Nuovo Codice della Strada: tutte le modifiche dall’articolo 115 al 139

Andrea Tomelleri
18 Agosto 2010
Nuovo Codice della Strada: tutte le modifiche dall'articolo 115 al 139

Analizziamo nel dettaglio le modifiche apportate agli articoli del quarto titolo relativo alla guida dei veicoli

Analizziamo nel dettaglio le modifiche apportate agli articoli del quarto titolo relativo alla guida dei veicoli

Foglio rosa a 17 anni e limitazioni di potenza

Articolo 115 – Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

Davvero importanti le modifiche all’articolo 115, in cui vengono inseriti ben sei nuovi commi (da 1-bis a 1-septies): in particolare viene introdotta la possibilità di guidare con un documento equivalente al foglio rosa già a 17 anni, pur con delle importanti limitazioni. E’ infatti necessario essere già in possesso della patente A, presentare una apposita richiesta alla motorizzazione ottenendo un’autorizzazione specifica e aver effettuato almeno dieci ore di un corso pratico di guida.

Bisogna precisare che per ottenere l’autorizzazione alla cosiddetta Guida Accompagnata (GA) non basta l’affiancamento da parte dei genitori (una prassi piuttosto diffusa) ma è obbligatorio frequentare un corso presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, nel quale verranno dedicate almeno quattro ore alla guida su strade extraurbane e due alla guida notturna. Il veicolo dovrà inoltre essere dotato dell’apposito cartello “GA” come già oggi avviene per il cartello “P” e il ragazzo dovrà avere accanto un adulto titolare di patente B o superiore da almeno 10 anni.

Ma se la “Guida Accompagnata” ai 17enni permette di innalzare il livello di sicurezza (consentendo di arrivare all’esame con una maggiore esperienza alle spalle) altrettanto non si può dire per un’altra novità, cioè l’innalzamento dell’età massima per la guida di autobus e camion da 65 a 68 anni. Sebbene sia necessaria una visita medica annuale per attestare le condizioni fisiche del richiedente, questa misura appare difficilmente comprensibile anche perché, oltre alla questione sicurezza, i nuovi limiti eccedono l’età del pensionamento, favorendo così il possibile lavoro “in nero” dei pensionati e togliendo nuove opportunità di lavoro ai più giovani. Appropriata invece l’introduzione di un ulteriore “specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale” per chi ha superato gli ottanta anni di età.

Ecco nel dettaglio i vari commi modificati.

1-bis. “Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore”.

1-ter.  “Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato”.

1-quater.  “Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA“. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122”.

1-quinquies.  “Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore e’ responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis”.

1-sexies.  “Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e’ sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis”.

1-septies.  “Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo”.

2-bis. “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti”.

Articolo 117 – Limitazioni nella guida

Le modifiche al Codice reintroducono la limitazione di potenza per il primo anno dal rilascio della patente. Infatti, a partire dal 1 gennaio 2011 i neopatentati non potranno guidare “autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t” mentre “nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW“. Il divieto non si applica “ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo“.[!BANNER]

Questa misura vuole evitare che i giovani abbiano a disposizione vetture troppo potenti ma, sebbene il limite sia stato innalzato a 55 kW/t, risulta nel complesso inadeguata oltre che paradossale. Infatti, dato che tale limite è indicato con un rapporto potenza/massa potrebbero rientrarvi anche veicoli con una massa molto importante (ad esempio alcuni grossi SUV, potenzialmente più pericolosi in mani inesperte) mentre risulterebbero escluse molte vetture con potenza e stazza nella media. Inoltre, molti ragazzi potrebbero trovarsi nell’impossibilità di guidare l’auto di famiglia, costringendo i genitori a comprarne una nuova.

Requisiti fisici, psichici e morali, esame ed esercitazioni di guida

Articolo 119 – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Con le modifiche apportate dal nuovo comma 2-ter, coloro che richiederanno “il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB” dovranno “esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici (…) le cui modalità saranno individuate con decreto da Ministero della Salute“.

Molto importante anche la seconda parte del provvedimento dove si specifica che “la predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1,lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente“.

La nuova disciplina è sicuramente apprezzabile e tutela maggiormente la pubblica sicurezza anche alla luce dei recenti casi accertati di utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di autisti professionali.

Articolo 120 – Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 11

Oltre ai requisiti fisici, ai fini del conseguimento della patente sono determinanti i cosiddetti requisiti morali: le modifiche apportate vanno a colpire chi mette ripetutamente a rischio la vita propria e altrui guidando in condizioni psicofisiche precarie.

Il nuovo comma 1 stabilisce che coloro i quali subiscono per la seconda volta la revoca della patente per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di droghe con danni a persone non potranno più conseguire la patente a vita. Finalmente una provvedimento severo che dovrebbe fare da deterrente contro comportamenti tanto irresponsabili.

Articolo 121 – Esame di idoneità

Le novità all’articolo 121 faranno sicuramente piacere ai 18enni che non vedono l’ora di mettersi al volante: ora per poter sostenere l’esame teorico non è più necessario attendere un mese dal compimento del 18° anno di età. Rimane, comunque, il mese necessario tra il rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) e la data della prova pratica.[!BANNER]

Non sarà altrettanto apprezzata, invece, l’altra novità apportata dal comma 11: entro il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida è consentito ripetere la prova pratica soltanto una volta.

Articolo 122 – Esercitazioni di guida

Al fine di preparare il neopatentato alle più diverse situazioni di guida, viene introdotto l’obbligo di “effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato“. Sarà poi un decreto del Ministro dei Trasporti a stabilire la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni, che presenterebbero comunque un problema di orario per le autoscuole in relazione alla guida notturna. Inoltre, alla luce dei maggiori rischi della guida in autostrada, oggi non sono molte le autoscuole che si prendono la responsabilità di portarvi gli studenti.

Patente a punti, validità e revisione

Articolo 126 – Durata e conferma della validità della patente di guida

Le modifiche al comma 5 prevedono che in caso di rinnovo della patente di guida non verrà più utilizzato l’adesivo con la nuova data di scadenza ma sarà consegnata una nuova patente, obbligando il titolare alla distruzione del documento scaduto.

Le motivazioni di questa scelta, piuttosto costosa a dir la verità, risiedono nella facilità con cui l’adesivo si scoloriva rendendo illeggibile la validità della patente.

Articolo 126 bis – Patente a punti

Le novità maggiori apportate al meccanismo della patente a punti sono l’introduzione di un esame al termine dei corsi per il recupero dei punti (nuovo comma 4) e nuovi obblighi relativi alla perdita totale del punteggio (esame di idoneità tecnica). Inoltre, “qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri“.

Il comma 6-bis stabilisce che per le violazioni penali “è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne da’ notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida“.

Articolo 128 – Revisione della patente di guida

Nell’articolo 128 parallelamente all’abrogazione del comma 3 sono stati introdotti i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater.

1-bis. I responsabili delle unita’ di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneita’ alla guida e’ valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unita’ riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.

1-ter. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[!BANNER]

1-quater. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accetamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. (…) Chiunque circoli durante il periodo di sospensione della patente di guida e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida.

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