Nuovo Codice della Strada: tutte le modifiche dall’art. 194 al 240

Andrea Tomelleri
06 Settembre 2010
Nuovo Codice della Strada: tutte le modifiche dall'art. 194 al 240

Nel dettaglio analizziamo le novità relativa ad “illeciti e sanzioni” e alle “disposizioni finali” del nuovo Codice della Strada

Nel dettaglio analizziamo le novità relativa ad “illeciti e sanzioni” e alle “disposizioni finali” del nuovo Codice della Strada

Verbali e notificazione multe, pagamento all’agente

Articolo 200 – Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

Il nuovo Codice della strada con le novità introdotte al comma 2 stabilisce che il verbale possa essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici e che devono essere inserite anche le dichiarazioni dei soggetti interessati, qualora questi lo chiedano.

Comma 2 Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale“.

Articolo 201 – Notificazione delle violazioni

Scende da 150 giorni a 90 giorni il termine massimo di notifica dei verbali nel caso in cui il trasgressore non fosse subito identificabile dagli agenti che hanno accertato la violazione (ad esempio in presenza di un apparecchio per l’accertamento automatico dei limiti di velocità o di passaggio con semaforo rosso). Le modifiche apportate consentono al cittadino di ottenere la notifica dell’infrazione in tempi più ragionevoli, che consentono così di ricordare con più precisione l’eventuale episodio contestato.

Anche se la violazione viene contestata immediatamente al trasgressore è prevista la notifica al proprietario del veicolo e in questo caso il termine è di 100 giorni. La nuova disciplina appare adeguata perché se il trasgressore non paga la multa che gli è stata contestata direttamente, l’ente ha a disposizione altri 40 giorni per accorgersene e notificare il verbale a casa.[!BANNER]

Viene poi disciplinato l’utilizzo delle apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni: la presenza degli agenti non è necessaria ma tali strumenti dovranno essere installati solo sui tratti individuati dai prefetti e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale. Quindi il Codice vieta esplicitamente la possibilità di affidare la gestione a società private che percepiscono una percentuale sulle multe, una pratica diffusa in passato presso molte amministrazioni.

Articolo 202 – Pagamento in misura ridotta

Viene reintrodotta la possibilità di pagare le multe di piccola entità direttamente all’agente accertatore, anche se limitata ai guidatori professionali. Questa modifica dovrebbe consentire una riscossione più rapida delle contravvenzioni: se infatti non si versa l’intero importo o una cauzione pari alla metà, viene disposto il fermo amministrativo del mezzo fino a un massimo di 60 giorni. Ecco nel dettaglio i commi introdotti.

Comma 2-bisIn deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo“.

Comma 2-terQualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende“.

Comma 2-quaterIn mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.

“Multe a rate” e ricorso al giudice di pace

Articolo 202-bis – Rateazione delle sanzioni pecuniarie

Si tratta di un articolo completamente nuovo, che introduce la possibilità di pagare le multe a rate. In realtà era già possibile rateizzare gli importi delle contravvenzioni (secondo quanto previsto dalla legge 689/81) ma ora la disciplina appare più chiara ed è contenuta direttamente nel Codice della Strada.

In realtà, potranno pagare a rate le contravvenzioni superiori a 200 euro solo coloro che hanno un reddito basso. La nuova legge fissa come limite un imponibile non superiore a 10.628,16 euro, che viene elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi, i cui redditi dovranno però essere sommati. La richiesta dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della violazione al prefetto, al presidente di giunta regionale, provinciale o al sindaco, a seconda dell’organo di Polizia che ha rilevato l’infrazione.

Da notare, però, che verranno addebitati gli interessi di legge e che il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive comporterà la perdita del beneficio. Inoltre, si dovrà rinunciare alla possibilità di fare ricorso al prefetto o al Giudice di Pace, una clausola sicuramente ingiusta e che potrebbe contenere anche un vizio di costituzionalità. Dato che si tratta di una novità importante e al tempo stesso piuttosto complessa riportiamo di seguito l’intero articolo.

Comma 1I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili”.

Comma 2 “Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi“.

Comma 3 “La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni”.

Comma 4 Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni“.[!BANNER]

Comma 5 L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta“.

Comma 6La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore“.

Comma 7In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203“.

Comma 8In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6“.

Comma 9 “Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo“.

Comma 10Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1º dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1º gennaio dell’anno successivo.”

Articolo 204-bis – Ricorso al giudice di pace

I nuovi commi dell’articolo 204-bis introducono una importante novità: la presentazione del ricorso al Giudice di pace non sospende più automaticamente l’esecuzione del provvedimento, anche se il giudice può comunque disporla nella prima udienza di comparizione.

Un’altra novità riguarda la possibilità che il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione venga notificato dalla cancelleria anche via fax o posta elettronica certificata. Sicuramente un buon provvedimento che non grava eccessivamente sulla macchina burocratica degli uffici e che non obbliga più il cittadino ad informarsi ripetutamente sulla data dell’udienza.

Inoltre, il nuovo comma 3-bis stabilisce che “tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso“.

Multe a veicoli esteri, destinazione dei proventi delle sanzioni e dei veicoli confiscati

Articolo 207 – Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE

Il presente articolo disciplina il pagamento delle contravvenzioni riguardanti veicoli immatricolati all’estero. Le modifiche apportate al comma 3 stabiliscono che “il veicolo sottoposto a fermo amministrativo [a seguito del mancato pagamento della prevista cauzione] è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis“, ossia ai soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio.

