insieme al modulo occorre allegare nell’ordine:

  • attestazione di versamento di 9,00 euro sul conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri
  • permesso provvisorio di guida rilasciato dagli organi di polizia e la copia della denuncia
  • 2 foto recenti in formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi) su carta non termica.

Duplicato Patente per deterioramento

Smarrimento, furto e distruzione non sono gli unici casi in cui è necessario chiedere un duplicato della patente di guida. La procedura va seguita anche in caso di deterioramento del documento, cioè quando non è più leggibile o quando la fotografia del soggetto non è più adeguata. In tutti questi casi chiedere un duplicato risulta obbligatorio in quanto, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, presentare una patente deteriorata o illeggibile comporta il ritiro del documento stesso.

Come nei casi di smarrimento po furto l’automobilista deve presentare richiesta di duplicato, su apposito modello (TT 2112), presso un ufficio della Motorizzazione Civile, come sempre compilato e sottoscritto in ogni sua parte. Alla richiesta vanno allegate:[!BANNER]

  • attestazione di versamento di 9,00 euro sul conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestre
  • attestazione di versamento di 29,24 euro sul conto corrente postale 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestre
  • 2 foto recenti in formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi) su carta non termica
  • la patente deteriorata in visione e relativa fotocopia fronte-retro

Se la patente deteriorata non è più in corso di validità o non è leggibile la data di scadenza è inoltre necessario portare un certificato medico in bollo con foto, e relativa fotocopia, rilasciato dalle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada. Nel momento in cui si ritira il duplicato presso l’ufficio della Motorizzazione Civile che ha ricevuto la richiesta, si deve riconsegnare la patente deteriorata.

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