Nuovo Codice della Strada: novità su disposizioni generali e tutela strade

Andrea Tomelleri
06 Agosto 2010
Nuovo Codice della Strada: novità su disposizioni generali e tutela strade

Con l’ultima riforma sono stati modificati 80 articoli del Codice della Strada. Analizziamo i primi due titoli del testo in vigore dal 30 luglio 2010

Con l’ultima riforma sono stati modificati 80 articoli del Codice della Strada. Analizziamo i primi due titoli del testo in vigore dal 30 luglio 2010

Introduzione

Il Codice della Strada è un complesso di norme che regolano la circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni. Le disposizioni attualmente in vigore sono quelle del Nuovo Codice della Strada, approvato con il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, che ha sostituito il precedente “Testo Unico sulla circolazione stradale” del 1959.

Le modalità di applicazione delle disposizioni sono chiarite da un Regolamento di attuazione (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992) ma anche da circolari interne del Ministero dei Trasporti.

Il testo originario, comunque, viene costantemente aggiornato per adeguarsi sia alle normative europee sia alle nuove esigenze della società per quanto riguarda la circolazione e la sicurezza stradale. Importanti modifiche sono state apportate dalla legge di conversione n. 214 del 1º agosto 2003, che ha introdotto la patente a punti, e dalla legge n.120 del 29 luglio 2010.[!BANNER]

A partire da oggi in diverse puntate prenderemo in considerazione tutte principali le novità del Codice della Strada aggiornato al 29 luglio 2010 ed analizzando le modifiche articolo per articolo, con particolare riferimento agli autoveicoli. Cominciamo con i primi due Titoli del Codice che riguardano le “Disposizioni generali” e la “Costruzione e tutela delle strade e delle aree pubbliche”.

Gomme invernali e blocchi del traffico

Articolo 6 – Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

Le modifiche apportate all’articolo 6 equiparano i pneumatici invernali alle catene da neve, come aveva del resto già fatto da tempo una circolare ministeriale. Con la dicitura “invernali” vengono poi escluse eventuali gomme chiodate, inizialmente presenti nella prima stesura del codice.

Viene inoltre aggiunta la dicitura “ovvero abbiano a bordo” al comma 4-e, relativo ai poteri dell’ente proprietario della strada: esso può “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. La formulazione più esaustiva elimina i precedenti dubbi interpretativi della sola dicitura “siano muniti”.

Articolo 7 – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

All’articolo 7 viene aggiunto il comma 13-bis, che prevede ora sanzioni più elevate per la violazione dei blocchi del traffico finalizzati alla salvaguardia ambientale. Rispetto ai 78 euro (fino a 311 euro) previsti dal comma 13 per l’inosservanza dei generici divieti della circolazione, per questa specifica violazione si arriva ora ad una somma compresa tra i 155 ed i 624 euro. Di seguito il comma completo.[!BANNER]

Comma 13-bis. “Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI“.

Competizioni su strada e trasporti eccezionali

Articolo 9 – Competizioni sportive su strada

L’articolo 9 disciplina le competizioni autorizzate su strada e viene ora integrato dal comma 4-bis, che riguarda le esigenze particolari di gare come i rally e le cronoscalate. La nuova disposizione consente lo spostamento dei veicoli da competizione, spesso senza omologazione stradale, all’interno del percorso oppure tra una tappa e l’altra.

Comma 4-bis. “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 78“.

Articolo 10 – Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

L’articolo 10 regola il trasporto eccezionale, ossia effettuato con veicoli che superano i limiti di massa o di forma stabiliti per la circolazione ordinaria. Il comma 9 viene parzialmente riformulato consentendo alla scorta tecnica (realizzata solitamente da ditte specializzate) di affiancare o sostituire la polizia stradale anche in caso di chiusura totale della strada. Date le scarse risorse a disposizione degli organi di polizia, le nuove disposizioni appaiono senz’altro razionali, a patto però di controllare l’operato e la professionalità delle ditte incaricate.

Comma 9. “L’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento“.

Atti vietati, pubblicità sulle strade, segnali temporanei e luminosi

Articolo 15 – Atti vietati

L’articolo 15 vieta una serie di comportamenti che purtroppo spesso si vedono sulle nostre strade, come il danneggiamento delle infrastrutture, il lancio di oggetti da veicoli in movimento o l’imbrattamento delle strade con il fango. Agli atti vietati già presenti viene ora aggiunto il comma f-bis: “insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento“.

La nuova dicitura specifica meglio il divieto di gettare oggetti sulla strada, con particolare riferimento ai rifiuti. Inoltre, va a sostituire l’articolo 34-bis (ora abrogato), creato a questo riguardo durante l’emergenza rifiuti in Campania. La sanzione pecuniaria appare però paradossale: se è vero che la multa è diminuita da 500 a 100 euro, rimane però molto superiore alla sanzione prevista per chi deposita semplicemente degli oggetti sulla strada (23 euro), sebbene gli esiti siano in sostanza gli stessi. L’interpretazione, pur discutibile, potrebbe essere che lanciarli dalla vettura è più pericoloso che appoggiarli scendendo dall’auto.

Articolo 23 – Pubblicità sulle strade e sui veicoli

Con le modifiche all’articolo 23 il Codice si dimostra particolarmente attento alla valorizzazione dei territori. Sono infatti consentiti “purché autorizzati dall’ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse”.

Articolo 38 – Segnaletica stradale

Viene integrato il comma 3 ammettendo “la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale“. Inoltre, vengono aumentate le sanzioni per chi appone segnali stradali abusivi (spesso pubblicità o adesivi di natura politica) sugli impianti di segnaletica stradale: la multa sale da 78 a 389 euro (e fino a 1.559).[!BANNER]

Articolo 41 – Segnali luminosi

Tra le categorie di segnali luminosi al comma 1-b.bis vengono ammessi anche i “tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito“. Viene quindi definitivamente risolta con l’approvazione la questione degli indicatori della velocità in tempo reale, accusati spesso di distrarre i guidatori (tempo fa erano stati dichiarati illegali dallo stesso Ministero dei Trasporti) ma comunque apprezzati come deterrente.

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