Articolo 208 – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Con i nuovi commi introdotti o modificati viene fatta chiarezza sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, una quota pari al 50% è destinata alle regioni, alle province e ai comuni e sarà utilizzata per interventi di manutenzione e ammodernamento della segnaletica stradale, per il potenziamento delle attività di controllo (es. l’acquisto di nuovi mezzi) e per il miglioramento delle infrastrutture. Ecco nel dettaglio i commi modificati.

Comma 3-bisIl Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente“.

Comma 4 Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12; ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5 bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica“.

Comma 5 Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4″.[!BANNER]

Comma 5-bis “La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.”

Art. 214-ter – Destinazione dei veicoli confiscati

L’articolo 214-ter è completamente nuovo e stabilisce la destinazione d’uso dei veicoli confiscati. Tali mezzi sono assegnati principalmente agli organi di polizia ma anche ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta, come ad esempio la Protezione Civile. Nel caso in cui non siano pervenute alcuna richiesta di assegnazione i beni verranno posti in vendita, oppure ceduti gratuitamente o ancora distrutti.

Comma 1 I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l’aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma ibis dell’articolo 214-bis”.

Comma 2 Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

 

Guida con sospensione e maggiori sanzioni per i neopatentati

Articolo 218 – Sanzione accessoria della sospensione della patente

Nel caso di sospensione della patente viene introdotta la possibilità di ottenere un permesso di guida limitato ad alcune fasce orarie e fino a un massimo di tre ore al giorno, per ragioni di lavoro o per impossibilità all’utilizzo dei mezzi pubblici. Questo documento è ottenibile solo se dalla violazione non sia derivato un incidente e dopo l’accettazione della domanda da parte del Prefetto.

Da notare che non si tratta affatto di uno “sconto di pena” perché le ore concesse verranno recuperate aumentando il periodo di sospensione di un numero di giorni pari al doppio delle ore per le quali è stata autorizzata la guida. Infine, questa opportunità può essere concessa una sola volta nella vita. Di seguito il comma 2.

Comma 2 L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L’ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

Articolo 218-bis – Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati

Un nuovo articolo disciplina la sospensione della patente per i neo-patentati (primi tre anni di patente B) e i titolari di patente A qualora non sia stata ancora conseguita la categoria B. Il periodo di sospensione viene aumentato da un terzo fino alla metà (per violazioni successive alla prima) e le norme più severe arrivano fino a cinque anni dal conseguimento della patente.

Sostanzialmente si punta ad inasprire ulteriormente le sanzioni rispetto ai guidatori “adulti”, a parità di violazione: a nostro parere queste misure hanno una utilità piuttosto limitata mentre dovrebbero essere potenziati gli aspetti educativi, soprattutto nei più giovani.

Comma 1Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all’articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.[!BANNER]

Comma 2 Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente“.

Comma 3 “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.”

Revoca e ritiro della patente, confisca ed educazione stradale

Articolo 219 – Revoca della patente di guida

Il Nuovo Codice è particolarmente severo nei confronti di chi dovesse subire la revoca della patente (e dovrà quindi ripetere gli esami): passano infatti da uno a due gli anni di attesa prima di poterne richiedere una nuova da quando il provvedimento è diventato definitivo e non sarà possibile nemmeno guidare i ciclomotori. Gli anni diventano addirittura tre se la revoca è stata disposta per guida sotto l’influenza dell’alcool e droga (art.186, 186-bis e 187).

Viene inoltre autorizzato il licenziamento per giusta causa nei confronti degli autisti professionali che subiscono la revoca per guida in condizioni alterate da sostanze stupefacenti e alcolici. La norma, introdotta dal comma 3-quater, dovrebbe essere un valido deterrente per scongiurare un comportamento tanto pericoloso.

Finalmente è stato disposto un giro di vite nei confronti di chi si è già reso protagonista di incidenti che hanno provocato vittime: viene infatti introdotta larevoca a vita della patente dopo la seconda revoca per omicidio colposo. Si sarebbe dovuto colpire ancora più duramente i comportamenti che mettono a rischio la vita degli altri sulle nostre strade, predisponendo la revoca a vita già dopo il primo episodio con decessi oppure nel caso di seconda revoca in generale (anche senza omicidio colposo).

Articolo 224-ter – Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo 

All’interno del Codice 2010 è stato aggiunto l’articolo 224-ter con lo scopo di chiarire l’applicazione della confisca e del fermo amministrativo del veicolo. Riportiamo qui sotto l’intero articolo.

Comma 1 Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della, confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall’agente o dall’organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all’articolo 214-bis.

Comma 2 Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinchè disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili“.

Comma 3 Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile“.

Comma 4 Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinchè disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili“.

Comma 5 Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205“.[!BANNER]

Comma 6 La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria“.

Comma 7 Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3“.

Art. 230 – Educazione stradale

L’articolo 230, contenuto all’interno del Titolo VII del Codice (Disposizioni finali) riguarda la formazione dei giovani in materia di sicurezza stradale. Le modifiche introdotte chiariscono che i programmi da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole siano stabiliti dal “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia“.

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