Autovelox e Photored: occhio al ricorso

Redazione
03 Aprile 2009
Autovelox e Photored: occhio al ricorso

Di recente, la Suprema Corte s’è occupata di quei due apparecchi, bacchettando i Comuni. Ma non sempre la multa è annullabile

Trends: Autovelox

Di recente, la Suprema Corte s’è occupata di quei due apparecchi, bacchettando i Comuni. Ma non sempre la multa è annullabile

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La legge 160 del 2007 è chiara: le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità (cioè gli autovelox) devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. In che modo? Ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Il problema è che i Comuni troppo spesso se ne dimenticano, con l’obiettivo di fare cassa.

Il “trucco” assai diffuso, e più volte denunciato dalle associazioni dei consumatori, è quello di piazzare un autovelox, non segnalarlo (oppure porre cartelli “oscuri” o mal posizionati, senza rispettare la legge), e al contempo imporre un limite di velocità bassissimo in relazione al tipo di strada. La “trappola” scatta molto spesso e l’automobilista riceve a casa multe salate, che spesso prevedono anche il taglio di punti della patente o la sospensione della stessa.

Non soltanto: la Circolare del ministero dell’Interno del 3 agosto 2007 prevede anche che gli autovelox siano segnalati almeno 400 metri prima del punto nel quale vengono collocati. Altra frequente dimenticanza dei Comuni.

Così la Cassazione s’è vista “costretta” a bacchettare gli Enti locali. Se gli autovelox non vengono adeguatamente segnalati, gli apparecchi possono essere sequestrati. Addirittura, i titolari della società di rilevamento rischiano l’incriminazione per truffa (sentenza 11131 della Suprema Corte). Obiettivo, mettere un freno all’utilizzo irresponsabile delle macchinette elettroniche.

Come muoversi per il ricorso

Già, ma chi riceve a casa una multa data con un autovelox non segnalato in modo corretto può fare ricorso? Sì, deve rivolgersi al Giudice di pace della città dov’è avvenuta l’infrazione (e non nella città dove risiede, se le due non coincidono), entro 60 giorni dalla notifica. Per intendersi, se un abitante di Palermo viene “pizzicato” dall’autovelox ad Aosta, dovrà rivolgersi al Giudice di pace di quest’ultima città.

Certo, vincere non è facile: servono le prove che i cartelli fossero assenti o mal posizionati. A tale fine, risultano particolarmente utili le fotografie della strada dov’è stata presa la multa. Preziose anche le testimonianze, anche di chi sedeva in macchina al momento dell’infrazione: meglio se si tratta di estranei rispetto al proprietario della vettura.

La “mossa” più intelligente da fare sarebbe quella di scattare una fotografia immediatamente dopo che l’autovelox ha immortalato il trasgressore. Ma si deve avere la fortuna di essersi accorti che c’era un apparecchio di rilevamento della velocità; si deve disporre di tempo per fermarsi e tornare sul “luogo del delitto“; e magari non tutti dispongono di una fotocamera da utilizzare subito.

“Pistole” a bordo esentate

È anche importante non confondersi. La legge prescrive l’obbligo di segnalazione degli autovelox fissi e mobili (questi ultimi possono essere spostati e collocati su altre strade dalle Forze dell’ordine). Invece, gli apparecchi a bordo delle macchine di Polizia e Carabinieri, se queste sono in movimento, non devono essere segnalati: si tratta dei “controlli dinamici” effettuati con le “pistole laser”.

Semaforo, la musica cambia

Discorso ben diverso per le infrazioni rilevate con il Photored, l’apparecchio che fotografa chi passa col rosso (la multa è sui 150 euro, più il taglio di sei punti della patente). Dev’esserci sì un segnale che avvisa i guidatori, ma sono davvero poche le speranze di vedersi annullare il verbale.

C’è chi sostiene che un valido motivo di cancellazione della multa sia la durata della luce gialla del semaforo: se è di un paio di secondi, magari su una strada di grande percorrenza, il verbale è nullo perché il giallo non dà il tempo all’automobilista di impegnare l’incrocio. Insomma, il Photored immortala il guidatore che transita col rosso, anche se intendeva passare col giallo.

In realtà, il Codice della strada non prescrive la durata del giallo, che è a completa discrezione del Comune. Quindi, le multe sono regolari.

Chi si avventura a colpo sicuro in un ricorso al Prefetto della città dov’è avvenuta l’infrazione rischia grosso: in caso di sconfitta (assai probabile), l’importo raddoppia in automatico, come prescrive la legge. Si arriva ad almeno 300 euro.

Solo per i vecchi strumenti

Di recente, ha suscitato scalpore la sentenza numero 7388 (26 marzo 2009) della Cassazione, secondo cui il Photored può funzionare soltanto in presenza di Vigili. Attenzione, le cose stanno in altro modo. La Cassazione ha bocciato il sistema di rilevamento automatico Photored F17 A, per le infrazioni contestate molti anni fa (prima della metà del 2004). Invece, dopo quella data, i Photored sono stati regolarmente omologati e le multe sono valide.

Ovviamente, il giudizioetico” sui Comuni che installano il Photored con la durata del giallo di uno striminzito secondo, non può che essere negativo: non è così che migliora la sicurezza stradale. Però i ricorsi sono destinati a essere respinti.

In attesa di altre sentenze

Tuttavia, la “partita” resta aperta. Già in passato, la stessa Cassazione ha bocciato l’uso indiscriminato di ausiliari della sosta, da parte dei Comuni, fuori dalle strisce blu. Può darsi che arrivino altre sentenze decisive per stroncare l’abuso di strumenti per la rilevazione di passaggio col rosso: dai Photored ai T-Red, fino ai Traffiphot.

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